TAR
Sentenza breve 9 febbraio 2026
Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00135 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
CA IM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento del provvedimento Cat.A.12/2025/Immig/II Sez/-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 7 marzo 2025, notificato al ricorrente in data 9 aprile N. 00544/2025 REG.RIC.
2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente in data 17/03/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che nell'ordinanza cautelare 12 giugno 2025, n. 226, si è rappresentato come «-
OMISSIS-, nato in [...] il [...], entrato sul territorio italiano in condizione di minore straniero non accompagnato e qualificatosi come “-OMISSIS-, nato in
Marocco il 10.10.2007”, è stato con tali generalità affidato dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia ai servizi sociali di quella città ed ha successivamente ottenuto dalla Questura un permesso di soggiorno per minore età; previa emissione, il 4.6.2024, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, fondata sull'assenza in atti del parere dell'ex Comitato dei Minori, con provvedimento del 7.3.2025 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza con cui -OMISSIS-, nel marzo 2023, aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo ordinario, rilevando il difetto dei presupposti di cui all'art. 32 D.Lgs. 286/1998; il ricorso non pare assistito dal necessario fumus boni iuris: difetta il parere dell'ex Comitato per i minori stranieri
(ora, ex d.P.R. 27.12.2023, n. 231, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione), che, ai sensi N. 00544/2025 REG.RIC.
dell'art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. 286/1998 ratione temporis applicabile, deve essere positivo - e dunque esistente - e dal quale non si può prescindere (cfr. sentenza n. 447 del 29.5.2025 di questa Sezione); era onere del ricorrente richiedere il predetto parere, come si evince dall'art. 14 bis del d.P.R. 31.8.1999, n. 394, ove altri soggetti volontariamente non gli si fossero surrogati (cfr. questa Sezione, ord. nn. 127 e
83/2025)»; che, con provvedimento datato 18 giugno 2025, il questore di Brescia,
- vista “la documentazione trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16/06/2025 contenente il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali del Terzo Settore e Migratorie, protocollo n. Registro Ufficiale Minori.U.0005017 del 16/06/2025”,
-e preso atto “che alla luce dell'integrazione documentale pervenuta dopo l'emissione del decreto reiettivo ed in epoca successiva alla notifica, ad oggi vi sono i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno, ai fini della prosecuzione del percorso di integrazione intrapreso che ha scaturito il citato parere positivo”, ha decretato in sede di riesame “la REVOCA del decreto di rigetto nr. -OMISSIS- del 07/03/2025, notificato il 09/04/2025 e contestualmente il RILASCIO di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione della durata di mesi 12”; che è pertanto venuto meno l'interesse alla decisione di merito; che le spese possono essere compensate, essendo palese che, nel momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, difettava il prescritto necessario parere positivo, sicché lo stesso era da ritenersi legittimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. N. 00544/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00544/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00135 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
CA IM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore pro tempore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'annullamento del provvedimento Cat.A.12/2025/Immig/II Sez/-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 7 marzo 2025, notificato al ricorrente in data 9 aprile N. 00544/2025 REG.RIC.
2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente in data 17/03/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che nell'ordinanza cautelare 12 giugno 2025, n. 226, si è rappresentato come «-
OMISSIS-, nato in [...] il [...], entrato sul territorio italiano in condizione di minore straniero non accompagnato e qualificatosi come “-OMISSIS-, nato in
Marocco il 10.10.2007”, è stato con tali generalità affidato dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia ai servizi sociali di quella città ed ha successivamente ottenuto dalla Questura un permesso di soggiorno per minore età; previa emissione, il 4.6.2024, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, fondata sull'assenza in atti del parere dell'ex Comitato dei Minori, con provvedimento del 7.3.2025 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza con cui -OMISSIS-, nel marzo 2023, aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo ordinario, rilevando il difetto dei presupposti di cui all'art. 32 D.Lgs. 286/1998; il ricorso non pare assistito dal necessario fumus boni iuris: difetta il parere dell'ex Comitato per i minori stranieri
(ora, ex d.P.R. 27.12.2023, n. 231, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione), che, ai sensi N. 00544/2025 REG.RIC.
dell'art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. 286/1998 ratione temporis applicabile, deve essere positivo - e dunque esistente - e dal quale non si può prescindere (cfr. sentenza n. 447 del 29.5.2025 di questa Sezione); era onere del ricorrente richiedere il predetto parere, come si evince dall'art. 14 bis del d.P.R. 31.8.1999, n. 394, ove altri soggetti volontariamente non gli si fossero surrogati (cfr. questa Sezione, ord. nn. 127 e
83/2025)»; che, con provvedimento datato 18 giugno 2025, il questore di Brescia,
- vista “la documentazione trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16/06/2025 contenente il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali del Terzo Settore e Migratorie, protocollo n. Registro Ufficiale Minori.U.0005017 del 16/06/2025”,
-e preso atto “che alla luce dell'integrazione documentale pervenuta dopo l'emissione del decreto reiettivo ed in epoca successiva alla notifica, ad oggi vi sono i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno, ai fini della prosecuzione del percorso di integrazione intrapreso che ha scaturito il citato parere positivo”, ha decretato in sede di riesame “la REVOCA del decreto di rigetto nr. -OMISSIS- del 07/03/2025, notificato il 09/04/2025 e contestualmente il RILASCIO di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione della durata di mesi 12”; che è pertanto venuto meno l'interesse alla decisione di merito; che le spese possono essere compensate, essendo palese che, nel momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, difettava il prescritto necessario parere positivo, sicché lo stesso era da ritenersi legittimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. N. 00544/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00544/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.