CASS
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 14808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14808 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZE AN nato il [...] AT NI nato a [...] il [...] PA TA nato a [...] il [...] DI AU IO nato a [...] il [...] GI LE nato a [...] il [...] RO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi udito il difensore E' presente l'Avvocato D'ERRICO ROBERTO del foro di BOLOGNA difensore di GI LE il quale spiega e articola le motivazioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento, E' presente l'Avvocato SANTORO ANGELO del foro di SANTA MA PU ER difensore di DI AU IO il quale espone ed argomenta le proprie ragioni e Penale Sent. Sez. 4 Num. 14808 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 05/03/2025 chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'Avvocato MORCELLA MANLIO del foro di TERNI difensore di RO RA il quale si riporta ai motivi aggiunti depositati, evidenzia le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento- 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 27 settembre 2024, in accoglimento dell'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna emessa il 20 maggio 2024, ha applicato nei confronti di AW TA la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di TI OL la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di PA AN, Di LA ZI, ET ND e CO SC la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio ( agenti di polizia penitenziaria) per la durata di tre mesi. 2. Gli indagati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 3. Ricorso PA AN, Di LA ZI, ET ND e CO SC. 3.1 Con il primo motivo lamentano violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 319 cod. pen. Era erronea la ricostruzione del Tribunale del Riesame, mancando l'accertamento del fatto che il compimento dell'atto contrario a doveri d'ufficio fosse la causa della prestazione di utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. Nel caso di specie era stato dimostrato che, a causa del carico di lavoro, carenza di organico o anche per mera superficialità, gli indagati effettuavano controlli sbrigativi non solo nei confronti del TI, ma anche nei confronti di svariati detenuti, con possibili conseguenze sul piano disciplinare, ma non tali da integrare comportamenti gravemente indizianti in ordine al reato di cui all'art. 319 cod. pen. 3.2 Con il secondo motivo deducono vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura, anche in relazione alla concreta possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena.L'impugnata ordinanza, in merito alla valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta, non aveva considerato che i ricorrenti erano tutti di giovane età e incensurati, che avevano subito la sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi ed erano stati assegnati ad altre mansioni: ciò privava la ravvisata esigenza cautelare del requisito di attualità e concretezza, mancando certamente, di fatto, ulteriori occasioni per commettere reati della medesima indole. Non era stato considerato, inoltre, il tempo trascorso dai fatti, che invece avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato sotto il concreto profilo della pericolosità dei soggetti. 3.3 Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in quanto i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella ipotesi di cui all'art. 318 cod pen. 4. Di LA ZI propone altro autonomo ricorso a mezzo dell'avv. Santoro. 4.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 319 cod. pen. Non era configurabile alcuna gravità indiziaria in ordine al reati di cui all'art. 319 cod pen, non essendo mai stato specificato quale fosse l'atto contrario ai doveri di ufficio compiuto, e in particolare quali beni non consentiti sarebbero stati introdotti in carcere. Non esistevano direttive e regolamenti chiari in ordine al divieto di ingresso di generi alimentari e, sul punto, era stata prodotta davanti al Tribunale del Riesame una relazione di servizio dalla quale emergeva che l'ingresso dei suddetti beni era stata autorizzata a specifica richiesta del detenuto. 4.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame aveva tratto conclusioni apodittiche dalle risultanze delle intercettazioni ambientali intercorse tra il AN e il Di LA, dalle quali invece non era affatto emerso il contestato rapporto di sicura contiguità. Inoltre, non era stato considerato il fatto che il ricorrente era stato disciplinarmente sospeso per tre mesi ed assegnato ad altre mansioni, sicchè non era neppure ipotizzabile la possibilità di reiterazione delle condotte. 5. CO SC ha presentato motivi aggiunti con gli avv. Manlio Morcella e RC CI. 5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati contestati. Dall'esame degli addebiti provvisori emergeva che era stato contestato al CO di aver disvelato al detenuto TI i turni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, così da agevolarlo, secondo la prospettazione accusatoria, nel facilitare l'ingresso presso l'istituto di pena di pacchi contenenti beni non ammessi. Le indagini difensive espletate con l'acquisizione delle dichiarazioni di AR CA e SI UR avevano invece chiarito che i turni di lavoro degli agenti non erano riservati, ma erano pubblici e affissi in bacheche poste all'interno di diversi luoghi dell'istituto penitenziario. Inoltre, anche secondo quanto emergeva dal capo di imputazione, il CO non aveva ricevuto nulla dal TI, con conseguente inconfigurabilità del reato di corruzione. Anche relativamente al capo C) relativo al reato di compilazione delle false distinte, non era stato specificato quali erano le distinte infedelmente compilate da ciascun indagato. 5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale nulla aveva argomentato in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare il fatto che il ricorrente era stato destinato ad altre funzioni. 6.Ricorso AW TA 6.1.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Deduce che, in ordine alla attualità del pericolo, non erano state indicate specifiche circostanze da cui desumere la persistenza e concretezza del pericolo di recidiva.Emerge invece che la ricorrente aveva inviato numerosi pacchi del tutto regolari al compagno che si trovava in carcere;
