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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5009/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti e Antonella Cardillo, come da procura in atti;
-ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa ex 417 bis c.p.c dall'avv. Filippa Morina come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: proroga contratti personale sanitario Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 4.5.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere medico specializzando in Medicina d'Emergenza – Urgenza e di avere prestato, nel contesto dell'emergenza pandemica, la propria attività presso l' in virtù del suo inserimento Parte_2 nell'elenco di personale medico disponibile a prestare attività assistenziale in tutte le aziende sanitarie della regione Sicilia per la gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus
COVID-19 - cd. POLIME, predisposto dall' Controparte_2 di ha esposto:
[...] CP_3
1 - di aver ricevuto incarico dall' con contratto di lavoro autonomo per attività libero Parte_2 professionali dal 24.9.2021 al 31.12.2021 “salvo successive disposizioni nazionali e/o regionali che potrebbero sopravvenire, stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria”;
- che l' aveva più volte prorogato il contratto e segnatamente: con la delibera n. 206 Parte_2 del 3.2.2022 erano stati prorogati “dal 1.1.2022 al 31.3.2022” gli incarichi dei medici elencati negli allegati alla delibera, tra cui il ricorrente (allegato D – dirigenti medici); con la successiva deliberazione n. 546 del 31.3.2022, avente ad oggetto l'“impiego del personale per l'emergenza sanitaria Covid-19 e per il piano Regionale Vaccinale – Atti di indirizzo regionali prot. n. 16867 del
23.03.2022 e prot. n. 018122 del 30.03.2022. Nuova scadenza incarichi al 15.04.2022 e loro rimodulazione”, il rapporto di lavoro del ricorrente era stato ulteriormente prorogato dal 31.3.2022 al
15.4.2022; con la deliberazione n. 631 del 15.4.2022 era stata disposta nuova proroga dal 16.4.2022 al 30.6.2022; con la deliberazione n. 1122 del 29.6.2022 il contratto del ricorrente era stato ancora Parte prorogato dall'1.7.2022 al 30.9.2022 ; con la deliberazione n. 1508 del 30.09.2022 l' aveva prorogato i rapporti contrattuali in essere dall'1.10.2022 al 31.12.2022 e, con deliberazione n. 2108 del 30.12.2022, il contratto del ricorrente era stato prorogato sino al 28.2.2023;
- che in forza delle suddette proroghe alla data del 28.02.2023 il ricorrente aveva maturato 17 mesi e
4 giorni di servizio;
Parte
- che, con la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023 l' aveva successivamente prorogato dal giorno
1.3.2023 al 15.3.2023 il contratto di soli medici specializzati, pretermettendo il ricorrente in quanto ancora in corso di specializzazione;
-che così facendo l'amministrazione aveva erroneamente interpretato le note del dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato alla salute della Regione Sicilia prot. nn. 14487 del
28.2.2023 e n. 57540 del 29.12.2022, nonché, a monte, la legge n. 234 del 30.12.2021 come modificata del decreto cd. Milleproroghe n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, entrata in vigore il 28 febbraio;
Part
- che in conseguenza di siffatta erronea interpretazione l' prorogava dal giorno 1.3.2023 al
15.3.2023 i contratti dei soli medici già specializzati e per i quali il possesso dei 18 mesi di servizio era di “imminente realizzazione” , con ulteriore successiva proroga per i suddetti medici dal
16.3.2023 al 30.4.2023 come da deliberazione n. 410 del 10.3.2023;
- di avere chiesto in data 06.03.2023 all'amministrazione di rettificare e/o integrare la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023, manifestando la disponibilità ad un incontro conciliativo;
- che, con nota prot. 69776 del 21.3.2023 di riscontro, l'amministrazione rigettava la predetta istanza affermando di aver provveduto alla proroga del personale reclutato durante il periodo di emergenza
2 Covid 19 in possesso del requisito soggettivo del conseguimento del periodo di 18 mesi già raggiunti o di imminente raggiungimento, di rapporto di lavoro anche flessibile con l'azienda secondo i termini stabiliti dalla legge n. 14/2023 e per alcuni profili professionali per i quali sia previsto il possesso della specializzazione per lo svolgimento delle attività proprie del profilo di appartenenza all'interno delle , di coloro che ne fossero già in possesso;
Parte_3
- che tale argomentazione, oltre che di difficile comprensione, doveva ritenersi errata avendo il ricorrente diritto alla proroga del contratto con l'amministrazione.
