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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 8332/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 5 maggio 1996, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica GALANTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del prefetto pro tempore;
Controparte_2
PARTE CONVENUTA non costituita
oggetto: ricorso avverso i decreti di espulsione del Prefetto della Provincia di n. 251/25 CP_2 dell'11.4.2025, notificato in pari data, e n. 259/2025 del 14.4.2025, notificato in pari data.
Conclusioni parte attrice: “-IN VIA CAUTELARE Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto prefettizio di espulsione;
Annullare il provvedimento prefettizio di espulsione.” CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.2025, la parte ricorrente ha impugnato i decreti di espulsione sopra indicati e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo che nel 2018 si è sposato in Egitto con la sig.ra matrimonio non registrato in Italia;
che dal rapporto nel 2020 sono nate in Italia Persona_1 due figlie gemelle, di cui era il padre, come emergeva dalla sentenza di accertamento della paternità in atti che aveva ottenuto nel 2021 dal TM il permesso di soggiorno ex art 31 TUI;
che il Tribunale di Torino aveva annullato l'espulsione del Prefetto di Torino del 19.10.2021, come da ordinanza in atti;
che il GDP aveva rigettato la convalida del trattenimento disposto a seguito del decreto di espulsione 251/202, ritendo l'atto manifestamente illegittimo in quanto emesso sul presupposto del precedente decreto di espulsione annullato dal Tribunale;
che il TM nel 2023 aveva decretato lo stato di adottabilità delle due gemelle;
che la Corte d'Appello di Torino confermava tale decisione;
che la
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato il giudizio in altra composizione per effettuare accertamenti sulla effettiva adottabilità; che la Corte
d'Appello ha disposto sul punto una CTU anche sulla capacità genitoriale del padre;
che veniva depositata nuova istanza ex art 31 TUI presso il TM;
che i provvedimenti di espulsione dovevano ritenersi illegittimi, il primo perché fondato su una precedente espulsione annullata in via giudiziale, entrambi in ragione del fatto che non avevano preso in considerazione i rapporti familiari e, in particolare, il rapporto genitoriale con le due gemelle.
L'amministrazione, regolarmente citata dalla cancelleria ex art. 18 d.lgs. 150/2011, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.10.2025, la difesa della parte ricorrente ha dato atto del deposito del casellario giudiziale del ricorrente e delle sentenze di condanna, evidenziando che non è stato condannato per tentato omicidio, ma per lesioni e che, sebbene risultasse una condanna per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope, in realtà era stato condannato per il reato ex art 73 c V DPR 309/1990 alla pena di mesi 5 di reclusione. Il difensore ha inoltre aggiunto che il ricorrente era in attesa di un altro figlio, avuto con l'attuale compagna, depositando sul punto gli esami che entrambi i genitori avevano effettuato per la salute del nascituro.
* * *
Il provvedimento di espulsione è un provvedimento a carattere vincolato, fondato su parametri normativi predeterminati, con la conseguenza che in sede di impugnazione il giudice è tenuto a verificare le condizioni di espulsione poste alla base del provvedimento espulsivo adottato dal
Prefetto, ad accertare la sussistenza di cause ostative all'espulsione come disciplinate dall'art 19 TUI
o la preesistenza o sopravvenienza (in corso di giudizio) di un provvedimento espressamente idoneo a determinare l'illegittimità dell'espulsione medesima.
Il Prefetto, con il decreto 251/2025, ha disposto l'espulsione del ricorrente ex art 14 c. 5 ter TUI. Tale norma prevede che, in caso di inadempimento all'obbligo di allontanarsi dal TN, disposto dal
Questore sul presupposto di un precedente ordine di espulsione, il Prefetto adotta un nuovo decreto di espulsione. In particolare, nel provvedimento opposto viene richiamato il precedente ordine di espulsione adottato dal Prefetto di Torino in data 19.10.2021 e il conseguente decreto del Questore di
Torino, contenete l'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni. Il decreto del Prefetto 251/2025 si basa pertanto sul precedente atto espulsivo che è stato annullato dal Tribunale con ordinanza del 7.6.2023, depositata in atti. L'annullamento del decreto espulsivo ha di conseguenza fatto venire meno anche gli effetti del provvedimento del Questore con cui era stato intimato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni. Pertanto, il decreto di espulsione n. 251/2025, basandosi su un presupposto ormai eliminato dal mondo giuridico con la decisione citata, non può che essere illegittimo.
Il secondo decreto n. 259/2025 ha disposto l'espulsione ex art 13 c. 2 lett. B TUI, in ragione della posizione di irregolarità del ricorrente, conseguente al rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno disposta dalla Questura di in data 16.12.2024. CP_2
L'art 13 c. 2 bis TUI prevede che “Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma
2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. “.