ciò successivamente all'invio del quantitativo di hashish che aveva dato origine al processo;
né risultava l'inserimento della ricorrente in contesti criminali da cui desumere il pericolo di potenziali contatti illeciti. Le intercettazioni citate, che facevano riferimento a modalità di confezionamento per l'ingresso di beni non consentiti, non avevano trovato riscontro nella realtà posto che, come detto, non era stato trovato alcun altro pacco irregolare. 6.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. La motivazione era illogica e non ancorata a dati concreti, avendo i giudici di merito ritenuto una presunta capacità di approvigionamento di droga ad alti livelli, ma non vi era alcun elemento che consentiva di affermare la sussistenza di stabili collegamenti della ricorrente con contesti illeciti. La deduzione sulla pericolosità era del tutto congetturale e non basata su fatti concreti, e tanto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità, per di più in considerazione della incensuratezza della ricorrente e del fatto che gli invii dei pacchi successivi erano risultati del tutto regolari. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi favorevoli all'indagata, senza quindi valutare complessivamente tutti gli aspetti del caso concreto. 6.3. In relazione alla adeguatezza della misura, la ricorrente lamenta che il Tribunale aveva fornito una motivazione del tutto apparente non indicando le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari costituiva l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Peraltro, all'indagata non era mai stato contestato alcun reato associativo né erano emerse collaborazioni di alcuno per l'attuazione della attività illecita di cui era accusato. 7. Ricorso TI EL Con unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari, basate esclusivamente sui precedenti penali dell'indagato. Il Tribunale si era espresso riguardo alla rilevanza del tempo trascorso dagli episodi delittuosi contestati, risalenti al novembre/ dicembre 2023, non adempiendo all'obbligo di motivazione rigoroso in considerazione della distanza temporale dai fatti. Rappresentava che dal settembre 2024 si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale disposto con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna e che una nuova applicazione di un regime carcerario ne avrebbe comportato l'immediata revoca. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO ,.. 1. Ricorst,PA, CO, ET, Di LA. 1.1. I motivi di ricorso comuni a tutti i ricorrenti, attinenti alla gravità indiziaria e alla astratta configurabilità dell'illecito contestato, sono infondati. Il nucleo delle censure riguarda, in particolare: 1) il mancato accertamento di quale fosse l'atto contrario ai doveri di ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi erano direttive circa il divieto di ingresso di generi alimentari, non era stato specificato quali beni non consentiti sarebbero stati introdotti in carcere e, quanto alla posizione del CO, i turni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria erano affissi in bacheche esposte in diversi luoghi dell'istituto penitenziario;
2 )il mancato accertamento del collegamento sinallagmatico tra compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e la prestazione di utilità e la sua accettazione da parte del pubblico ufficiale . 1.2. Va ricordato che, in sede cautelare, ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. ( ex m ultis Sez. 5 - , n. 7092 del 19/11/2024, Ziino, Rv. 287532 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, Pino, Rv. 284262 01; Sez. 4 - , n. 16158 del 08/04/2021, Kimbulla, Rv. 281019 - 01). 1.3 Tanto premesso, quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione dei doveri di ufficio asseritamente omessi, l'impugnata ordinanza non solo compie un preciso riferimento ai beni introdotti in carcere vietati dal regolamento penitenziario (alcolici e bombolette di gas, precisando anche la data di ingresso), ma chiarisce che l'atto contrario ai doveri di ufficio consiste nell'omesso controllo al momento dell'ingresso in carcere. In ordine a detto elemento, l'impugnata ordinanza richiama ), i gravi indizi - cui fa riferimento anche il GUP del Tribunale di Bologna - riguardo al reato contestato sub C), ossia la falsa attestazione di aver proceduto alle doverose attività di perquisizione all'atto della redazione delle distinte degli oggetti e beni consegnati al detenuto in esito ai controlli all'entrata nel penitenziario. In proposito, i giudici di merito rinviano alle risultanze delle intercettazioni ambientali e delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, dalle quali emergeva come i controlli degli agenti di polizia penitenziaria preposti all'ufficio accettazioni non erano svolti con l'osservanza delle norme previste per vigilare sull'ingresso dei beni in carcere e sul rientro dei detenuti in permesso. Il Tribunale del riesame, inoltre, cita espressamente il contenuto delle captazioni, precisamente la frase in cui il TI si esprime dicendo che gli agenti gli permettono di " prendere tutto.. a fiducia", la conversazione tra PA e ET, nella quale gli stessi si riferiscono a " roba che non doveva passare"; la conversazione tra TI e Di LA, sul fatto che loro erano " una squadra fortissima". 1.4. Quanto alla doglianza inerente alla assenza di gravi indizi circa la sinallagmaticità tra le dazioni e le omissioni dei doveri poste in essere dagli agenti, va innanzi tutto ribadito che - come sottolineato dal Tribunale del riesame - l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto (sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Rv. 244361 - 01). Inoltre, non rileva la tenuità dei beni donati (Sez.