Tanto premesso ha lamentato l'intervenuta violazione dell'articolo 1 comma 268 della l. 234/21 il quale ha disposto che gli incarichi conferiti ai soggetti reclutati ai sensi degli art. 2 bis comma 1, lettera a) e 2 ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-la legge 24 aprile 2020, n. 27 vanno prorogati se, previa verifica, non sia possibile utilizzare personale già in servizio o ricorrere ad idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore per la copertura del relativo posto.
Ha sostenuto che tale interpretazione trova conferma nel disposto normativo di cui lettera b), del comma 268, dell'art. 1 della predetta legge, ove il legislatore ha espressamente sancito che sino al
31.12.2024 gli Enti del SSN potranno indire procedure di stabilizzazione, in coerenza con il proprio fabbisogno triennale, cui potranno partecipare anche i medici reclutati con le selezioni di cui al d.l. n.
18 del 17.3.2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Parte Ha lamentato, pertanto, che l' aveva introdotto per la proroga dei contratti in modo del tutto arbitrario i requisiti della già acquisita specializzazione e dell'imminente o già avvenuto conseguimento dei 18 mesi di servizio.
Ha evidenziato che, in realtà, tale limitazione non è riscontrabile né nella legge 234/2021 modificata dalla legge n. 14/2023, né nella direttiva dell'Assessorato alla salute della regione Sicilia n. 57540 del 29/12/22. Ha evidenziato, peraltro, che interpretando correttamente la normativa di rifermento l' aveva prorogato tutti i contratti relativi agli incarichi di collaborazione coordinata Parte_4
e continuativa e libero professionali del personale.
In ragione di tutto quanto argomentato in ricorso, tenuto conto anche della domanda cautelare contestualmente formulata, in conclusione parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
SI CHIEDE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande:
Disapplicare: - la deliberazione n. 277 del 1.3.2023, emessa dall' e pubblicata in pari Parte_2
3 data, con la quale l'Ente ha disposto la proroga del contratto di medici specializzati dal 1.3.2023 al
15.3.2023, pretermettendo la ricorrente;
- la successiva deliberazione n. 410 del 10.3.2023, Part pubblicata in pari data, con la quale l' ha prorogato i contratti di cui alla precedente delibera
n. 277 del 1.3.2023 dal 16.3.2023 al 30.4.2023; - ove occorra e per quanto di interesse, la nota del
Dipartimento Pianificazione strategica dell'Assessorato alla salute della Regione Sicilia prot. n.
14487 del 28.2.2023 e della sottesa e richiamata nota assessoriale n. 57540 del 29.12.2022, laddove si interpretino nel senso di autorizzare le proroghe contrattuali dei soli medici già in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione e in relazione alle quali il requisito della prestazione di 18 mesi di servizio potrà essere maturato sino al 31.12.2023; e per l'effetto: - accogliere l'istanza cautelare incidentale ex art. 700 cpc per come proposta;
e per l'ulteriore effetto:
- accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente alla proroga del proprio contratto dal 1.3.2023 al
15.3.2023 e dal 16.3.2023 al 30.4.2023, con riconoscimento ora per allora;
nonché, nel caso di mancato riconoscimento ora per allora di estensione al ricorrente dell'efficacia delle proroghe già disposte e quindi delle delibere nn. 277 del 1.3.2023 e 410 del 10.3.2023, condannare:
l'amministrazione resistente a prorogare il contratto del ricorrente per un tempo non inferiore al tempo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché egli goda dei requisiti per partecipare
a future procedure di stabilizzazione, presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' spiegando difese volte al Parte_2 rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha dedotto che il ricorrente, pur nella ipotesi del conseguimento dei 18 mesi di servizio, non avrebbe diritto alla stabilizzazione in quanto medico non specializzato e, pertanto, privo di mansioni e ruolo specifico. Ha aggiunto, poi, che “risultano rinnovati i contratti per i quali sussistevano i corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, con la previsione numerica dei soggetti stabilizzabili nella misura del 50% dei posti utili: ciò, in ossequio al principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione”.
