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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2057/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. MARCHINA SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Voglia il Tribunale ill.mo,
- valutare gli atti commissivi ed omissivi del Sig. e per l'effetto dichiarare CP_1
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti della figlia anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si Persona_1
richiede se ritenuta necessaria dal Giudice, atta a valutare gli atti commessi da CP_1
nei confronti della figlia e la reale capacità genitoriale dello stesso, nonché il
[...] pregiudizio reale (o futuro) patito e patendo dal minore a causa degli atteggiamenti paterni, ed emettere gli opportuni provvedimenti ablativi, sospensivi o limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c. atteso che al momento del deposito del presente ricorso la figlia era ancora minorenne anche in forza del principio della soccombenza virtuale.
- dichiarare altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nata a [...] il [...], codice fiscale e Pt_1 CodiceFiscale_3 CP_1
nato a [...], il [...], codice fiscale
[...] C.F._2
prevedendo che il sig. dovrà corrispondere un assegno mensile di CP_1
€ 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al
50% delle spese scolastiche, sportive (nel caso in cui decidesse di praticare uno Per_1
sport), e mediche non convenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale.
- ordinare infine, al passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza di divorzio in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenza di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 898/1970.
- In via Istruttoria chiede:
• escussione figlia se ritenuto necessario attesa la disponibilità della Tes_1
medesima ad essere escussa dal Giudice;
• ammissione dei testi residente a [...]e Testimone_2 Testimone_3
residente a [...]sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Sig. omette di versare il contributo al mantenimento della figlia;
CP_1
2. Vero il sig. omette di ricercare un'occupazione lavorativa;
CP_1
3. Vero che il Sig. omette di espletare le mansioni di genitore;
CP_1
- ordinare ex art. 210 cpc a l'esibizione dei modelli Cud (Ivi inclusi quelli CP_1
Inps) e degli estratti dei conti corrente bancari e/o postali degli ultimi tre anni.
Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 1512/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data
31/10/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
Nulla, dunque, va deciso sul punto.
Nulla va deciso in ordine all'affidamento al collocamento ed alle frequentazioni della figlia in quanto la stessa è divenuta nel frattempo maggiorenne.
La domanda che parte ricorrente chiede di valutare virtualmente riguarda la sussistenza dei presupposti per dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente le condotte tenute dal convenuto non denotano soltanto una condotta inadempiente ai doveri morali e materiali che fondano la genitorialità, ma un atteggiamento consapevolmente diretto ad un vero e proprio rifiuto di voler considerare l'esistenza della figlia, tanto che pur di non doverla accudire materialmente e moralmente sarebbe disposto ( ove mai ciò fosse possibile) a rivolgersi ad un avvocato per rinunciare alla
“paternità'”. Nei messaggi telefonici prodotti dalla ricorrente tale volontà è manifesta ed inoltre non manca anche un riferimento minaccioso a madre e figlia con invito a stare lontano da lui.
Tali circostanze ove la figlia fosse minorenne, giustificherebbero la decisione di dichiarare il sig.
decaduto dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Dal punto di vista del sostegno economico, va tenuto conto del fatto che il convenuto è disoccupato e che anche l'INPS ha comunicato di non avere dati da riferire. Invero tale perdurante stato di disoccupazione, richiamato anche quanto concordato nell'accordo separativo, e non risultando che il convenuto si trovi in una condizione di salute che gli impedisce di lavorare, va considerata più una scelta che una necessità, scelta che non può essere valutata a favore del convenuto, poiché egli è padre di e deve partecipare al suo Per_1
mantenimento.
Tenuto conto del fatto che tutti gli oneri relativi al mantenimento della figlia gravano sulla ricorrente e che il convenuto ha dimostrato un disinteresse inaccettabile nei confronti delle esigenze della figlia, il Collegio ritiene congruo stabilire a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento di la somma richiesta dalla ricorrente, rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT.
