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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio GI Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Baffa;
ricorrente
E
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Luisa Lopez;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
27.12.1997, dal quale nascevano GI, e (tutti maggiorenni), Per_1 Persona_2
deduceva che le figlie e , divenute anch'esse maggiorenni, svolgevano Per_1 Persona_2
entrambe attività lavorativa, oltre ad avere un proprio nucleo familiare autonomo;
deduceva, altresì, la sopravvenuta contrazione delle proprie risorse economiche in considerazione della nascita, dalla nuova unione intrapresa, di il 13.09.2024; chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni Per_3
del divorzio pronunciato con sentenza del 24.9.2015, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, essendo già intervenuta la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio GI, divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda contestando integralmente quanto rappresentato in ricorso e chiedendone, dunque, il rigetto.
All'udienza del 17.10.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
****************
Ritiene il Tribunale di recepire, in difetto di ragioni ostative, l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 17.10.2025 (da intendersi qui integralmente trascritto), ove le stesse, a modifica delle precedenti condizioni di divorzio, hanno previsto a carico del sig. Pt_1 un contributo per il mantenimento delle figlie dell'importo di € 275,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici Istat) con decorrenza dal mese di Novembre 2025, ferma la compartecipazione al
50% delle spese straordinarie per come già previsto.
Le condizioni del divorzio devono, pertanto, essere modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini indicati in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio GI Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio GI Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1686 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Baffa;
ricorrente
E
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Luisa Lopez;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
27.12.1997, dal quale nascevano GI, e (tutti maggiorenni), Per_1 Persona_2
deduceva che le figlie e , divenute anch'esse maggiorenni, svolgevano Per_1 Persona_2
entrambe attività lavorativa, oltre ad avere un proprio nucleo familiare autonomo;
deduceva, altresì, la sopravvenuta contrazione delle proprie risorse economiche in considerazione della nascita, dalla nuova unione intrapresa, di il 13.09.2024; chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni Per_3
del divorzio pronunciato con sentenza del 24.9.2015, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, essendo già intervenuta la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio GI, divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda contestando integralmente quanto rappresentato in ricorso e chiedendone, dunque, il rigetto.
All'udienza del 17.10.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
****************
Ritiene il Tribunale di recepire, in difetto di ragioni ostative, l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 17.10.2025 (da intendersi qui integralmente trascritto), ove le stesse, a modifica delle precedenti condizioni di divorzio, hanno previsto a carico del sig. Pt_1 un contributo per il mantenimento delle figlie dell'importo di € 275,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici Istat) con decorrenza dal mese di Novembre 2025, ferma la compartecipazione al
50% delle spese straordinarie per come già previsto.
Le condizioni del divorzio devono, pertanto, essere modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini indicati in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio GI Provazza Dott. Andrea Palma