Con ordinanza del 18 luglio 2023 è stata rigettata l'istanza cautelare del ricorrente per insussistenza del periculum in mora.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 23.09.2025 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso appare infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il presente giudizio parte ricorrente, premesso di avere lavorato presso l'amministrazione convenuta in forza di contratto di lavoro autonomo per attività libero professionali dal 24.9.2021 al 4 31.12.2021, oggetto di successive proroghe fino al 28.02.2023, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere ulteriore proroga del predetto contratto per il periodo dal 1.3.2023 al 15.3.2023 e dal 16.3.2023 al 30.4.2023, con riconoscimento ora per allora e condanna della resistente alla proroga del contratto per un tempo non inferiore a quello necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché possano maturare i requisiti per partecipare a future procedure di stabilizzazione presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale.
Nella specie l' , con nota prot. n. 69776 del 21.3.2023 (cfr. doc. 13 all. al ricorso) di Parte_2 riscontro all'istanza del 6.3.2023 (cfr. doc. 12 all. al ricorso) con la quale era stato chiesto all'amministrazione di rettificare e/o integrare la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023 e conseguentemente di prorogare i contratti, dopo aver evidenziato che “la proroga dei contratti co.co.co. e ll.pp. del personale reclutato durante il periodo di emergenza Covid- 19 ha interessato i soggetti in possesso del requisito soggettivo del conseguimento di 18 mesi, già raggiunti o di imminente raggiungimento, di rapporto di lavoro anche flessibile con l'Azienda, secondo i termini stabiliti dalla legge n. 14/2023”, ha aggiunto che la proroga era stata disposta “per alcuni profili professionali, per i quali sia previsto il possesso della specializzazione per lo svolgimento delle Part attività proprie del profilo di appartenenza, all'interno delle Aziende del , coloro che ne fossero già in possesso”.
L'Amministrazione resistente, inoltre, in seno alla memoria di costituzione ha ribadito di aver rinnovato “i contratti per i quali sussistevano i corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, con la previsione numerica dei soggetti stabilizzabili nella misura del 50% dei posti utili: ciò, in ossequio al principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.”
Tale scelta, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non può dirsi arbitraria.
Appare necessario premettere che il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 all'art.
2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), ha disposto :
“1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data
31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari,
5 nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nei limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina
e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.”
Il medesimo decreto, all'art.
2-ter ha disposto:
“1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire
6 incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”
Dalla lettura delle norme si ricava che, nella ipotesi contemplata dal comma 2 ter, vi è una selezione di tipo concorsuale dei candidati (“per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale”), attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, al fine di garantire maggiore speditezza alla procedura in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. Gli incarichi all'esito assegnati comportano l'instaurazione con l' di un rapporto di natura dipendente con qualifica CP_1 dirigenziale.
Viceversa, nell'ipotesi di cui all'art. 2bis , non è prevista alcuna procedura selettiva, le aziende sanitarie individuano i candidati sulla base dichiarazione di disponibilità resa dagli stessi, scegliendo tra questi in piena discrezionalità ed in assenza di criteri predeterminati, salvo il ricorrere dei requisiti di accesso individuati dalla norma. In tali ipotesi le possono stipulare contratti di lavoro Pt_3 autonomo, anche in deroga all'art. all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Va, ulteriormente osservato che la Legge n. 234/2021 all'art. 1 comma 268 ha così disposto:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022 e 2023,
7 delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando
l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2022, secondo criteri di priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto ilperiodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2021 e con almeno tre anni di servizio.”.
Alla lettera b) è stata, dunque, prevista la possibilità di stabilizzare il personale assunto, durante l'emergenza, “a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter” del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La disposizione in esame precisa poi che i soggetti assunti mediante procedure diverse da quelle concorsuali citate, saranno destinatari di iniziative di stabilizzazione previo espletamento di prove selettive.
Può dirsi che il differente trattamento che il legislatore ha inteso riservare alle due categorie di lavoratori sopra richiamate trovi la propria ragionevolezza nel principio generale dell'accesso per pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost il quale dispone che , salvo i casi stabiliti dalla legge, “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”.
La “forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni” (Corte Cost. sentenza n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata
8 esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.
La Corte Costituzionale stessa ha precisato, in più occasioni e con insegnamenti consolidati, i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, “l'area delle eccezioni” al concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso” (sentenza n. 363 del 2006).
Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la “personale aspettativa degli aspiranti” ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).
Venendo al caso in esame è pacifico che parte ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020, su dichiarazione di disponibilità ed in assenza di procedure concorsuali, e che il medesimo contratto è stato oggetto di successive proroghe (cfr. contratto di lavoro in atti). Parte Alla stregua di quanto sopra osservato, e come rilevato anche dalla difesa dell' il ricorrente non può vantare i requisiti per avere accesso alle procedure di stabilizzazione di cui si discute alla richiamata lettera b). Parte La proroga dei contratti , come dichiarato da e senza che siano stati allegati dalla difesa attorea elementi in senso contrario, è stata disposta solo laddove fossero configurabili posti vacanti in dotazione organica “ con la previsione numerica di soggetti stabilizzabili nella misura del 50%”.
Ne consegue che non rientrando il ricorrente nel novero dei “ soggetti stabilizzabili” il contratto di lavoro non è stato ulteriormente prorogato.
Non vi sono margini per ritenere l'illegittimità di un siffatto tipo di valutazione, atteso che appare legittima ed espressione di discrezionalità amministrativa priva di abusi o gravi discriminazioni, la scelta dell'Azienda sanitaria non rinnovare il contratto del ricorrente in quanto non ancora in possesso del titolo di specializzazione.
L'amministrazione ha, dunque, valutato quale personale mantenere in servizio attivando lo strumento della proroga contrattuale tenuto conto della possibile copertura dei posti. Finalità da realizzare per il tramite delle richiamate procedure di stabilizzazione.
Tale intento appare conforme al legittimo esercizio del potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei rapporti di lavoro in regime
9 contrattualizzato, rispetto ai quali agisce “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5, d.lgs. n. 165/2001.
Neppure il sindacato incidentale del giudice ordinario sull'atto amministrativo di cui si chiede la disapplicazione potrebbe sconfinare oltre il vaglio di ragionevolezza e legittimità dell'agire amministrativo stesso, essendo preclusa in questa sede ogni valutazione circa la convenienza o la economicità della scelta dell'amministrazione.
2. Ebbene, tanto argomentato deve evidenziarsi che la domanda del ricorrente, per come si evince dal chiaro tenore degli atti di causa, mira ad ottenere l'accertamento del diritto alla proroga del contratto proprio ai fini del possibile accesso alle procedure di stabilizzazione.
Milita in tal senso la stessa formulazione letterale del petitum ove si legge “ condannare:
l'amministrazione resistente a prorogare il contratto del ricorrente per un tempo non inferiore al tempo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché egli goda dei requisiti per partecipare
a future procedure di stabilizzazione, presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Sembra, comunque, necessario rilevare ulteriormente quanto segue.
In nessun modo dalle norme di legge di cui si discute e richiamate nel dettaglio in ricorso si può desumere l'esistenza di una proroga ex lege dei termini dei contratti in corso o di un obbligo per le amministrazioni di prorogare tali termini fino a consentire il raggiungimento dei previsti 18 mesi di servizio.
Se il tenore letterale delle norme in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi sull'intento legislativo concreto di diminuzione delle liste d'attesa e di rafforzamento del servizio sanitario regionale, nonché di valorizzazione delle risorse professionali già presenti nell'organico delle
Aziende sanitarie locali, al contempo la realizzazione di tali obiettivi è rimessa alla discrezionalità della P.A.
L'art. 1, comma 268, L.n. 234/21, infatti, espressamente autorizza gli enti del servizio sanitario nazionale ad assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa consentiti, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, che abbia maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione, in tal modo rimettendo alle valutazioni da assumere in sede regionale l'individuazione di ulteriori criteri di delimitazione della relativa platea.
Da quanto sopra, discende, l'insussistenza in capo alla parte ricorrente un diritto soggettivo alla proroga del contratto, potendosi configurare piuttosto un' aspettativa di mero fatto.
10 La norma di legge non potrebbe peraltro imporre alcuna proroga dei contratti, in assenza di una valutazione in ordine al fabbisogno individuale che è riservata a ciascuna azienda e non potrebbe essere effettuata a monte dal legislatore.
3. Da ultimo, appaiono non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno delle pretese attoree nelle note di trattazione scritta del 22/09/2025 , trattandosi di pronunce emesse nell'ambito di fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
4. In ragione di tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
5.Le spese di lite della presente fase del giudizio, nonché della fase cautelare possono compensarsi integralmente in ragione della novità delle questioni trattate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
Catania, 02/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
11
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5009/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti e Antonella Cardillo, come da procura in atti;
-ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa ex 417 bis c.p.c dall'avv. Filippa Morina come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: proroga contratti personale sanitario Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 4.5.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere medico specializzando in Medicina d'Emergenza – Urgenza e di avere prestato, nel contesto dell'emergenza pandemica, la propria attività presso l' in virtù del suo inserimento Parte_2 nell'elenco di personale medico disponibile a prestare attività assistenziale in tutte le aziende sanitarie della regione Sicilia per la gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus
COVID-19 - cd. POLIME, predisposto dall' Controparte_2 di ha esposto:
[...] CP_3
1 - di aver ricevuto incarico dall' con contratto di lavoro autonomo per attività libero Parte_2 professionali dal 24.9.2021 al 31.12.2021 “salvo successive disposizioni nazionali e/o regionali che potrebbero sopravvenire, stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria”;
- che l' aveva più volte prorogato il contratto e segnatamente: con la delibera n. 206 Parte_2 del 3.2.2022 erano stati prorogati “dal 1.1.2022 al 31.3.2022” gli incarichi dei medici elencati negli allegati alla delibera, tra cui il ricorrente (allegato D – dirigenti medici); con la successiva deliberazione n. 546 del 31.3.2022, avente ad oggetto l'“impiego del personale per l'emergenza sanitaria Covid-19 e per il piano Regionale Vaccinale – Atti di indirizzo regionali prot. n. 16867 del
23.03.2022 e prot. n. 018122 del 30.03.2022. Nuova scadenza incarichi al 15.04.2022 e loro rimodulazione”, il rapporto di lavoro del ricorrente era stato ulteriormente prorogato dal 31.3.2022 al
15.4.2022; con la deliberazione n. 631 del 15.4.2022 era stata disposta nuova proroga dal 16.4.2022 al 30.6.2022; con la deliberazione n. 1122 del 29.6.2022 il contratto del ricorrente era stato ancora Parte prorogato dall'1.7.2022 al 30.9.2022 ; con la deliberazione n. 1508 del 30.09.2022 l' aveva prorogato i rapporti contrattuali in essere dall'1.10.2022 al 31.12.2022 e, con deliberazione n. 2108 del 30.12.2022, il contratto del ricorrente era stato prorogato sino al 28.2.2023;
- che in forza delle suddette proroghe alla data del 28.02.2023 il ricorrente aveva maturato 17 mesi e
4 giorni di servizio;
Parte
- che, con la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023 l' aveva successivamente prorogato dal giorno
1.3.2023 al 15.3.2023 il contratto di soli medici specializzati, pretermettendo il ricorrente in quanto ancora in corso di specializzazione;
-che così facendo l'amministrazione aveva erroneamente interpretato le note del dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato alla salute della Regione Sicilia prot. nn. 14487 del
28.2.2023 e n. 57540 del 29.12.2022, nonché, a monte, la legge n. 234 del 30.12.2021 come modificata del decreto cd. Milleproroghe n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, entrata in vigore il 28 febbraio;
Part
- che in conseguenza di siffatta erronea interpretazione l' prorogava dal giorno 1.3.2023 al
15.3.2023 i contratti dei soli medici già specializzati e per i quali il possesso dei 18 mesi di servizio era di “imminente realizzazione” , con ulteriore successiva proroga per i suddetti medici dal
16.3.2023 al 30.4.2023 come da deliberazione n. 410 del 10.3.2023;
- di avere chiesto in data 06.03.2023 all'amministrazione di rettificare e/o integrare la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023, manifestando la disponibilità ad un incontro conciliativo;
- che, con nota prot. 69776 del 21.3.2023 di riscontro, l'amministrazione rigettava la predetta istanza affermando di aver provveduto alla proroga del personale reclutato durante il periodo di emergenza
2 Covid 19 in possesso del requisito soggettivo del conseguimento del periodo di 18 mesi già raggiunti o di imminente raggiungimento, di rapporto di lavoro anche flessibile con l'azienda secondo i termini stabiliti dalla legge n. 14/2023 e per alcuni profili professionali per i quali sia previsto il possesso della specializzazione per lo svolgimento delle attività proprie del profilo di appartenenza all'interno delle , di coloro che ne fossero già in possesso;
Parte_3
- che tale argomentazione, oltre che di difficile comprensione, doveva ritenersi errata avendo il ricorrente diritto alla proroga del contratto con l'amministrazione.
Tanto premesso ha lamentato l'intervenuta violazione dell'articolo 1 comma 268 della l. 234/21 il quale ha disposto che gli incarichi conferiti ai soggetti reclutati ai sensi degli art. 2 bis comma 1, lettera a) e 2 ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-la legge 24 aprile 2020, n. 27 vanno prorogati se, previa verifica, non sia possibile utilizzare personale già in servizio o ricorrere ad idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore per la copertura del relativo posto.
Ha sostenuto che tale interpretazione trova conferma nel disposto normativo di cui lettera b), del comma 268, dell'art. 1 della predetta legge, ove il legislatore ha espressamente sancito che sino al
31.12.2024 gli Enti del SSN potranno indire procedure di stabilizzazione, in coerenza con il proprio fabbisogno triennale, cui potranno partecipare anche i medici reclutati con le selezioni di cui al d.l. n.
18 del 17.3.2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Parte Ha lamentato, pertanto, che l' aveva introdotto per la proroga dei contratti in modo del tutto arbitrario i requisiti della già acquisita specializzazione e dell'imminente o già avvenuto conseguimento dei 18 mesi di servizio.
Ha evidenziato che, in realtà, tale limitazione non è riscontrabile né nella legge 234/2021 modificata dalla legge n. 14/2023, né nella direttiva dell'Assessorato alla salute della regione Sicilia n. 57540 del 29/12/22. Ha evidenziato, peraltro, che interpretando correttamente la normativa di rifermento l' aveva prorogato tutti i contratti relativi agli incarichi di collaborazione coordinata Parte_4
e continuativa e libero professionali del personale.
In ragione di tutto quanto argomentato in ricorso, tenuto conto anche della domanda cautelare contestualmente formulata, in conclusione parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
SI CHIEDE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande:
Disapplicare: - la deliberazione n. 277 del 1.3.2023, emessa dall' e pubblicata in pari Parte_2
3 data, con la quale l'Ente ha disposto la proroga del contratto di medici specializzati dal 1.3.2023 al
15.3.2023, pretermettendo la ricorrente;
- la successiva deliberazione n. 410 del 10.3.2023, Part pubblicata in pari data, con la quale l' ha prorogato i contratti di cui alla precedente delibera
n. 277 del 1.3.2023 dal 16.3.2023 al 30.4.2023; - ove occorra e per quanto di interesse, la nota del
Dipartimento Pianificazione strategica dell'Assessorato alla salute della Regione Sicilia prot. n.
14487 del 28.2.2023 e della sottesa e richiamata nota assessoriale n. 57540 del 29.12.2022, laddove si interpretino nel senso di autorizzare le proroghe contrattuali dei soli medici già in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione e in relazione alle quali il requisito della prestazione di 18 mesi di servizio potrà essere maturato sino al 31.12.2023; e per l'effetto: - accogliere l'istanza cautelare incidentale ex art. 700 cpc per come proposta;
e per l'ulteriore effetto:
- accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente alla proroga del proprio contratto dal 1.3.2023 al
15.3.2023 e dal 16.3.2023 al 30.4.2023, con riconoscimento ora per allora;
nonché, nel caso di mancato riconoscimento ora per allora di estensione al ricorrente dell'efficacia delle proroghe già disposte e quindi delle delibere nn. 277 del 1.3.2023 e 410 del 10.3.2023, condannare:
l'amministrazione resistente a prorogare il contratto del ricorrente per un tempo non inferiore al tempo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché egli goda dei requisiti per partecipare
a future procedure di stabilizzazione, presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' spiegando difese volte al Parte_2 rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha dedotto che il ricorrente, pur nella ipotesi del conseguimento dei 18 mesi di servizio, non avrebbe diritto alla stabilizzazione in quanto medico non specializzato e, pertanto, privo di mansioni e ruolo specifico. Ha aggiunto, poi, che “risultano rinnovati i contratti per i quali sussistevano i corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, con la previsione numerica dei soggetti stabilizzabili nella misura del 50% dei posti utili: ciò, in ossequio al principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione”.