Il Collegio ritiene anche che il padre debba contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno sostenute dalla ricorrente per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
1512/24 sul divorzio dei coniugi, così dispone:
- richiamato quanto indicato in motivazione nulla dispone in ordine all'affido della figlia, ormai maggiorenne;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento di tramite il versamento entro il Per_1
5 di ogni mese della somma di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara entrambe le parti tenute a contribuire alle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuna, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia:
- condanna il sig. a rifondere alla sig. le spese di lite che liquida in € 3.600,00 per CP_1 Pt_1 compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
Pavia, camera di consiglio del 10.11.2025
Presidente est.
dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2057/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. MARCHINA SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Voglia il Tribunale ill.mo,
- valutare gli atti commissivi ed omissivi del Sig. e per l'effetto dichiarare CP_1
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti della figlia anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si Persona_1
richiede se ritenuta necessaria dal Giudice, atta a valutare gli atti commessi da CP_1
nei confronti della figlia e la reale capacità genitoriale dello stesso, nonché il
[...] pregiudizio reale (o futuro) patito e patendo dal minore a causa degli atteggiamenti paterni, ed emettere gli opportuni provvedimenti ablativi, sospensivi o limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c. atteso che al momento del deposito del presente ricorso la figlia era ancora minorenne anche in forza del principio della soccombenza virtuale.
- dichiarare altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nata a [...] il [...], codice fiscale e Pt_1 CodiceFiscale_3 CP_1
nato a [...], il [...], codice fiscale
[...] C.F._2
prevedendo che il sig. dovrà corrispondere un assegno mensile di CP_1
€ 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al
50% delle spese scolastiche, sportive (nel caso in cui decidesse di praticare uno Per_1
sport), e mediche non convenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale.
- ordinare infine, al passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza di divorzio in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenza di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 898/1970.
- In via Istruttoria chiede:
• escussione figlia se ritenuto necessario attesa la disponibilità della Tes_1
medesima ad essere escussa dal Giudice;
• ammissione dei testi residente a [...]e Testimone_2 Testimone_3
residente a [...]sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Sig. omette di versare il contributo al mantenimento della figlia;
CP_1
2. Vero il sig. omette di ricercare un'occupazione lavorativa;
CP_1
3. Vero che il Sig. omette di espletare le mansioni di genitore;
CP_1
- ordinare ex art. 210 cpc a l'esibizione dei modelli Cud (Ivi inclusi quelli CP_1
Inps) e degli estratti dei conti corrente bancari e/o postali degli ultimi tre anni.
Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 1512/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data
31/10/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
Nulla, dunque, va deciso sul punto.
Nulla va deciso in ordine all'affidamento al collocamento ed alle frequentazioni della figlia in quanto la stessa è divenuta nel frattempo maggiorenne.
La domanda che parte ricorrente chiede di valutare virtualmente riguarda la sussistenza dei presupposti per dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente le condotte tenute dal convenuto non denotano soltanto una condotta inadempiente ai doveri morali e materiali che fondano la genitorialità, ma un atteggiamento consapevolmente diretto ad un vero e proprio rifiuto di voler considerare l'esistenza della figlia, tanto che pur di non doverla accudire materialmente e moralmente sarebbe disposto ( ove mai ciò fosse possibile) a rivolgersi ad un avvocato per rinunciare alla
“paternità'”. Nei messaggi telefonici prodotti dalla ricorrente tale volontà è manifesta ed inoltre non manca anche un riferimento minaccioso a madre e figlia con invito a stare lontano da lui.
Tali circostanze ove la figlia fosse minorenne, giustificherebbero la decisione di dichiarare il sig.
decaduto dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Dal punto di vista del sostegno economico, va tenuto conto del fatto che il convenuto è disoccupato e che anche l'INPS ha comunicato di non avere dati da riferire. Invero tale perdurante stato di disoccupazione, richiamato anche quanto concordato nell'accordo separativo, e non risultando che il convenuto si trovi in una condizione di salute che gli impedisce di lavorare, va considerata più una scelta che una necessità, scelta che non può essere valutata a favore del convenuto, poiché egli è padre di e deve partecipare al suo Per_1
mantenimento.
Tenuto conto del fatto che tutti gli oneri relativi al mantenimento della figlia gravano sulla ricorrente e che il convenuto ha dimostrato un disinteresse inaccettabile nei confronti delle esigenze della figlia, il Collegio ritiene congruo stabilire a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento di la somma richiesta dalla ricorrente, rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT.
Il Collegio ritiene anche che il padre debba contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno sostenute dalla ricorrente per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
1512/24 sul divorzio dei coniugi, così dispone:
- richiamato quanto indicato in motivazione nulla dispone in ordine all'affido della figlia, ormai maggiorenne;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento di tramite il versamento entro il Per_1
5 di ogni mese della somma di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara entrambe le parti tenute a contribuire alle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuna, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia:
- condanna il sig. a rifondere alla sig. le spese di lite che liquida in € 3.600,00 per CP_1 Pt_1 compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
Pavia, camera di consiglio del 10.11.2025
Presidente est.
dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4