6 - n. 46494 del 23/10/2019, Rv. 277680 - 01). Ciò posto, pur dovendosi escludere, in linea di principio, ogni forma di automatismo, il complesso degli elementi menzionati dai giudici di merito ( intercettazioni, immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza), esaminati „secondo la valutazione propria Lt frnri lut della sede cautelare, consente di affermare la) igtériz-à- dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al reato contestato. 1.5.E' invece fondato il motivo inerente alle esigenze cautelari. 1.6. Risulta invero dall'esame del verbale dell'udienza di discussione davanti al Tribunale del riesame nonché dai ricorsi presentati in quella sede da parte di PA, ET, Di LA e CO che i ricorrenti avevano rappresentato e documentato di essere stati adibiti ad altre funzioni a far data dal mese di giugno 2024. Sulla specifica questione, rilevante in ordine alla valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa, il Tribunale del Riesame non ha espresso valutazione alcuna, limitandosi alla generica considerazione della necessità di evitare tutte le attività relative all'ufficio già espletato. Si impone pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata per l'esame del punto sopra indicato. 2. Ricorso AW TA. 2.1 I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla valutazione della sussistenza dell' esigenza cautelare di reiterazione della condotta delittuosa e alla adeguatezza della misura, sono infondati. 2.2 Riguardo all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod proc. pen. richiede dunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01, Sez.
5 - n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2.3.Tanto premesso, il giudici di merito sottolineano, in modo pertinente, completo e non illogico, che: 1) l'indagata aveva dimostrato una sicura spregiudicatezza collaborando fattivamente per realizzare l'introduzione, nel carcere di Bologna, di una importante partita di droga destinata allo spaccio ( hashish corrispondente a 3000 dosi medie singole); 2) la consistenza della partita di droga era indicativa di una capacità di approvigionamento di stupefacenti che necessariamente implicava il contatto con ambienti criminali;
3) dalle intercettazioni acquisite emergeva la costante disponibilità della ricorrente alla introduzione in carcere di beni non consentiti, quali telefoni cellulari;
4) in particolare, la ricorrente si vantava di essere riuscita a portare "tante cose" tramite l'espediente della carta stagnola. Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto, con ragionamento perfettamente coerente rispetto agli elementi evidenziati, la perdurante disponibilità dell'indagata a perpetrare l' attività volta a consentire l'introduzione in carcere di beni illeciti, e, conseguentemente, l'indicazione, come misura adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, degli arresti domiciliari con divieto di contatto con l'esterno. Si tratta di argomentazioni che resistono pienamente alle censure lamentate, posto che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). Il ricorso della va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Ricorso TI 3.1.11 ricorso proposto da OL TI è inammissibile. 3.2.1 motivi, che richiamano esclusivamente il tempo trascorso dalle condotte criminose contestate e il godimento di benefici premiali in relazione a condanne definitive in espiazione, non si confrontano con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, in conformità ai principi sopra illustrati in tema di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, richiama la peculiare propensione a delinquere del TI dimostrata non solo dai plurimi precedenti penali, ma anche dalla perpetrazione di ulteriori condotte criminose mentre si trovava ristretto in carcere, con modalità caratterizzate da sistematicità e pervasività. 3.3 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di PA AN, Di LA ZI, ET ND e CO SC, limitatamente alla statuizione relativa alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi di PA, Di LA, ET e CO. Rigetta il ricorso di AW TA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di TI EL e lo condanna al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025 Il Consigli re estensore Il Pr sidente
ciò successivamente all'invio del quantitativo di hashish che aveva dato origine al processo;
