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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5277/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pazzano - Piazza 4 Novembre 89040 Pazzano RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2021 indicato in epigrafe emesso dal Comune di Pazzano (importo Euro 66,33) deducendo testualmente “L'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio si palesa illegittimo nella parte in cui l'Ente impositore omette di considerare che nell'ipotesi come quella di specie di possesso di un immobile inagibile o inabitabile, è prevista su richiesta del contribuente la riduzione dell'imposta comunale in misura pari al 50% in ossequio al disposto di cui all'art. 8 Dlgs 504/92.
Ebbene nel caso di specie l'avviso impugnato risulta essere palesemente illegittimo avendo il Comune di Pazzano omesso di valutare la comunicazione acquisita al protocollo n. 1468 del 28.06.2013 con la quale si notiziava l'Ente che l'immobile in questione era interessato da lavori di ristrutturazione. Vale poi rilevare come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di statuire che la riduzione de quo sia del tutto sganciata dall'adempimento dell'onere dichiarativo, spettando anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di richiedere la predetta agevolazione mediante la presentazione di apposita dichiarazione. ( cfr. Cass. sent. 18453 del 21 settembre 2016).
Sulla scorta di quanto precede non v'è chi non veda come l'avviso di accertamento non possa che essere annullato e/o ridotto in misura pari al 50% in virtù dell'inagibilità".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio del comune di Pazzano che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
In data 30.9.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di controparte, ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Depositava giurisprudenza di questa Corte favorevole alla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si riporta il contenuto della sentenza della Suprema Corte richiamata dal ricorrente: “In ordine al secondo e terzo motivo, tra loro connessi, premesso che in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi dell'art. 8, primo coma, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n504, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente 3 permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, erroneamente il giudice di appello ha rigettato il ricorso ritenendo non provato lo stato di inagibilità dell'immobile, peraltro mai contestato dal Comune di Verbania. Infatti, al contrario, era perfettamente noto al Comune di Verbania che l'immobile fosse in condizioni di grave inagibilità considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicchè nessun intervento edilizio poteva essere eseguito. Infatti la permanenza dello stato di inagibilità che esclude il pagamento dell'ICI in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se la contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'art. 8 comma 1 D.L.gs 504/1992 tanto più che tale stato era noto al Comune e risulta confermato dalla istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità Collabente presentata in data 13/2/2007 all'Agenzia del Territorio la quale ha dichiarato l'immobile unità collabente. 4 Lo stato di inagibilità infine risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le parti, attualmente pendente davanti a questa Corte relativamente all'ICI dovuta per l'anno di imposta 2001, per cui tale perizia di ufficio costituisce prova idonea in ordine allo stato di inagibilità anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio di cui all'art.8 sopra indicato. A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, coma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008)”.
Nel caso che ci occupa la situazione è completamente differente.
Intanto, la comunicazione relativa all'esecuzione di opere valorizzata dal ricorrente, anche per la tipologia di opere indicate nella stessa, non da conto (e non costituisce prova) della inagibilità dell'immobile in contestazione.
Ancora, la predetta comunicazione veniva depositata in data 27.6.2013 e, pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto, la stessa non pare invocabile in relazione alla richiesta di pagamento dell'IMU relativa all'anno 2021 (a distanza di 7 anni).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, anche in considerazione del contrasto all'interno della Corte, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5277/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pazzano - Piazza 4 Novembre 89040 Pazzano RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2021 indicato in epigrafe emesso dal Comune di Pazzano (importo Euro 66,33) deducendo testualmente “L'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio si palesa illegittimo nella parte in cui l'Ente impositore omette di considerare che nell'ipotesi come quella di specie di possesso di un immobile inagibile o inabitabile, è prevista su richiesta del contribuente la riduzione dell'imposta comunale in misura pari al 50% in ossequio al disposto di cui all'art. 8 Dlgs 504/92.
Ebbene nel caso di specie l'avviso impugnato risulta essere palesemente illegittimo avendo il Comune di Pazzano omesso di valutare la comunicazione acquisita al protocollo n. 1468 del 28.06.2013 con la quale si notiziava l'Ente che l'immobile in questione era interessato da lavori di ristrutturazione. Vale poi rilevare come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di statuire che la riduzione de quo sia del tutto sganciata dall'adempimento dell'onere dichiarativo, spettando anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di richiedere la predetta agevolazione mediante la presentazione di apposita dichiarazione. ( cfr. Cass. sent. 18453 del 21 settembre 2016).
Sulla scorta di quanto precede non v'è chi non veda come l'avviso di accertamento non possa che essere annullato e/o ridotto in misura pari al 50% in virtù dell'inagibilità".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio del comune di Pazzano che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
In data 30.9.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di controparte, ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Depositava giurisprudenza di questa Corte favorevole alla ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si riporta il contenuto della sentenza della Suprema Corte richiamata dal ricorrente: “In ordine al secondo e terzo motivo, tra loro connessi, premesso che in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi dell'art. 8, primo coma, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n504, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente 3 permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, erroneamente il giudice di appello ha rigettato il ricorso ritenendo non provato lo stato di inagibilità dell'immobile, peraltro mai contestato dal Comune di Verbania. Infatti, al contrario, era perfettamente noto al Comune di Verbania che l'immobile fosse in condizioni di grave inagibilità considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicchè nessun intervento edilizio poteva essere eseguito. Infatti la permanenza dello stato di inagibilità che esclude il pagamento dell'ICI in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se la contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'art. 8 comma 1 D.L.gs 504/1992 tanto più che tale stato era noto al Comune e risulta confermato dalla istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità Collabente presentata in data 13/2/2007 all'Agenzia del Territorio la quale ha dichiarato l'immobile unità collabente. 4 Lo stato di inagibilità infine risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le parti, attualmente pendente davanti a questa Corte relativamente all'ICI dovuta per l'anno di imposta 2001, per cui tale perizia di ufficio costituisce prova idonea in ordine allo stato di inagibilità anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio di cui all'art.8 sopra indicato. A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, coma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008)”.
Nel caso che ci occupa la situazione è completamente differente.
Intanto, la comunicazione relativa all'esecuzione di opere valorizzata dal ricorrente, anche per la tipologia di opere indicate nella stessa, non da conto (e non costituisce prova) della inagibilità dell'immobile in contestazione.
Ancora, la predetta comunicazione veniva depositata in data 27.6.2013 e, pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto, la stessa non pare invocabile in relazione alla richiesta di pagamento dell'IMU relativa all'anno 2021 (a distanza di 7 anni).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, anche in considerazione del contrasto all'interno della Corte, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.