Ritiene il Tribunale che la locuzione “che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29”, debba essere interpretata in senso ampio, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale in una norma analoga in cui veniva riportata la medesima locuzione. Con sentenza 202/2013, infatti, la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stat”.
Pertanto, l'art 13 c. 2 bis TUI impone alla PA di prendere in considerazione e valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28162/2023) proprio in relazione all'art 13 c. 2 bis TUI ha precisato che “Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione
"caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015,
23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass.
25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, Stampa DeJure https://dejure.it/ 2 di 4 14/01/24, 15:42
781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8, il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per
i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023).”
Nel decreto di espulsione oggetto di impugnazione tale valutazione è stata del tutto omessa, nonostante il ricorrente sia stato dichiarato padre delle due gemelle e nonostante sia in corso un giudizio di opposizione allo stato di adottabilità, con la predisposizione di una CTU volta anche ad accertare la capacità genitoriale del ricorrente, tenuto peraltro conto che nella sentenza della Corte di
Cassazione depositata in atti, la giurisprudenza di legittimità, accogliendo il ricorso, del sig.
[...]
, ha evidenziato che “La figura del padre – odierno ricorrente- Controparte_1
è stata, per vero, scarsamente considerata dalla Corte, che si è limitata ad escluderne l'idoneità genitoriale per i suoi precedenti penali (..)” e che la Corte non aveva valorizzato l'interesse del ricorrente verso le gemelle, interesse dimostrato con la promozione del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento di paternità e con l'ottenimento di un permesso per rimanere in Italia, procurandosi un'adeguata sistemazione abitativa.
La mancata considerazione dei legami familiari determina di conseguenza l'illegittimità del provvedimento di espulsione n. 259/2025.
Va ancora aggiunto che dalla documentazione medica relativa agli esami effettuati dal ricorrente e dalla compagna, emerge l'attesa di un altro figlio.
Di conseguenza i provvedimenti del Prefetto della Provincia di n. 251/2025 e 259/2025 sono CP_2 illegittimi e vanno annullati.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso che la decisione è stata assunta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: -Dichiara illegittimi e annulla i decreti di espulsione del Prefetto della Provincia di n. CP_2
251/2025 e 259/2025;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 30.10.25
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 8332/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 5 maggio 1996, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica GALANTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del prefetto pro tempore;
Controparte_2
PARTE CONVENUTA non costituita
oggetto: ricorso avverso i decreti di espulsione del Prefetto della Provincia di n. 251/25 CP_2 dell'11.4.2025, notificato in pari data, e n. 259/2025 del 14.4.2025, notificato in pari data.
Conclusioni parte attrice: “-IN VIA CAUTELARE Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto prefettizio di espulsione;
Annullare il provvedimento prefettizio di espulsione.” CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.2025, la parte ricorrente ha impugnato i decreti di espulsione sopra indicati e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo che nel 2018 si è sposato in Egitto con la sig.ra matrimonio non registrato in Italia;
che dal rapporto nel 2020 sono nate in Italia Persona_1 due figlie gemelle, di cui era il padre, come emergeva dalla sentenza di accertamento della paternità in atti che aveva ottenuto nel 2021 dal TM il permesso di soggiorno ex art 31 TUI;
che il Tribunale di Torino aveva annullato l'espulsione del Prefetto di Torino del 19.10.2021, come da ordinanza in atti;
che il GDP aveva rigettato la convalida del trattenimento disposto a seguito del decreto di espulsione 251/202, ritendo l'atto manifestamente illegittimo in quanto emesso sul presupposto del precedente decreto di espulsione annullato dal Tribunale;
che il TM nel 2023 aveva decretato lo stato di adottabilità delle due gemelle;
che la Corte d'Appello di Torino confermava tale decisione;
che la
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato il giudizio in altra composizione per effettuare accertamenti sulla effettiva adottabilità; che la Corte
d'Appello ha disposto sul punto una CTU anche sulla capacità genitoriale del padre;
che veniva depositata nuova istanza ex art 31 TUI presso il TM;
che i provvedimenti di espulsione dovevano ritenersi illegittimi, il primo perché fondato su una precedente espulsione annullata in via giudiziale, entrambi in ragione del fatto che non avevano preso in considerazione i rapporti familiari e, in particolare, il rapporto genitoriale con le due gemelle.
