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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/11/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2576/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES PA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ES PA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato in data
14.10.2025 la sig.ra chiedeva al Giudice delle Esecuzioni di Parte_1 sospendere ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in via preliminare anche inaudita altera parte la procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
137/2016 e conseguentemente revocare-sospendere la vendita all'asta già fissata per il giorno 21.10.2024.
pagina 1 di 5 Nella proposta opposizione parte ricorrente rilevava come con atto di precetto notificato in data 20.11.2015 il creditore procedente avesse intimato il CP_1 pagamento dell'importo di Euro 15.876,90 in forza di titolo esecutivo rappresentato dall'assegno n. 0011463344.09 del 18.5.2015, rimasto impagato, tratto su conto corrente alla medesima intestato acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e quindi notificato successivo atto di pignoramento immobiliare sottoponendo al relativo vincolo l'immobile di sua proprietà posto in Firenze Via Rocca Tedalda n. 23.
In buona sostanza, a fronte di detta azione esecutiva l'odierna attrice eccepiva, da un lato, l'inesistenza ab origine del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui al R.D.
21.12.1933 n. 1736 per essere detto assegno emesso da suo figlio senza Persona_1
chiara indicazione in esso che la sottoscrizione medesima avveniva per suo conto quale terza delegante, requisito necessario in forza del principio di letteralità dei titoli di credito al fine di poter validamente istaurare la descritta azione cartolare nei propri confronti;
dall'altro, la prescrizione della stessa azione cartolare per essere decorso il relativo termine di sei mesi previsto dall'art.75 R.D. 21.12.1933 n. 1736 tra la messa ad incasso dell'assegno avvenuta in data 18.5.2015 e la notificazione del precetto effettuata in data 20.11.2015 rilevando ai fini interruttivi della prescrizione la sola data di consegna dell'atto al destinatario.
Con provvedimento emesso in data 18.10.2024 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva inaudita altera parte la procedura esecutiva fissando udienza al 29.10.2024 per la conferma, revoca o modifica del decreto;
quindi con ordinanza riservata del
8.1.2025 il Tribunale di Firenze in accoglimento del ricorso confermava la sospensione dell'esecuzione assegnando termine fino al 20.2.2025 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la signora ha Pt_1
dunque introdotto il presente giudizio di merito nei confronti dei creditori della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo con RGE n. 137/2016 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione immobiliare RGE 137/2016; nel merito, accertare e dichiarare
l'inesistenza/inidoneità e/o inefficacia ab origine del titolo esecutivo posto dal Sig.
a fondamento della procedura esecutiva immobiliare RGE 137/2016 3 nei CP_1
confronti della Sig.ra per mancanza dei requisiti di legge, secondo Parte_1 quanto illustrato in parte motivata, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o
pagina 2 di 5 inefficacia e/o estinzione dell'esecuzione immobiliare RGE 137/2016 Tribunale di
Firenze, con ordine al conservatore di cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto in data 17.03.2016 Reg. Part. 6517, Reg. Gen. 9696. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione del 15.5.2025 il Tribunale, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti non costituiti
[...]
CP_1 Controparte_2 [...]
ne dichiarava la contumacia;
quindi in assenza di Controparte_4
istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al
30.10.2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 14.10.2025, il Tribunale, confermata l'udienza del 30.10.2025, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter
c.p.c., quindi, a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Come sopra anticipato, avverso l'azione esecutiva intrapresa dal parte attrice CP_1 con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza ab origine del titolo esecutivo rilevando tra l'altro, in via preliminare, l'illegittimità dell'azione cartolare sottesa all'intimazione di pagamento del 20.11.2015 per mancata indicazione che la sottoscrizione del titolo – assegno bancario- è fatta per conto del terzo.
Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata.
Ed invero, in fatto, non è contestato e comunque risulta per tabulas che l'assegno n.
0011463344.09 del 18.5.2015 rimasto impagato ed azionato nella procedura opposta risulti tratto su conto corrente intestato alla e sottoscritto dal figlio Pt_1 Per_1
senza chiara indicazione in esso che la sottoscrizione medesima avveniva per
[...]
suo conto quale terza delegante.
pagina 3 di 5 In merito alla dedotta invalidità dell'azione cartolare intrapresa in forza di un titolo privo di menzione del terzo delegante, nella fattispecie deve infatti trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di assegni bancari, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del R. D. 21 dicembre 1933 n. 736, non solo l'esistenza di una procura
o di un potere ex lege, ma anche (atteso il principio di letteralità che lo governa in base al quale solo ciò che su di esso è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri”
(Cfr. Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 13906/2005; n. 4763/1993; n. 7761/2004).
Da tutto quanto sopra esposto deriva che nel caso in scrutinio non possa trovare applicazione la regola secondo cui l'attività processuale compiuta all'interno del processo esecutivo assume una rilevanza “oggettiva” che prescinde dalla identificazione del soggetto che l'ha posta in essere per essere in questa prospettiva i titoli esecutivi azionati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti di fatto del tutto equipollenti e, perciò, tra loro fungibili, in quanto il pignoramento eseguito dal deve ritenersi CP_1
inesistente per difetto originario del diritto ad agire in executivis del creditore che lo ha compiuto (Cfr. in tal senso Cass. s.u. n. 61/2014)
Altrimenti detto, alla luce del principio di diritto che precede, nel caso in esame,
l'inefficacia - ex tunc - del titolo posto alla base dell'esecuzione, in assenza di autonomo pignoramento successivo da parte del creditore intervenuto
[...]
(poi sostituito da Controparte_4 Controparte_2
comporta la caducazione dell'intera procedura esecutiva non
[...]
potendo questa essere alimentata dal titolo esecutivo del creditore intervenuto ex art. 499 c.p.c..
La domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare inefficaci gli atti compiuti e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
pagina 4 di 5 Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, tuttavia, attesa la contumacia dei convenuti e considerato che la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. avrebbe determinato ai sensi dell'art. 624, co. 2 c.p.c. l'estinzione di diritto del processo esecutivo e quindi la liberazione dal vincolo del pignoramento del bene staggito da dichiararsi anche di ufficio dal giudice dell'esecuzione, le spese del presente giudizio vengono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- in accoglimento della domanda svolta da accerta e dichiara Parte_1
l'inesistenza ab origine del titolo esecutivo posto dal a fondamento della CP_1
procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
137/2016 e per l'effetto ne dichiara l'improcedibilità;
- ordina al conservatore dirigente del servizio di pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto in data 17.3.2016 Reg. Part.
N. 6517 e Reg. Gen. N. 9696 sul bene rappresentato al NCEU Comune di Firenze nel
Foglio n. 108 Part. 623 sub 14.
- spese compensate.
Così deciso in data 29.11.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2576/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES PA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ES PA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato in data
14.10.2025 la sig.ra chiedeva al Giudice delle Esecuzioni di Parte_1 sospendere ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in via preliminare anche inaudita altera parte la procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
137/2016 e conseguentemente revocare-sospendere la vendita all'asta già fissata per il giorno 21.10.2024.
pagina 1 di 5 Nella proposta opposizione parte ricorrente rilevava come con atto di precetto notificato in data 20.11.2015 il creditore procedente avesse intimato il CP_1 pagamento dell'importo di Euro 15.876,90 in forza di titolo esecutivo rappresentato dall'assegno n. 0011463344.09 del 18.5.2015, rimasto impagato, tratto su conto corrente alla medesima intestato acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e quindi notificato successivo atto di pignoramento immobiliare sottoponendo al relativo vincolo l'immobile di sua proprietà posto in Firenze Via Rocca Tedalda n. 23.
In buona sostanza, a fronte di detta azione esecutiva l'odierna attrice eccepiva, da un lato, l'inesistenza ab origine del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui al R.D.
21.12.1933 n. 1736 per essere detto assegno emesso da suo figlio senza Persona_1
chiara indicazione in esso che la sottoscrizione medesima avveniva per suo conto quale terza delegante, requisito necessario in forza del principio di letteralità dei titoli di credito al fine di poter validamente istaurare la descritta azione cartolare nei propri confronti;
dall'altro, la prescrizione della stessa azione cartolare per essere decorso il relativo termine di sei mesi previsto dall'art.75 R.D. 21.12.1933 n. 1736 tra la messa ad incasso dell'assegno avvenuta in data 18.5.2015 e la notificazione del precetto effettuata in data 20.11.2015 rilevando ai fini interruttivi della prescrizione la sola data di consegna dell'atto al destinatario.