Con ordinanza del 18 luglio 2023 è stata rigettata l'istanza cautelare del ricorrente per insussistenza del periculum in mora.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 23.09.2025 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso appare infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il presente giudizio parte ricorrente, premesso di avere lavorato presso l'amministrazione convenuta in forza di contratto di lavoro autonomo per attività libero professionali dal 24.9.2021 al 4 31.12.2021, oggetto di successive proroghe fino al 28.02.2023, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere ulteriore proroga del predetto contratto per il periodo dal 1.3.2023 al 15.3.2023 e dal 16.3.2023 al 30.4.2023, con riconoscimento ora per allora e condanna della resistente alla proroga del contratto per un tempo non inferiore a quello necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché possano maturare i requisiti per partecipare a future procedure di stabilizzazione presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale.
Nella specie l' , con nota prot. n. 69776 del 21.3.2023 (cfr. doc. 13 all. al ricorso) di Parte_2 riscontro all'istanza del 6.3.2023 (cfr. doc. 12 all. al ricorso) con la quale era stato chiesto all'amministrazione di rettificare e/o integrare la deliberazione n. 277 dell'1.3.2023 e conseguentemente di prorogare i contratti, dopo aver evidenziato che “la proroga dei contratti co.co.co. e ll.pp. del personale reclutato durante il periodo di emergenza Covid- 19 ha interessato i soggetti in possesso del requisito soggettivo del conseguimento di 18 mesi, già raggiunti o di imminente raggiungimento, di rapporto di lavoro anche flessibile con l'Azienda, secondo i termini stabiliti dalla legge n. 14/2023”, ha aggiunto che la proroga era stata disposta “per alcuni profili professionali, per i quali sia previsto il possesso della specializzazione per lo svolgimento delle Part attività proprie del profilo di appartenenza, all'interno delle Aziende del , coloro che ne fossero già in possesso”.
L'Amministrazione resistente, inoltre, in seno alla memoria di costituzione ha ribadito di aver rinnovato “i contratti per i quali sussistevano i corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, con la previsione numerica dei soggetti stabilizzabili nella misura del 50% dei posti utili: ciò, in ossequio al principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.”
Tale scelta, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non può dirsi arbitraria.
Appare necessario premettere che il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 all'art.
2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), ha disposto :
“1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data
31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari,
5 nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nei limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina
e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.”
Il medesimo decreto, all'art.
2-ter ha disposto:
“1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire
6 incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale
o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”
Dalla lettura delle norme si ricava che, nella ipotesi contemplata dal comma 2 ter, vi è una selezione di tipo concorsuale dei candidati (“per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale”), attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, al fine di garantire maggiore speditezza alla procedura in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. Gli incarichi all'esito assegnati comportano l'instaurazione con l' di un rapporto di natura dipendente con qualifica CP_1 dirigenziale.
Viceversa, nell'ipotesi di cui all'art. 2bis , non è prevista alcuna procedura selettiva, le aziende sanitarie individuano i candidati sulla base dichiarazione di disponibilità resa dagli stessi, scegliendo tra questi in piena discrezionalità ed in assenza di criteri predeterminati, salvo il ricorrere dei requisiti di accesso individuati dalla norma. In tali ipotesi le possono stipulare contratti di lavoro Pt_3 autonomo, anche in deroga all'art. all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Va, ulteriormente osservato che la Legge n. 234/2021 all'art. 1 comma 268 ha così disposto:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022 e 2023,
7 delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando
l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2022, secondo criteri di priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto ilperiodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2021 e con almeno tre anni di servizio.”.
Alla lettera b) è stata, dunque, prevista la possibilità di stabilizzare il personale assunto, durante l'emergenza, “a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter” del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La disposizione in esame precisa poi che i soggetti assunti mediante procedure diverse da quelle concorsuali citate, saranno destinatari di iniziative di stabilizzazione previo espletamento di prove selettive.
Può dirsi che il differente trattamento che il legislatore ha inteso riservare alle due categorie di lavoratori sopra richiamate trovi la propria ragionevolezza nel principio generale dell'accesso per pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost il quale dispone che , salvo i casi stabiliti dalla legge, “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”.
La “forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni” (Corte Cost. sentenza n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata
8 esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.
La Corte Costituzionale stessa ha precisato, in più occasioni e con insegnamenti consolidati, i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, “l'area delle eccezioni” al concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso” (sentenza n. 363 del 2006).
Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la “personale aspettativa degli aspiranti” ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).
