Art. 48. (Procedura per l'esodo)
Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 47, devono essere prodotte dagli interessati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
In merito alle domande di collocamento a riposo si dovra' provvedere entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.
Per motivate esigenze di servizio le aziende possono assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri sei mesi al termine stabilito nel comma precedente.
I collocamenti a riposo d'ufficio di cui al terzo comma del precedente articolo sono deliberati entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, se a tale data sussistono le condizioni richieste; diversamente, sono deliberati entro nove mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.
Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, le aziende possono rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del procedimento stesso.
Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuera' a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite disposizioni legislative, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e di servizio.
In corrispondenza dei posti di organico lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 47 sono tenuti scoperti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, altrettanti posti nelle dotazioni organiche uniche delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli.
((La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U. dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici))
Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 47, devono essere prodotte dagli interessati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
In merito alle domande di collocamento a riposo si dovra' provvedere entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.
Per motivate esigenze di servizio le aziende possono assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri sei mesi al termine stabilito nel comma precedente.
I collocamenti a riposo d'ufficio di cui al terzo comma del precedente articolo sono deliberati entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, se a tale data sussistono le condizioni richieste; diversamente, sono deliberati entro nove mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.
Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, le aziende possono rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del procedimento stesso.
Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuera' a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite disposizioni legislative, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e di servizio.
In corrispondenza dei posti di organico lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 47 sono tenuti scoperti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, altrettanti posti nelle dotazioni organiche uniche delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli.
((La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U. dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici))