TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 540
TAR
Decreto cautelare 11 giugno 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della procedura di formazione dell'organo di revisione contabile

    Il Collegio ha ritenuto che il rispetto delle quote di genere è assicurato dalla presenza di almeno un membro per genere nella rosa dei candidati da sorteggiare, e che, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad entrare nella rosa dei candidati.

  • Rigettato
    Illegittimità della formazione della rosa dei cinque nominativi

    Il Collegio ha ritenuto che la quota di genere nella rosa di candidati da sorteggiare è assicurata da almeno una presenza di genere, e che la ricorrente, in quanto settima classificata, non avrebbe avuto diritto ad entrare in rosa.

  • Rigettato
    Illegittimità della procedura di formazione dell'organo di revisione contabile

    Il Collegio ha ritenuto che il rispetto delle quote di genere è assicurato dalla presenza di almeno un membro per genere nella rosa dei candidati da sorteggiare, e che, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad entrare nella rosa dei candidati.

  • Inammissibile
    Natura non provvedimentale dell'atto impugnato

    Il ricorso è inammissibile con riferimento all'impugnazione della nota del Comune di Cagliari prot. n. 0177882 del 13 giugno 2025, che non ha natura provvedimentale.

  • Inammissibile
    Mancata conclusione del procedimento di riesame

    La doglianza è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente. Inoltre, la mancata conclusione del procedimento in autotutela avrebbe dovuto essere denunciata con un ricorso per silenzio.

  • Inammissibile
    Mancata conclusione del procedimento di riesame

    La doglianza è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente. Inoltre, la mancata conclusione del procedimento in autotutela avrebbe dovuto essere denunciata con un ricorso per silenzio.

  • Rigettato
    Illegittimità della procedura di formazione dell'organo di revisione contabile

    Il Collegio ha ritenuto che il rispetto delle quote di genere è assicurato dalla presenza di almeno un membro per genere nella rosa dei candidati da sorteggiare, e che, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad entrare nella rosa dei candidati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 540
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 540
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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