né risultava l'inserimento della ricorrente in contesti criminali da cui desumere il pericolo di potenziali contatti illeciti. Le intercettazioni citate, che facevano riferimento a modalità di confezionamento per l'ingresso di beni non consentiti, non avevano trovato riscontro nella realtà posto che, come detto, non era stato trovato alcun altro pacco irregolare. 6.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. La motivazione era illogica e non ancorata a dati concreti, avendo i giudici di merito ritenuto una presunta capacità di approvigionamento di droga ad alti livelli, ma non vi era alcun elemento che consentiva di affermare la sussistenza di stabili collegamenti della ricorrente con contesti illeciti. La deduzione sulla pericolosità era del tutto congetturale e non basata su fatti concreti, e tanto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità, per di più in considerazione della incensuratezza della ricorrente e del fatto che gli invii dei pacchi successivi erano risultati del tutto regolari. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi favorevoli all'indagata, senza quindi valutare complessivamente tutti gli aspetti del caso concreto. 6.3. In relazione alla adeguatezza della misura, la ricorrente lamenta che il Tribunale aveva fornito una motivazione del tutto apparente non indicando le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari costituiva l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Peraltro, all'indagata non era mai stato contestato alcun reato associativo né erano emerse collaborazioni di alcuno per l'attuazione della attività illecita di cui era accusato. 7. Ricorso TI EL Con unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari, basate esclusivamente sui precedenti penali dell'indagato. Il Tribunale si era espresso riguardo alla rilevanza del tempo trascorso dagli episodi delittuosi contestati, risalenti al novembre/ dicembre 2023, non adempiendo all'obbligo di motivazione rigoroso in considerazione della distanza temporale dai fatti. Rappresentava che dal settembre 2024 si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale disposto con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna e che una nuova applicazione di un regime carcerario ne avrebbe comportato l'immediata revoca. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO ,.. 1. Ricorst,PA, CO, ET, Di LA. 1.1. I motivi di ricorso comuni a tutti i ricorrenti, attinenti alla gravità indiziaria e alla astratta configurabilità dell'illecito contestato, sono infondati. Il nucleo delle censure riguarda, in particolare: 1) il mancato accertamento di quale fosse l'atto contrario ai doveri di ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi erano direttive circa il divieto di ingresso di generi alimentari, non era stato specificato quali beni non consentiti sarebbero stati introdotti in carcere e, quanto alla posizione del CO, i turni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria erano affissi in bacheche esposte in diversi luoghi dell'istituto penitenziario;
2 )il mancato accertamento del collegamento sinallagmatico tra compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e la prestazione di utilità e la sua accettazione da parte del pubblico ufficiale . 1.2. Va ricordato che, in sede cautelare, ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. ( ex m ultis Sez. 5 - , n. 7092 del 19/11/2024, Ziino, Rv. 287532 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, Pino, Rv. 284262 01; Sez. 4 - , n. 16158 del 08/04/2021, Kimbulla, Rv. 281019 - 01). 1.3 Tanto premesso, quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione dei doveri di ufficio asseritamente omessi, l'impugnata ordinanza non solo compie un preciso riferimento ai beni introdotti in carcere vietati dal regolamento penitenziario (alcolici e bombolette di gas, precisando anche la data di ingresso), ma chiarisce che l'atto contrario ai doveri di ufficio consiste nell'omesso controllo al momento dell'ingresso in carcere. In ordine a detto elemento, l'impugnata ordinanza richiama ), i gravi indizi - cui fa riferimento anche il GUP del Tribunale di Bologna - riguardo al reato contestato sub C), ossia la falsa attestazione di aver proceduto alle doverose attività di perquisizione all'atto della redazione delle distinte degli oggetti e beni consegnati al detenuto in esito ai controlli all'entrata nel penitenziario. In proposito, i giudici di merito rinviano alle risultanze delle intercettazioni ambientali e delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, dalle quali emergeva come i controlli degli agenti di polizia penitenziaria preposti all'ufficio accettazioni non erano svolti con l'osservanza delle norme previste per vigilare sull'ingresso dei beni in carcere e sul rientro dei detenuti in permesso. Il Tribunale del riesame, inoltre, cita espressamente il contenuto delle captazioni, precisamente la frase in cui il TI si esprime dicendo che gli agenti gli permettono di " prendere tutto.. a fiducia", la conversazione tra PA e ET, nella quale gli stessi si riferiscono a " roba che non doveva passare"; la conversazione tra TI e Di LA, sul fatto che loro erano " una squadra fortissima". 1.4. Quanto alla doglianza inerente alla assenza di gravi indizi circa la sinallagmaticità tra le dazioni e le omissioni dei doveri poste in essere dagli agenti, va innanzi tutto ribadito che - come sottolineato dal Tribunale del riesame - l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto (sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Rv. 244361 - 01). Inoltre, non rileva la tenuità dei beni donati (Sez.
