Articolo 2 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 1Articolo 3
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2 aprile 1987
Art. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' aumentato a L. 70.000 mensili.
2. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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