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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1315/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3574/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riesi - Via Roma 93016 Riesi CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - C.so Vittorio Emanuele 126 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 CONT.SANIT.NAZI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 CONTR.STRAO EUR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220010020987042000 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220020009528112000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292200215208485000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20920030019927212000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120010662728000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130000173523000 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio IL Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza numero 82/01/24 – pubblicata in data 31 gennaio 2024, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso – con condanna al pagamento delle spese di lite, proposto, contro il Comune di Riesi, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caltanissetta e l'Agente della Riscossione (AdER),, avverso l'intimazione di pagamento n.
29220229001662560000, notificata il 4 ottobre 2022 e recante al suo interno pretese riferite a n. 6 cartelle di pagamento per complessivi euro 204.360,11: 292200120987042000 (IVA 1995); 29220020009528112000
(IVA 1996); 29220020015208485000 (CSN, Eurotassa e IRPEF 1996); 29220030019927212000 (IVA 1998);
2920120010662728000 (TARSU Comune di Riesi 2010); 29220130000173523000 (TARSU Comune di
Riesi 2011).
2.- Si sono costituite nel presente grado di giudizio sia l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che hanno replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'AdER.
2.1.- Non si è costituito il Comune di Riesi.
3.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Si premette che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: (…) “In applicazione del succitato principio (“ragione più liquida” di cui si è fatto cenno nella parte introduttiva della sentenza n.d.r.), appare dirimente, nella risoluzione della controversia l'eccezione di irricevibilità sollevata in via preliminare nelle difese di entrambe le resistenti.
Non risulta invero contestato che l'intimazione di pagamento oggetto di gravame sia stata notificata – e per di più a mani proprie dell'interessato – in data 4 ottobre 2022, essendosi costui limitato a riferire che la notifica sarebbe avvenuta “nel mese di settembre 2022” (pag. 2 ricorso).
Il ricorso risulta notificato il 22 maggio 2023, a distanza, quindi, di oltre 7 mesi dalla ricezione dell'intimazione di pagamento e, pertanto, in violazione del termine di 60 giorni prescritto a pena di decadenza dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
Assorbita ogni altra questione sottoposta in ricorso, avuto riguardo alla pregiudizialità della superiore censura, non resta che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle resistenti costituite nella misura indicata in dispositivo”.
5.- Avverso tale sentenza ha proposto gravame il ricorrente, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata (istanza cautelare respinta con ordinanza n. 2756/2024 , pubblicata in data 19 agosto 2024) e lamentando nel merito, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, nonché l'erroneità della stessa per non avere il giudice di prime cure qualificato la domanda quale “opposizione all'esecuzione” e non aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei tributi di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
6.- Il Collegio ritiene che l'atto di appello sia infondato e la sentenza di primo grado non meriti censura alcuna, avendo correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Infatti, per come già evidenziato in primo grado e correttamente ritenuto dalla CGT di I grado, il ricorso proposto dall'odierno appellante è tardivo ed inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata da AdER il 4/10/2022, mediante consegna a mani proprie.
7.- D'Altra parte, tutti i motivi di ricorso proposti dall'odierno appellante sono comunque infondati, essendo sufficiente evidenziare che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha erroneamente affermato di essere venuto a conoscenza delle sottostanti cartelle esattoriali solo con la notifica dell'intimazione di pagamento, eccependo per tale ragione la nullità ed inesistenza delle notifiche.
Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge che l'odierno appellante, oltre ad avere impugnato le cartelle di cui si tratta (in tal modo dimostrando di averne avuto conoscenza), non sempre ha tempestivamente impugnato le successive intimazioni di pagamento “intermedie”, di talché ogni contestazione relativa al merito dei tributi
è ormai tardiva ed inammissibile, né risulta intervenuta la c.d. prescrizione sopravvenuta.