L'amministrazione, regolarmente citata dalla cancelleria ex art. 18 d.lgs. 150/2011, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.10.2025, la difesa della parte ricorrente ha dato atto del deposito del casellario giudiziale del ricorrente e delle sentenze di condanna, evidenziando che non è stato condannato per tentato omicidio, ma per lesioni e che, sebbene risultasse una condanna per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope, in realtà era stato condannato per il reato ex art 73 c V DPR 309/1990 alla pena di mesi 5 di reclusione. Il difensore ha inoltre aggiunto che il ricorrente era in attesa di un altro figlio, avuto con l'attuale compagna, depositando sul punto gli esami che entrambi i genitori avevano effettuato per la salute del nascituro.
* * *
Il provvedimento di espulsione è un provvedimento a carattere vincolato, fondato su parametri normativi predeterminati, con la conseguenza che in sede di impugnazione il giudice è tenuto a verificare le condizioni di espulsione poste alla base del provvedimento espulsivo adottato dal
Prefetto, ad accertare la sussistenza di cause ostative all'espulsione come disciplinate dall'art 19 TUI
o la preesistenza o sopravvenienza (in corso di giudizio) di un provvedimento espressamente idoneo a determinare l'illegittimità dell'espulsione medesima.
Il Prefetto, con il decreto 251/2025, ha disposto l'espulsione del ricorrente ex art 14 c. 5 ter TUI. Tale norma prevede che, in caso di inadempimento all'obbligo di allontanarsi dal TN, disposto dal
Questore sul presupposto di un precedente ordine di espulsione, il Prefetto adotta un nuovo decreto di espulsione. In particolare, nel provvedimento opposto viene richiamato il precedente ordine di espulsione adottato dal Prefetto di Torino in data 19.10.2021 e il conseguente decreto del Questore di
Torino, contenete l'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni. Il decreto del Prefetto 251/2025 si basa pertanto sul precedente atto espulsivo che è stato annullato dal Tribunale con ordinanza del 7.6.2023, depositata in atti. L'annullamento del decreto espulsivo ha di conseguenza fatto venire meno anche gli effetti del provvedimento del Questore con cui era stato intimato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni. Pertanto, il decreto di espulsione n. 251/2025, basandosi su un presupposto ormai eliminato dal mondo giuridico con la decisione citata, non può che essere illegittimo.
Il secondo decreto n. 259/2025 ha disposto l'espulsione ex art 13 c. 2 lett. B TUI, in ragione della posizione di irregolarità del ricorrente, conseguente al rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno disposta dalla Questura di in data 16.12.2024. CP_2
L'art 13 c. 2 bis TUI prevede che “Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma
2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. “.
Ritiene il Tribunale che la locuzione “che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29”, debba essere interpretata in senso ampio, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale in una norma analoga in cui veniva riportata la medesima locuzione. Con sentenza 202/2013, infatti, la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stat”.
Pertanto, l'art 13 c. 2 bis TUI impone alla PA di prendere in considerazione e valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28162/2023) proprio in relazione all'art 13 c. 2 bis TUI ha precisato che “Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione
"caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015,
23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass.
25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, Stampa DeJure https://dejure.it/ 2 di 4 14/01/24, 15:42
781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8, il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per
i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023).”
Nel decreto di espulsione oggetto di impugnazione tale valutazione è stata del tutto omessa, nonostante il ricorrente sia stato dichiarato padre delle due gemelle e nonostante sia in corso un giudizio di opposizione allo stato di adottabilità, con la predisposizione di una CTU volta anche ad accertare la capacità genitoriale del ricorrente, tenuto peraltro conto che nella sentenza della Corte di
Cassazione depositata in atti, la giurisprudenza di legittimità, accogliendo il ricorso, del sig.
[...]
, ha evidenziato che “La figura del padre – odierno ricorrente- Controparte_1
è stata, per vero, scarsamente considerata dalla Corte, che si è limitata ad escluderne l'idoneità genitoriale per i suoi precedenti penali (..)” e che la Corte non aveva valorizzato l'interesse del ricorrente verso le gemelle, interesse dimostrato con la promozione del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento di paternità e con l'ottenimento di un permesso per rimanere in Italia, procurandosi un'adeguata sistemazione abitativa.
La mancata considerazione dei legami familiari determina di conseguenza l'illegittimità del provvedimento di espulsione n. 259/2025.
Va ancora aggiunto che dalla documentazione medica relativa agli esami effettuati dal ricorrente e dalla compagna, emerge l'attesa di un altro figlio.
Di conseguenza i provvedimenti del Prefetto della Provincia di n. 251/2025 e 259/2025 sono CP_2 illegittimi e vanno annullati.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso che la decisione è stata assunta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: -Dichiara illegittimi e annulla i decreti di espulsione del Prefetto della Provincia di n. CP_2
251/2025 e 259/2025;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 30.10.25
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio