CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 24/02/2026, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2789/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3354/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504845 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9541/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale e AMA spa, l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato il 28.10.2024, per € 1.937,00 di pretesa fiscale relativa a sei annualità d'imposta, dal 2018 al 2023, per un immobile sito in Roma in Indirizzo_1 e le relative pertinenze (cantina e box auto).
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per avere locato l'immobile in oggetto ad un tale Nominativo_1 dall'1.3.2017, come da contratto di locazione registrato, con rientro in possesso il 22.9.2022, dopo uno sfratto per morosità; tuttavia l'immobile era in stato tale da renderlo di fatto inutilizzabile e da allora non era stato ripristinato, mentre le pertinenze non avevano avuto alcuna utenza;
quindi contestava che per le pertinenze non essendovi utenze non poteva essere pretesa l'imposta; infine invocava la buona fede per avere creduto che il conduttore dell'immobile avrebbe dovuto versare l'imposta per le varie annualità come da clausola contrattuale.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'atto, con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale, obiettando che la tesi della parte ricorrente era stata disattesa già in sede di autotutela dove era stessa richiesta una integrazione di documentazione per comprovare le ragioni del contribuente;
nel merito si obiettava che la parte ricorrente non aveva provveduto alle prescritte comunicazioni di cessata occupazione da inviare ai competenti uffici, con la conseguenza che tale omissione informativa non poteva che rilevare in negativo in giudizio.
Pertanto la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui insisteva per le proprie ragioni, reiterando le stesse argomentazioni di cui al ricorso.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rilevato come il contratto di locazione registrato copra solo una parte delle annualità considerate, vale a dire dall'1.1.2018 al 22.9.2022, di tal chè dal 22.9.2022 al 3.2.2023 comunque il contribuente sarebbe in totale difetto, senza che possa valere alcuna buona fede.
Tuttavia si deve preliminarmente osservare che in atti c'è il contratto di locazione ma non la registrazione dello stesso. Pure nell'istanza di autotutela inviata a Roma Capitale se ne fa cenno e si allega, ma non risulta prodotta in giudizio. La parte ricorrente invece allega la comunicazione di proroga del contratto di locazione del 24.7.2020 fino al 28.2.2020. Ciò detto, quanto al periodo coperto dal contratto di locazione registrato si deve convenire con quanto osservato in maniera pertinente dalla controparte Roma Capitale, laddove si afferma che la circostanza della instaurazione di un contratto di locazione – pure se registrato (il chè non appare neppure adeguatamente provato) - ex se non è sufficiente a far venire meno l'obbligazione tributaria per la TARI, atteso che deve seguire anche la comunicazione di cessazione di occupazione ai competenti uffici, comunicazione nel caso pacificamente non è avvenuta.
La circostanza che le pertinenze non avessero utenze appare irrilevante trattandosi di una sola unità immobiliare soggetta a tassazione e comunque non è dimostrata.
La buona fede invocata per come detto non è configurabile posto che – oltre a quanto sopra detto per il più lungo periodo oggetto di accertamento per omessa dichiarazione e versamento del tributo – comunque si tratterebbe di una colposa disattenzione del contribuente, in alcun modo ancorabile ad un elemento di affidamento incolpevole.
Donde consegue il rigetto del ricorso.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Roma Capitale che liquida in € 1.000 complessivi
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3354/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504845 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9541/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale e AMA spa, l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato il 28.10.2024, per € 1.937,00 di pretesa fiscale relativa a sei annualità d'imposta, dal 2018 al 2023, per un immobile sito in Roma in Indirizzo_1 e le relative pertinenze (cantina e box auto).
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per avere locato l'immobile in oggetto ad un tale Nominativo_1 dall'1.3.2017, come da contratto di locazione registrato, con rientro in possesso il 22.9.2022, dopo uno sfratto per morosità; tuttavia l'immobile era in stato tale da renderlo di fatto inutilizzabile e da allora non era stato ripristinato, mentre le pertinenze non avevano avuto alcuna utenza;
quindi contestava che per le pertinenze non essendovi utenze non poteva essere pretesa l'imposta; infine invocava la buona fede per avere creduto che il conduttore dell'immobile avrebbe dovuto versare l'imposta per le varie annualità come da clausola contrattuale.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'atto, con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale, obiettando che la tesi della parte ricorrente era stata disattesa già in sede di autotutela dove era stessa richiesta una integrazione di documentazione per comprovare le ragioni del contribuente;
nel merito si obiettava che la parte ricorrente non aveva provveduto alle prescritte comunicazioni di cessata occupazione da inviare ai competenti uffici, con la conseguenza che tale omissione informativa non poteva che rilevare in negativo in giudizio.
Pertanto la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui insisteva per le proprie ragioni, reiterando le stesse argomentazioni di cui al ricorso.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rilevato come il contratto di locazione registrato copra solo una parte delle annualità considerate, vale a dire dall'1.1.2018 al 22.9.2022, di tal chè dal 22.9.2022 al 3.2.2023 comunque il contribuente sarebbe in totale difetto, senza che possa valere alcuna buona fede.
Tuttavia si deve preliminarmente osservare che in atti c'è il contratto di locazione ma non la registrazione dello stesso. Pure nell'istanza di autotutela inviata a Roma Capitale se ne fa cenno e si allega, ma non risulta prodotta in giudizio. La parte ricorrente invece allega la comunicazione di proroga del contratto di locazione del 24.7.2020 fino al 28.2.2020. Ciò detto, quanto al periodo coperto dal contratto di locazione registrato si deve convenire con quanto osservato in maniera pertinente dalla controparte Roma Capitale, laddove si afferma che la circostanza della instaurazione di un contratto di locazione – pure se registrato (il chè non appare neppure adeguatamente provato) - ex se non è sufficiente a far venire meno l'obbligazione tributaria per la TARI, atteso che deve seguire anche la comunicazione di cessazione di occupazione ai competenti uffici, comunicazione nel caso pacificamente non è avvenuta.
La circostanza che le pertinenze non avessero utenze appare irrilevante trattandosi di una sola unità immobiliare soggetta a tassazione e comunque non è dimostrata.
La buona fede invocata per come detto non è configurabile posto che – oltre a quanto sopra detto per il più lungo periodo oggetto di accertamento per omessa dichiarazione e versamento del tributo – comunque si tratterebbe di una colposa disattenzione del contribuente, in alcun modo ancorabile ad un elemento di affidamento incolpevole.
Donde consegue il rigetto del ricorso.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Roma Capitale che liquida in € 1.000 complessivi