CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17435/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
RICORRENTE 1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2472 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13134/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale, la RICORRENTE 1 società semplice impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 2472 emesso dal Comune di Roma ed avente ad oggetto il versamento dell'imposta municipale TASI sugli immobili per l'anno d'imposta 2019 per un importo di
€ 1.746,61 oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 2.416,21.
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del disposto di cui all'art. 74 comma 1 L. 342/2000, poiché Roma Capitale richiede alla società contribuente il pagamento della TASI afferente all'anno 2019, per “insufficiente o tardivo versamento […]” conseguente ad una revisione catastale mai notificata alla ricorrente.
Si costituiva Roma Capitale insistendo sulla legittimità del proprio operato e della propria pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il procedimento di revisione catastale ex art. 1 co. 335 L. 311/2004 pretende, giusto il disposto di cui all'art. 74 comma 1 Legge 342/2000, che le nuove rendite inizino a produrre effetti dalla data in cui sono state notificate al possessore, in qualità di proprietario o titolare di altri diritti reali, dell'immobile.
La notifica dell'attribuzione o della rettifica delle rendite catastali, adottate a partire dal 1° gennaio 2000,
è, pertanto, elemento costitutivo della loro efficacia.
Ferme le suestese disposizioni, per quel che concerne l'IMU, applicabile anche alla TASI, trova applicazione il principio contenuto nell'articolo 13 comma 4 D.L. 201/2011 (che ricalca quanto disposto dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. 504/1992) a mente del quale la base imponibile su cui calcolare l'imposta, si determina applicando i coefficienti moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto al 1°gennaio dell'anno di imposizione. Quindi le nuove rendite, come derivanti dal classamento delle microzone, producono effetto a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale avviene la notifica al possessore dell'unità immobiliare, atteso che è in tale anno che la nuova rendita risulta iscritta in Catasto alla data del primo gennaio.
Suddetta normativa, nel caso di specie, risulta disattesa, in quanto in relazione agli immobili catastalmente identificati al Daticatastali_1 sub 2, 3, 6, 7, 8, rispettivamente rubricati ai Progressivi nn. 2-3-4-5-6, di cui al “Prospetto immobili accertati” contenuto nell'avviso, Roma Capitale ha liquidato l'imposta Tasi asseritamente dovuta, utilizzando delle rendite catastali rettificate ex officio ai sensi dell'art. 1 co. 335 L. 311/2004, notificate al contribuente nell'ottobre e nel dicembre 2019, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo emesso sulla scorta di rendite pervenute nella sfera conoscitiva della contribuente successivamente alla loro notificazione e che esplicavano i loro effetti ai fini della Tasi solo a partire dal 1 gennaio dell'anno 2020 e pertanto, inefficaci con riferimento all'anno d'imposta 2019, laddove il Comune ha fatto retroagire l'efficacia al 1 gennaio di quell'anno.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL GIUDICE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO MILLE.
IL GIUDICE MARIO PALAZZI
ROMA 13 NOVEMBRE 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17435/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
RICORRENTE 1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2472 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13134/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale, la RICORRENTE 1 società semplice impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 2472 emesso dal Comune di Roma ed avente ad oggetto il versamento dell'imposta municipale TASI sugli immobili per l'anno d'imposta 2019 per un importo di
€ 1.746,61 oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 2.416,21.
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del disposto di cui all'art. 74 comma 1 L. 342/2000, poiché Roma Capitale richiede alla società contribuente il pagamento della TASI afferente all'anno 2019, per “insufficiente o tardivo versamento […]” conseguente ad una revisione catastale mai notificata alla ricorrente.
Si costituiva Roma Capitale insistendo sulla legittimità del proprio operato e della propria pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il procedimento di revisione catastale ex art. 1 co. 335 L. 311/2004 pretende, giusto il disposto di cui all'art. 74 comma 1 Legge 342/2000, che le nuove rendite inizino a produrre effetti dalla data in cui sono state notificate al possessore, in qualità di proprietario o titolare di altri diritti reali, dell'immobile.
La notifica dell'attribuzione o della rettifica delle rendite catastali, adottate a partire dal 1° gennaio 2000,
è, pertanto, elemento costitutivo della loro efficacia.
Ferme le suestese disposizioni, per quel che concerne l'IMU, applicabile anche alla TASI, trova applicazione il principio contenuto nell'articolo 13 comma 4 D.L. 201/2011 (che ricalca quanto disposto dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. 504/1992) a mente del quale la base imponibile su cui calcolare l'imposta, si determina applicando i coefficienti moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto al 1°gennaio dell'anno di imposizione. Quindi le nuove rendite, come derivanti dal classamento delle microzone, producono effetto a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale avviene la notifica al possessore dell'unità immobiliare, atteso che è in tale anno che la nuova rendita risulta iscritta in Catasto alla data del primo gennaio.
Suddetta normativa, nel caso di specie, risulta disattesa, in quanto in relazione agli immobili catastalmente identificati al Daticatastali_1 sub 2, 3, 6, 7, 8, rispettivamente rubricati ai Progressivi nn. 2-3-4-5-6, di cui al “Prospetto immobili accertati” contenuto nell'avviso, Roma Capitale ha liquidato l'imposta Tasi asseritamente dovuta, utilizzando delle rendite catastali rettificate ex officio ai sensi dell'art. 1 co. 335 L. 311/2004, notificate al contribuente nell'ottobre e nel dicembre 2019, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo emesso sulla scorta di rendite pervenute nella sfera conoscitiva della contribuente successivamente alla loro notificazione e che esplicavano i loro effetti ai fini della Tasi solo a partire dal 1 gennaio dell'anno 2020 e pertanto, inefficaci con riferimento all'anno d'imposta 2019, laddove il Comune ha fatto retroagire l'efficacia al 1 gennaio di quell'anno.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL GIUDICE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO MILLE.
IL GIUDICE MARIO PALAZZI
ROMA 13 NOVEMBRE 2025