6 - n. 46494 del 23/10/2019, Rv. 277680 - 01). Ciò posto, pur dovendosi escludere, in linea di principio, ogni forma di automatismo, il complesso degli elementi menzionati dai giudici di merito ( intercettazioni, immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza), esaminati „secondo la valutazione propria Lt frnri lut della sede cautelare, consente di affermare la) igtériz-à- dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al reato contestato. 1.5.E' invece fondato il motivo inerente alle esigenze cautelari. 1.6. Risulta invero dall'esame del verbale dell'udienza di discussione davanti al Tribunale del riesame nonché dai ricorsi presentati in quella sede da parte di PA, ET, Di LA e CO che i ricorrenti avevano rappresentato e documentato di essere stati adibiti ad altre funzioni a far data dal mese di giugno 2024. Sulla specifica questione, rilevante in ordine alla valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa, il Tribunale del Riesame non ha espresso valutazione alcuna, limitandosi alla generica considerazione della necessità di evitare tutte le attività relative all'ufficio già espletato. Si impone pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata per l'esame del punto sopra indicato. 2. Ricorso AW TA. 2.1 I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla valutazione della sussistenza dell' esigenza cautelare di reiterazione della condotta delittuosa e alla adeguatezza della misura, sono infondati. 2.2 Riguardo all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod proc. pen. richiede dunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2 , n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01, Sez.
5 - n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2.3.Tanto premesso, il giudici di merito sottolineano, in modo pertinente, completo e non illogico, che: 1) l'indagata aveva dimostrato una sicura spregiudicatezza collaborando fattivamente per realizzare l'introduzione, nel carcere di Bologna, di una importante partita di droga destinata allo spaccio ( hashish corrispondente a 3000 dosi medie singole); 2) la consistenza della partita di droga era indicativa di una capacità di approvigionamento di stupefacenti che necessariamente implicava il contatto con ambienti criminali;
3) dalle intercettazioni acquisite emergeva la costante disponibilità della ricorrente alla introduzione in carcere di beni non consentiti, quali telefoni cellulari;
4) in particolare, la ricorrente si vantava di essere riuscita a portare "tante cose" tramite l'espediente della carta stagnola. Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto, con ragionamento perfettamente coerente rispetto agli elementi evidenziati, la perdurante disponibilità dell'indagata a perpetrare l' attività volta a consentire l'introduzione in carcere di beni illeciti, e, conseguentemente, l'indicazione, come misura adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, degli arresti domiciliari con divieto di contatto con l'esterno. Si tratta di argomentazioni che resistono pienamente alle censure lamentate, posto che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). Il ricorso della va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Ricorso TI 3.1.11 ricorso proposto da OL TI è inammissibile. 3.2.1 motivi, che richiamano esclusivamente il tempo trascorso dalle condotte criminose contestate e il godimento di benefici premiali in relazione a condanne definitive in espiazione, non si confrontano con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, in conformità ai principi sopra illustrati in tema di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, richiama la peculiare propensione a delinquere del TI dimostrata non solo dai plurimi precedenti penali, ma anche dalla perpetrazione di ulteriori condotte criminose mentre si trovava ristretto in carcere, con modalità caratterizzate da sistematicità e pervasività. 3.3 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di PA AN, Di LA ZI, ET ND e CO SC, limitatamente alla statuizione relativa alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi di PA, Di LA, ET e CO. Rigetta il ricorso di AW TA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di TI EL e lo condanna al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025 Il Consigli re estensore Il Pr sidente