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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica: FAVARETTO SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T52M001035 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente _1, nato a [...] 1, ricorre per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n° 250T52M001035, relativo all'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Centro
Operativo di Pescara, Area Controlli, notificato in data 17.07.2025. La ripresa fiscale è relativa al reddito da locazione del contribuente per un "contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto" (rent to buy), il cui canone mensile di €. 650 è stato sudddiviso nell'importo di €. 100 da imputare a corrispettivo della concessione in godimento e l'importo di €. 550, che costituisce la componente da imputare a prezzo di vendita;
con l'Avviso di Accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha variato l'importo dichiarato dal contribuente di €. 336,00, accertando un reddito di €.12.579, per il periodo di imposta 2019.
Il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione, mancando qualsiasi motivazione circa le ragioni della pretesa tributaria, oltrechè l'infondatezza nel merito, in quanto l'accertamento impugnato avrebbe dovuto tenere in considerazione soltanto il canone pattuito per il godimento del bene (€. 100,00 mensili) per gli 8 mesi di durata del contratto nell'anno 2019, anno in contestazione, con la riduzione del 5% prevista per legge.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, regolarmente costituitasi nel giudizio, controdeduce, come segue:
- Sul difetto di motivazione: l'atto notificato contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria, gli elementi di fatto e di diritto, cosi' come richiesto dall'art. 42 del DPR 600/1973; il contribuente
è stato cosi' posto in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
- Quanto al merito, riguardo alla imputabilità dei canoni, nel caso di specie, opera il presupposto legale di cui all'art. 26 dpr 917/1986, di percezione da parte del proprietario, discendente dal possesso degli immobili a titolo di proprietà, prescindendo in maniera assoluta dall'effettiva percezione dei canoni (cfr. Corte Cost. n°362/2000, ribadito in numerose sentenze dalla Corte di Cassazione, ex multis, da ultimo con Ordinanza n° 746/2024; al riguardo le prove fornite dal ricorrente sono prive di data certa, caratteristica cui la Corte di Cassazione ha assegnato valore imprescindibile. In mancanza di una data certa certificata, qualsiasi documento scritto non ha valore nei confronti della controparte, in quanto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, è certa e computabile nei confronti dei terzi solo dal giorno in cui la scrittura è stata registrata.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente ai rispettivi atti di causa;
l'Agenzia delle Entrate insiste in particolare sulla mancanza di una data certa di futura compravendita dell'immobile di cui trattasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, riguardo alla prima eccezione del ricorrente, si ritiene che non sussista alcun difetto di motivazione riguardo all'Avviso di Accertamento impugnato, che contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche previsti dalla legge per individuare la pretesa tributaria e per consentire al contribuente il diritto di difesa. Nel merito, opera la presunzione di imputabilità dei canoni di locazione, di cui l'art. 26 DPR 917/1986, in capo al proprietario dell'immobile, in assenza di prova di risoluzione del contratto ovvero di data certa della alienazione dell'immobile, che il contribuente nel caso, non fornisce.
Si ritiene quindi di dover rigettare il ricorso, compensando le spese di giudizio, per la relativa novità e controvertibilità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica: FAVARETTO SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T52M001035 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente _1, nato a [...] 1, ricorre per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n° 250T52M001035, relativo all'anno 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Centro
Operativo di Pescara, Area Controlli, notificato in data 17.07.2025. La ripresa fiscale è relativa al reddito da locazione del contribuente per un "contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto" (rent to buy), il cui canone mensile di €. 650 è stato sudddiviso nell'importo di €. 100 da imputare a corrispettivo della concessione in godimento e l'importo di €. 550, che costituisce la componente da imputare a prezzo di vendita;
con l'Avviso di Accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha variato l'importo dichiarato dal contribuente di €. 336,00, accertando un reddito di €.12.579, per il periodo di imposta 2019.
Il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione, mancando qualsiasi motivazione circa le ragioni della pretesa tributaria, oltrechè l'infondatezza nel merito, in quanto l'accertamento impugnato avrebbe dovuto tenere in considerazione soltanto il canone pattuito per il godimento del bene (€. 100,00 mensili) per gli 8 mesi di durata del contratto nell'anno 2019, anno in contestazione, con la riduzione del 5% prevista per legge.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, regolarmente costituitasi nel giudizio, controdeduce, come segue:
- Sul difetto di motivazione: l'atto notificato contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria, gli elementi di fatto e di diritto, cosi' come richiesto dall'art. 42 del DPR 600/1973; il contribuente
è stato cosi' posto in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
- Quanto al merito, riguardo alla imputabilità dei canoni, nel caso di specie, opera il presupposto legale di cui all'art. 26 dpr 917/1986, di percezione da parte del proprietario, discendente dal possesso degli immobili a titolo di proprietà, prescindendo in maniera assoluta dall'effettiva percezione dei canoni (cfr. Corte Cost. n°362/2000, ribadito in numerose sentenze dalla Corte di Cassazione, ex multis, da ultimo con Ordinanza n° 746/2024; al riguardo le prove fornite dal ricorrente sono prive di data certa, caratteristica cui la Corte di Cassazione ha assegnato valore imprescindibile. In mancanza di una data certa certificata, qualsiasi documento scritto non ha valore nei confronti della controparte, in quanto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, è certa e computabile nei confronti dei terzi solo dal giorno in cui la scrittura è stata registrata.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente ai rispettivi atti di causa;
l'Agenzia delle Entrate insiste in particolare sulla mancanza di una data certa di futura compravendita dell'immobile di cui trattasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, riguardo alla prima eccezione del ricorrente, si ritiene che non sussista alcun difetto di motivazione riguardo all'Avviso di Accertamento impugnato, che contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche previsti dalla legge per individuare la pretesa tributaria e per consentire al contribuente il diritto di difesa. Nel merito, opera la presunzione di imputabilità dei canoni di locazione, di cui l'art. 26 DPR 917/1986, in capo al proprietario dell'immobile, in assenza di prova di risoluzione del contratto ovvero di data certa della alienazione dell'immobile, che il contribuente nel caso, non fornisce.
Si ritiene quindi di dover rigettare il ricorso, compensando le spese di giudizio, per la relativa novità e controvertibilità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese.