Decreto cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR LA AC, rappresentata e difesa dall'avvocato LO Angioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NC Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Consiglio Comunale di Cagliari, non costituito in giudizio;
nei confronti
LO FL, SC CC e NC CE, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Caboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56, C.P.A.:
- della proposta di deliberazione n. 80/2025 del 22 maggio 2025, “per quanto di ragione”;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari n. 61/2025 del 28 maggio 2025, “per quanto di ragione”;
- della nota prot. n. 0166743/2025 del 3 giugno 2025;
- della nota prot. n. 0166758/2025 del 3 giugno 2025;
- della nota prot. n. 0166753/2025 del 3 giugno 2025;
- della nota prot. n. 0169831/2025 del 5 giugno 2025;
- di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale o successivo comunque connesso o collegato agli atti che precedono;
CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- della nota Comune di Cagliari prot. n. 0177882 del 13 giugno 2025;
- della nota Comune di Cagliari prot. n. 0194830 del 30 giugno 2025;
- dei provvedimenti non conosciuti con i quali è stato concluso il procedimento di autotutela;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale o successivo comunque connesso o collegato agli atti che precedono.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari e di LO FL, SC CC e NC CE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SI ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento, costituito, per quanto rileva in questa sede dall’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e dalla deliberazione della giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e relativo allegato.
In estrema sintesi, nei comuni, come quello di Cagliari, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i tre componenti del Collegio dei revisori sono individuati all’esito di una procedura che si articola in due fasi.
Nella prima fase i consiglieri comunali, con voto a scrutinio segreto, individuano una rosa di cinque candidati con specifiche competenze professionali in quanto inseriti in un apposito elenco, chiamato di “fascia 2”. La rosa è composta da coloro che ottengono il maggior numero di voti, in modo da assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi dell’art. 36, c. 11, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
La seconda fase, all’evidente fine di assicurare l’indipendenza dell’organo, è invece affidata alla sorte: si procede all’estrazione dei candidati inseriti nella rosa e i primi tre sorteggiati sono nominati componenti del Collegio dei revisori nel rispetto delle quote di genere ai sensi del citato art. 36, c. 11, sicché si intendono nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.
2. Ciò premesso, il procedimento di nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui si tratta è stato il seguente:
- l’organo consigliare ha votato i seguenti candidati:
1) DA AL: 7 voti;
2) FL LO: 6 voti;
3) CE NC: 6 voti;
4) CC SC: 6 voti;
5) CO CA: 4 voti;
6) AR AR: 3 voti;
7) AC AR LA: 1 voto.
- sono stati individuati per l’estrazione pubblica i primi 5 candidati, ciò che ha consentito il rispetto delle quote di genere;
- sono stati estratti, nell’ordine, i seguenti candidati:
1) CC SC;
2) CO CA;
3) FL LO;
4) DA AL;
5) CE NC;
- con deliberazione n. 61 del 28 maggio 2025, essendo state rispettate le quote di genere, il Consiglio comunale ha dato atto che il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028 risulta composto dal dottor CC SC, dalla dottoressa CO CA e dal dottor FL LO;
- il 29 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Farris ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio comunale segnalando che la dottoressa CA CO non poteva rientrare nella rosa di 5 nomi da sottoporre ad estrazione in quanto iscritta nell’elenco relativo ai comuni della fascia 1, mentre il Comune di Cagliari rientra nella fascia 2, aggiungendo che “ pertanto, il segretario generale, preso atto di ciò, avrebbe dovuto provvedere a segnalare la circostanza e a escludere la stessa. Se ciò fosse avvenuto, in luogo della citata dott.ssa CA CO, avrebbe dovuto essere inserita nell’urna la dott.ssa AR LA AC. Non essendo ciò avvenuto risulta palese l’illegittimità di quanto deliberato. Pertanto, al fine di ripristinare la legittimità violata, il Comune dovrà procedere in autotutela ad annullare le nomine deliberate, ivi compresa quella conseguente di nomina del presidente del Collegio. Di seguito dovrà procedersi a inserire nell’urna il nominativo della dott.ssa AR LA AC e rieffettuare l’estrazione e la nomina del presidente ” (pagina 2 del documento n. 8 depositato dalla ricorrente);