8.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sia in favore dell'Agenzia delle Entrate, sia dell'AdER, parti appellate, come da dispositivo, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.200,00
(tremiladuecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate, e in €. 4.000,00
(quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'AdER, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI MIRABELLI AV SALVUCCI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3574/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riesi - Via Roma 93016 Riesi CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - C.so Vittorio Emanuele 126 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Viale Regina Margherita 43 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 CONT.SANIT.NAZI 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 CONTR.STRAO EUR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001662560000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220010020987042000 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220020009528112000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292200215208485000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20920030019927212000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120010662728000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130000173523000 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio IL Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza numero 82/01/24 – pubblicata in data 31 gennaio 2024, della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso – con condanna al pagamento delle spese di lite, proposto, contro il Comune di Riesi, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caltanissetta e l'Agente della Riscossione (AdER),, avverso l'intimazione di pagamento n.
29220229001662560000, notificata il 4 ottobre 2022 e recante al suo interno pretese riferite a n. 6 cartelle di pagamento per complessivi euro 204.360,11: 292200120987042000 (IVA 1995); 29220020009528112000
(IVA 1996); 29220020015208485000 (CSN, Eurotassa e IRPEF 1996); 29220030019927212000 (IVA 1998);
2920120010662728000 (TARSU Comune di Riesi 2010); 29220130000173523000 (TARSU Comune di
Riesi 2011).
2.- Si sono costituite nel presente grado di giudizio sia l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che hanno replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'AdER.
2.1.- Non si è costituito il Comune di Riesi.
3.- All'udienza camerale del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Si premette che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: (…) “In applicazione del succitato principio (“ragione più liquida” di cui si è fatto cenno nella parte introduttiva della sentenza n.d.r.), appare dirimente, nella risoluzione della controversia l'eccezione di irricevibilità sollevata in via preliminare nelle difese di entrambe le resistenti.
Non risulta invero contestato che l'intimazione di pagamento oggetto di gravame sia stata notificata – e per di più a mani proprie dell'interessato – in data 4 ottobre 2022, essendosi costui limitato a riferire che la notifica sarebbe avvenuta “nel mese di settembre 2022” (pag. 2 ricorso).
Il ricorso risulta notificato il 22 maggio 2023, a distanza, quindi, di oltre 7 mesi dalla ricezione dell'intimazione di pagamento e, pertanto, in violazione del termine di 60 giorni prescritto a pena di decadenza dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
Assorbita ogni altra questione sottoposta in ricorso, avuto riguardo alla pregiudizialità della superiore censura, non resta che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle resistenti costituite nella misura indicata in dispositivo”.
5.- Avverso tale sentenza ha proposto gravame il ricorrente, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata (istanza cautelare respinta con ordinanza n. 2756/2024 , pubblicata in data 19 agosto 2024) e lamentando nel merito, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, nonché l'erroneità della stessa per non avere il giudice di prime cure qualificato la domanda quale “opposizione all'esecuzione” e non aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei tributi di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
6.- Il Collegio ritiene che l'atto di appello sia infondato e la sentenza di primo grado non meriti censura alcuna, avendo correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Infatti, per come già evidenziato in primo grado e correttamente ritenuto dalla CGT di I grado, il ricorso proposto dall'odierno appellante è tardivo ed inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata da AdER il 4/10/2022, mediante consegna a mani proprie.
7.- D'Altra parte, tutti i motivi di ricorso proposti dall'odierno appellante sono comunque infondati, essendo sufficiente evidenziare che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha erroneamente affermato di essere venuto a conoscenza delle sottostanti cartelle esattoriali solo con la notifica dell'intimazione di pagamento, eccependo per tale ragione la nullità ed inesistenza delle notifiche.
Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge che l'odierno appellante, oltre ad avere impugnato le cartelle di cui si tratta (in tal modo dimostrando di averne avuto conoscenza), non sempre ha tempestivamente impugnato le successive intimazioni di pagamento “intermedie”, di talché ogni contestazione relativa al merito dei tributi
è ormai tardiva ed inammissibile, né risulta intervenuta la c.d. prescrizione sopravvenuta.
8.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sia in favore dell'Agenzia delle Entrate, sia dell'AdER, parti appellate, come da dispositivo, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.200,00
(tremiladuecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate, e in €. 4.000,00
(quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore dell'AdER, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI MIRABELLI AV SALVUCCI