Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3522
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Sentenza 2 ottobre 2025

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Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso di un medico specializzando in Medicina d'Emergenza-Urgenza, assunto con contratto di lavoro autonomo per l'emergenza COVID-19 e successivamente prorogato in più occasioni fino al 28 febbraio 2023. Il ricorrente lamentava la mancata proroga del proprio contratto dal 1° marzo 2023 al 15 marzo 2023 e dal 16 marzo 2023 al 30 aprile 2023, disposta dall'Azienda Sanitaria resistente con deliberazioni n. 277/2023 e n. 410/2023, sostenendo che tale decisione violasse l'art. 1, comma 268, della L. n. 234/2021 e la normativa correlata. In particolare, il ricorrente riteneva che l'amministrazione avesse erroneamente interpretato le disposizioni legislative e regionali, introducendo arbitrariamente i requisiti della specializzazione e del raggiungimento dei 18 mesi di servizio per la proroga dei contratti, chiedendo la disapplicazione delle delibere impugnate e l'accertamento del suo diritto alla proroga contrattuale, nonché la condanna dell'amministrazione a prorogare il suo contratto fino al raggiungimento dei 18 mesi utili per la stabilizzazione. L'Azienda Sanitaria resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente, non essendo specializzato, non avesse diritto alla stabilizzazione e che i rinnovi contrattuali fossero stati disposti solo per posti vacanti e nel limite del 50% dei posti utili, in ossequio ai principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il Giudice ha preliminarmente chiarito che il ricorrente, assunto con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. n. 18/2020, non poteva vantare i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 1, comma 268, lettera b), della L. n. 234/2021, le quali privilegiano il personale assunto con procedure concorsuali. Ha sottolineato come la proroga dei contratti fosse stata disposta dall'amministrazione solo in presenza di posti vacanti e con previsione numerica dei soggetti stabilizzabili, esercitando una legittima discrezionalità amministrativa. Il Tribunale ha altresì evidenziato che le norme invocate dal ricorrente non prevedono una proroga automatica o un obbligo per le amministrazioni di prorogare i contratti fino al raggiungimento dei 18 mesi di servizio, rimettendo la valutazione del fabbisogno e l'individuazione dei criteri di priorità alla discrezionalità delle singole aziende e delle regioni. Pertanto, il ricorrente non vantava un diritto soggettivo alla proroga, ma una mera aspettativa di fatto. Infine, il Giudice ha ritenuto non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, in quanto relativi a fattispecie diverse. Le spese di lite sono state compensate, data la novità delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3522
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 3522
    Data del deposito : 2 ottobre 2025

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