- anche la ricorrente, con messaggio di posta elettronica inviato il 3 giugno 2025, ha reso noto all’amministrazione che la dottoressa CA CO non era iscritta nell’elenco relativo ai comuni della fascia 2;
- ciononostante, con comunicazione datata 3 giugno 2025 l’amministrazione ha comunicato l’avvenuta designazione anche alla dottoressa CA CO. Quest’ultima, il medesimo giorno, dopo avere precisato di essere iscritta nell’elenco relativo ai comuni di fascia 1, non ha accettato l’incarico;
- l’amministrazione comunale ha avviato, quindi, il procedimento di annullamento parziale della deliberazione n. 61 del 28 maggio 2025, svoltosi in contradditorio con la ricorrente, con i controinteressati e con il dottor AL DA (quarto, in ordine di estrazione, dalla rosa di cinque nominativi);
- conseguentemente, previa sollecitazione della dottoressa NC CE (documento n. 14 depositato dal Comune di Cagliari ) e dei due componenti rimasti del Collegio dei revisori (dottor Piacciu e dottor FL, secondo cui “ visto che nella rosa dei cinque nomi è presente, quale unica componente di genere femminile, la Dott.ssa NC CE, che dunque ha diritto alla immediata nomina ” documento n. 15 depositato dal Comune di Cagliari), l’Ente locale ha proceduto, in asserita attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61, allo scorrimento dall’elenco della rosa dei cinque nomi, in ordine di estrazione, individuando il nominativo della stessa dottoressa NC CE, “ del medesimo genere della componente rinunciataria ” (documento n. 15 depositato dalla ricorrente), che ha accettato l’incarico il giorno 30 giugno 2025;
- è stato così costituto il Collegio dei revisori del Comune di Cagliari, composto dal dottor SC CC, dal dottor LO FL e dalla dottoressa NC CE, che si è insediato il 2 luglio 2025.
3. Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, la dottoressa AR LA AC, iscritta nell’elenco dei Revisori dei conti per la Regione Sardegna in fascia 2, lamenta, in estrema sintesi, l’illegittimità del procedimento di formazione dell’organo di revisione contabile, chiedendo, con vittoria delle spese di lite, l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
4. In particolare, con il ricorso introduttivo lamenta:
1) l’illegittimità del solo segmento procedurale relativo alla fase di estrazione a sorte, in quanto, espunto il nominativo della dottoressa CA CO dalla rosa dei cinque nominativi, l’amministrazione non avrebbe dovuto scorrere l’elenco della rosa (pretermettendo il dottor AL DA per rispettare le quote di genere) e individuare la dottoressa NC CE (quinta sorteggiata), ma avrebbe dovuto, prima dell’estrazione, inserire nell’urna, in luogo della dottoressa CA CO, il nominativo della dottoressa AR LA AC. E ciò in quanto quest’ultima, pur avendo ottenuto un solo voto ed essendo settima nell’elenco formato a seguito di votazione, avrebbe comunque dovuto essere inserita, insieme alla dottoressa NC CE, nella rosa dei cinque nominativi da estrarre a sorte, per consentire il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa di riferimento, pretermettendo così sia il dottor AL DA sia il dottor AR AR (sesto dell’elenco formato a seguito di votazione). Conseguentemente, “ essendo stato estratto “quel biglietto” (ancorché portante l’indicazione del nominativo errato, vale a dire quello della dott.ssa CO), il soggetto da considerare eletto non può che essere la dott.ssa AC il cui nome doveva comparire nel biglietto estratto ” (pagina 10 del ricorso introduttivo);
2) in subordine, “ l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 61/2025 dal momento in cui in urna è stato inserito il biglietto col nominativo della dott.ssa CO in poi, ivi compresi la nomina del presidente e i successivi atti posti in essere dagli Uffici ” (pagina 11 del ricorso introduttivo).
