Art. 34.
L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell' articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 , per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonche' per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, puo' essere aumentata fino al 20 per cento.
L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell' articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 , per le spese di studi e compilazione di progetti di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonche' per gli eventuali lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore, puo' essere aumentata fino al 20 per cento.