Venendo al caso in esame è pacifico che parte ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020, su dichiarazione di disponibilità ed in assenza di procedure concorsuali, e che il medesimo contratto è stato oggetto di successive proroghe (cfr. contratto di lavoro in atti). Parte Alla stregua di quanto sopra osservato, e come rilevato anche dalla difesa dell' il ricorrente non può vantare i requisiti per avere accesso alle procedure di stabilizzazione di cui si discute alla richiamata lettera b). Parte La proroga dei contratti , come dichiarato da e senza che siano stati allegati dalla difesa attorea elementi in senso contrario, è stata disposta solo laddove fossero configurabili posti vacanti in dotazione organica “ con la previsione numerica di soggetti stabilizzabili nella misura del 50%”.
Ne consegue che non rientrando il ricorrente nel novero dei “ soggetti stabilizzabili” il contratto di lavoro non è stato ulteriormente prorogato.
Non vi sono margini per ritenere l'illegittimità di un siffatto tipo di valutazione, atteso che appare legittima ed espressione di discrezionalità amministrativa priva di abusi o gravi discriminazioni, la scelta dell'Azienda sanitaria non rinnovare il contratto del ricorrente in quanto non ancora in possesso del titolo di specializzazione.
L'amministrazione ha, dunque, valutato quale personale mantenere in servizio attivando lo strumento della proroga contrattuale tenuto conto della possibile copertura dei posti. Finalità da realizzare per il tramite delle richiamate procedure di stabilizzazione.
Tale intento appare conforme al legittimo esercizio del potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei rapporti di lavoro in regime
9 contrattualizzato, rispetto ai quali agisce “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5, d.lgs. n. 165/2001.
Neppure il sindacato incidentale del giudice ordinario sull'atto amministrativo di cui si chiede la disapplicazione potrebbe sconfinare oltre il vaglio di ragionevolezza e legittimità dell'agire amministrativo stesso, essendo preclusa in questa sede ogni valutazione circa la convenienza o la economicità della scelta dell'amministrazione.
2. Ebbene, tanto argomentato deve evidenziarsi che la domanda del ricorrente, per come si evince dal chiaro tenore degli atti di causa, mira ad ottenere l'accertamento del diritto alla proroga del contratto proprio ai fini del possibile accesso alle procedure di stabilizzazione.
Milita in tal senso la stessa formulazione letterale del petitum ove si legge “ condannare:
l'amministrazione resistente a prorogare il contratto del ricorrente per un tempo non inferiore al tempo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, utili affinché egli goda dei requisiti per partecipare
a future procedure di stabilizzazione, presso qualunque ente del servizio sanitario nazionale. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Sembra, comunque, necessario rilevare ulteriormente quanto segue.
In nessun modo dalle norme di legge di cui si discute e richiamate nel dettaglio in ricorso si può desumere l'esistenza di una proroga ex lege dei termini dei contratti in corso o di un obbligo per le amministrazioni di prorogare tali termini fino a consentire il raggiungimento dei previsti 18 mesi di servizio.
Se il tenore letterale delle norme in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi sull'intento legislativo concreto di diminuzione delle liste d'attesa e di rafforzamento del servizio sanitario regionale, nonché di valorizzazione delle risorse professionali già presenti nell'organico delle
Aziende sanitarie locali, al contempo la realizzazione di tali obiettivi è rimessa alla discrezionalità della P.A.
L'art. 1, comma 268, L.n. 234/21, infatti, espressamente autorizza gli enti del servizio sanitario nazionale ad assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa consentiti, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, che abbia maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione, in tal modo rimettendo alle valutazioni da assumere in sede regionale l'individuazione di ulteriori criteri di delimitazione della relativa platea.
Da quanto sopra, discende, l'insussistenza in capo alla parte ricorrente un diritto soggettivo alla proroga del contratto, potendosi configurare piuttosto un' aspettativa di mero fatto.
10 La norma di legge non potrebbe peraltro imporre alcuna proroga dei contratti, in assenza di una valutazione in ordine al fabbisogno individuale che è riservata a ciascuna azienda e non potrebbe essere effettuata a monte dal legislatore.
3. Da ultimo, appaiono non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno delle pretese attoree nelle note di trattazione scritta del 22/09/2025 , trattandosi di pronunce emesse nell'ambito di fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
4. In ragione di tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
5.Le spese di lite della presente fase del giudizio, nonché della fase cautelare possono compensarsi integralmente in ragione della novità delle questioni trattate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
Catania, 02/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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