Ordinanza cautelare 28 febbraio 2023
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/03/2026, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05888/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16174 del 2022, proposto dalla Signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. LI Adamenka, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 20220075665 - Rifer. n. 60147565, emesso dal Consolato Generale d'Italia a Mosca in data 25.10.2022 e comunicato in data 26.10.2022 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di studio nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. TO RI GI ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- la ricorrente ha depositato - da ultimo - dichiarazione di rinuncia al ricorso. Né il MAECI ha dichiarato di opporsi all’estinzione del giudizio;
- l’ art. 84 cpa , dopo avere previsto - al comma 1 - il potere del ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Considerato che
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa, il Collegio - atteso l’andamento della vicenda processuale - può, comunque, disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e – per l’effetto – dichiara estinto il giudizio.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
TO RI GI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RI GI | AN RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.