Con provvedimento emesso in data 18.10.2024 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva inaudita altera parte la procedura esecutiva fissando udienza al 29.10.2024 per la conferma, revoca o modifica del decreto;
quindi con ordinanza riservata del
8.1.2025 il Tribunale di Firenze in accoglimento del ricorso confermava la sospensione dell'esecuzione assegnando termine fino al 20.2.2025 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la signora ha Pt_1
dunque introdotto il presente giudizio di merito nei confronti dei creditori della procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo con RGE n. 137/2016 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione immobiliare RGE 137/2016; nel merito, accertare e dichiarare
l'inesistenza/inidoneità e/o inefficacia ab origine del titolo esecutivo posto dal Sig.
a fondamento della procedura esecutiva immobiliare RGE 137/2016 3 nei CP_1
confronti della Sig.ra per mancanza dei requisiti di legge, secondo Parte_1 quanto illustrato in parte motivata, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o
pagina 2 di 5 inefficacia e/o estinzione dell'esecuzione immobiliare RGE 137/2016 Tribunale di
Firenze, con ordine al conservatore di cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto in data 17.03.2016 Reg. Part. 6517, Reg. Gen. 9696. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione del 15.5.2025 il Tribunale, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti non costituiti
[...]
CP_1 Controparte_2 [...]
ne dichiarava la contumacia;
quindi in assenza di Controparte_4
istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ai sensi degli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al
30.10.2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto di trattazione scritta del 14.10.2025, il Tribunale, confermata l'udienza del 30.10.2025, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter
c.p.c., quindi, a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Come sopra anticipato, avverso l'azione esecutiva intrapresa dal parte attrice CP_1 con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza ab origine del titolo esecutivo rilevando tra l'altro, in via preliminare, l'illegittimità dell'azione cartolare sottesa all'intimazione di pagamento del 20.11.2015 per mancata indicazione che la sottoscrizione del titolo – assegno bancario- è fatta per conto del terzo.
Il Tribunale ritiene detta eccezione fondata.
Ed invero, in fatto, non è contestato e comunque risulta per tabulas che l'assegno n.
0011463344.09 del 18.5.2015 rimasto impagato ed azionato nella procedura opposta risulti tratto su conto corrente intestato alla e sottoscritto dal figlio Pt_1 Per_1
senza chiara indicazione in esso che la sottoscrizione medesima avveniva per
[...]
suo conto quale terza delegante.
pagina 3 di 5 In merito alla dedotta invalidità dell'azione cartolare intrapresa in forza di un titolo privo di menzione del terzo delegante, nella fattispecie deve infatti trovare applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di assegni bancari, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del R. D. 21 dicembre 1933 n. 736, non solo l'esistenza di una procura
o di un potere ex lege, ma anche (atteso il principio di letteralità che lo governa in base al quale solo ciò che su di esso è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri”
(Cfr. Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 13906/2005; n. 4763/1993; n. 7761/2004).
Da tutto quanto sopra esposto deriva che nel caso in scrutinio non possa trovare applicazione la regola secondo cui l'attività processuale compiuta all'interno del processo esecutivo assume una rilevanza “oggettiva” che prescinde dalla identificazione del soggetto che l'ha posta in essere per essere in questa prospettiva i titoli esecutivi azionati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti di fatto del tutto equipollenti e, perciò, tra loro fungibili, in quanto il pignoramento eseguito dal deve ritenersi CP_1
inesistente per difetto originario del diritto ad agire in executivis del creditore che lo ha compiuto (Cfr. in tal senso Cass. s.u. n. 61/2014)
Altrimenti detto, alla luce del principio di diritto che precede, nel caso in esame,
l'inefficacia - ex tunc - del titolo posto alla base dell'esecuzione, in assenza di autonomo pignoramento successivo da parte del creditore intervenuto
[...]
(poi sostituito da Controparte_4 Controparte_2
comporta la caducazione dell'intera procedura esecutiva non
[...]
potendo questa essere alimentata dal titolo esecutivo del creditore intervenuto ex art. 499 c.p.c..
La domanda deve perciò essere accolta con l'effetto di dichiarare inefficaci gli atti compiuti e quindi l'improcedibilità dell'esecuzione.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
pagina 4 di 5 Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, tuttavia, attesa la contumacia dei convenuti e considerato che la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. avrebbe determinato ai sensi dell'art. 624, co. 2 c.p.c. l'estinzione di diritto del processo esecutivo e quindi la liberazione dal vincolo del pignoramento del bene staggito da dichiararsi anche di ufficio dal giudice dell'esecuzione, le spese del presente giudizio vengono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- in accoglimento della domanda svolta da accerta e dichiara Parte_1
l'inesistenza ab origine del titolo esecutivo posto dal a fondamento della CP_1
procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
137/2016 e per l'effetto ne dichiara l'improcedibilità;
- ordina al conservatore dirigente del servizio di pubblicità immobiliare di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto in data 17.3.2016 Reg. Part.
N. 6517 e Reg. Gen. N. 9696 sul bene rappresentato al NCEU Comune di Firenze nel
Foglio n. 108 Part. 623 sub 14.
- spese compensate.
Così deciso in data 29.11.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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