5. Di qui la richiesta di annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli atti in epigrafe indicati.
6. Con decreto n. 147 dell’11 giugno 2025 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta, ritenuto che “ le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente in relazione alla posizione soggettiva azionata e al bene della vita perseguito ben potranno trovare adeguata tutela, in caso di favorevole valutazione, all’esito dell’esame in sede collegiale dell’istanza di sospensione, non sussistendo alcuna gravità e urgenza tale da giustificare attualmente la misura cautelare richiesta ”.
7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cagliari e i controinteressati, che dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ne hanno chiesto il rigetto nel merito.
8. All’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2025, con l’accordo delle parti l’istanza cautelare è stata rinviata al merito con fissazione del ricorso all’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026.
9. Con ricorso per motivi aggiunti notificato, il 4 luglio e depositato il 10 luglio 2026 la ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione, che, nel corso del giudizio e del procedimento di annullamento di autotutela, ha nominato la dottoressa CE quale terzo componente del Collegio.
Pertanto, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando:
1) illegittimità diretta e derivata;
2) violazione della lex specialis - contraddittorietà - eccesso di potere: l’amministrazione, senza concludere il procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione n. 61, avrebbe contraddittoriamente proceduto alla nomina della dottoressa CE, individuata con procedura di scorrimento non applicabile al caso in esame, non essendo stata la rosa di cinque nominativi legittimamente costituita;
3) eccesso di potere nella forma sintomatica: in tesi, gli atti impugnati sarebbero viziati in quanto l’elenco dei candidati da sorteggiare dovrebbe essere costituito solo da professionisti in possesso dei prescritti requisiti.
10. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni e l’amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti, con cui sarebbero stati impugnati, con censure generiche, atti non provvedimentali.
11. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La questione all’esame attiene alla legittimità, nei limiti delle doglianze prospettate dalla ricorrente, della procedura di nomina del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cagliari per il triennio 2025/2028 insediatosi, nella sua configurazione definitiva (dottor SC CC, dottor LO FL e dottoressa NC CE) il giorno 2 luglio 2025.
In particolare, i motivi di ricorso attengono alla ritenuta illegittimità della procedura con esclusivo riferimento al segmento procedimentale relativo alla seconda fase, brevemente descritta nella parte “in fatto”.
Essi si fondano, inoltre, sul presupposto, non condiviso da questo Collegio, secondo cui per rispettare la quota di genere sarebbe necessaria la presenza di due appartenenti al medesimo genere (nel caso in esame femminile) nella rosa dei candidati da sorteggiare.
2. Cominciando con il ricorso introduttivo, esso non è fondato e va respinto e tale infondatezza esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente e dai controinteressati, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4279/2022; T.A.R. Sardegna, n. 425/2026).
2.1 Nel merito non è fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui la ricorrente sostiene che, per rispettare la quota di genere, dovrebbe fittiziamente ritenersi scritto sul biglietto estratto all’esito del sorteggio finale il proprio nominativo in luogo di quello della dottoressa CA CO, ciò che soddisferebbe appieno l’interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale con certezza di nomina, non dovendosi procedere ad una nuova estrazione.
Al riguardo, è sufficiente osservare che:
- l’art. 36, c. 11, l.r. 2/2016 stabilisce che “ nel caso di collegio [ossia nei comuni con oltre 15.000 abitanti, n.d.r.] , la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere ”;
- la deliberazione della giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e relativo allegato (con cui sono adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di nomina e l’organo abilitato ad effettuarle) stabilisce che “ l’organo che effettua l’indicazione della rosa [nel caso in esame, il Consiglio comunale, n.d.r.] deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016 (…) nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere ” (art. 3 dell’allegato).
Dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge quindi che il rispetto delle quote di genere, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente - secondo cui “ affidarsi alla mera presenza di una sola candidata di genere femminile nella rosa (la dr.ssa CE), come sostiene il Comune, significa ridurre il principio a una mera formalità e affidarne la concreta attuazione al caso. Se, come avrebbe potuto accadere, la dr.ssa CE non fosse stata estratta, il Collegio sarebbe risultato composto da soli uomini, in palese violazione di legge ” (pagina 7 e s. della memoria depositata il 5 gennaio 2026) - è assicurato da almeno una presenza per genere nella rosa dei cinque nominativi, in quanto ciò assicurerebbe comunque una presenza di genere nel Collegio dei revisori attraverso il meccanismo per cui si intendono nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.
Ebbene, nel caso in esame, una volta espunto il nominativo della dottoressa CO, sarebbe restato comunque quello della dottoressa CE (unica donna già presente in rosa) e al posto della dottoressa CO sarebbe entrato in rosa il dottor RS (sesto in ordine di votazione e dunque in posizione migliore rispetto alla ricorrente, settima in ordine di votazione) per cui la stessa ricorrente non avrebbe neppure potuto partecipare al sorteggio.
2.2 Non è fondato neanche il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della formazione della rosa dei cinque nominativi, chiedendo di esservi inserita in luogo della dottoressa CO, dovendosi, in tesi, garantire la presenza di due donne nell’elenco da cui estrarre a sorte, con conseguente ripetizione della procedura di estrazione e possibilità di nomina.
Invero, atteso che, come già chiarito al punto precedente, la quota di genere nella rosa di candidati da sorteggiare è assicurata da almeno una presenza di genere, la dottoressa AC, in quanto settima classificata, non avrebbe avuto diritto ad entrare in rosa, nella quale sarebbe stato inserito invece il dottor AR AR (sesto tra i più votati).
3. Il ricorso per motivi aggiunti in parte è inammissibile e in parte non è fondato.
3.1 Quanto alle questioni di rito, il ricorso è inammissibile con riferimento all’impugnazione della nota del Comune di Cagliari prot. n. 0177882 del 13 giugno 2025, che, come riconosciuto anche dalla stessa ricorrente nelle proprie memorie, non ha natura provvedimentale.
La ricorrente contesta poi la procedura di scorrimento (punto c. del secondo motivo e terzo motivo, che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente), ritenendola attivata, in assenza dei presupposti di legge, in favore della dottoressa CE ad esito di rinuncia della dottoressa CO.
Tale doglianza è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, dovendo l’amministrazione, per la ragioni esposte, inserire nella rosa dei candidati da sorteggiare il dottor AR e procedere, quindi, ad una nuova estrazione senza la partecipazione della ricorrente, non avendo quest’ultima chiesto l’annullamento, ab origine del procedimento di nomina del Collegio dei revisori (ossia anche della prima fase, descritta nella parte “in fatto”).
3.2 Restano da esaminare nel merito le ulteriori censure dedotte con motivi aggiunti.
Va in primo luogo respinta la censura di illegittimità derivata (primo motivo di ricorso), in quanto, come si è visto, è stato respinto il ricorso introduttivo.
Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso (punti a. e b.), con cui la ricorrente si duole della mancata conclusione del procedimento di riesame avviato d’ufficio, in quanto, oltre alla menzionata non illegittimità, per i profili evidenziati da parte ricorrente, del procedimento stesso, a tutto voler concedere tale mancata conclusione del procedimento in autotutela avrebbe dovuto essere correttamente denunciata con un ricorso per silenzio e non certo nel presente ricorso relativo ad altri atti.
4. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto nei termini descritti.
5. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge il ricorso introduttivo;
b) in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
SI ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ES | IT AR |
IL SEGRETARIO