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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 865 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 865 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria giurisdizione dell'anno2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
AR NA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1997 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Coria, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
1 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/05/2025, e Parte_1 CP_1
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di
[...] agosto 2021 fino al mese di novembre 2024 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
(Modica, 3/3/2023) - hanno riferito di aver interrotto la loro convivenza e di volere regolamentare in modo consensuale le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse esclusivo del minore, rimasto ad abitare con la madre nella casa familiare in Modica, nella via Sacro Cuore n. 169/B, condotta in locazione.
Le parti hanno, quindi, chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate:
1) Il figlio minore nato il [...], è affidato in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Modica, via
Sacro Cuore 169/b o in quell'eventuale altra ove la stessa riterrà di trasferirsi previa comunicazione al padre per il trasferimento del minore;
2) L'attuale casa familiare sita in Modica in via Sacro Cuore n. 169/b, condotta in affitto dalla sig.ra , viene alla stessa assegnata, con tutti i mobili e gli Controparte_1 arredi e nello stato in cui si trova, la quale vi abiterà assieme al minore Per_1
3) Le parti di comune accordo concordano che il padre, nell'esclusivo e preminente interesse del figlio e stante la peculiarità del lavoro di marittimo che svolge e che lo trattiene per parecchi mesi fuori casa, possa vedere e tenere con sé il minore, con le seguenti modalità:
Il sig. , salvo diversi accordi tra le parti, allorquando si trova a Pozzallo e non Pt_1 svolge attività lavorativa sino al compimento del terzo anno di età del figlio minore
, prenderà con sé il figlio tre giorni a settimana senza pernotto ( lunedì, mercoledì Per_1
e venerdì) dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e in quello estivo fino alle ore 21.00 con cena a suo carico riportandolo a casa della madre dopo cena con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo. A settimane alterne avrà il figlio con sé il sabato e la volta successiva la domenica dalle ore 17.30 alle ore 20.00 o alle 21.00 nel periodo estivo con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo..
Durante le festività le parti seguiranno il regime dell'alternanza e dunque il padre trascorrerà con il figlio fino al compimento del terzo anno di età : tre giorni consecutivi
2 senza pernotto , in occasione di una delle due festività pasquali (quindi ad anni alterni comprendendo un anno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo); cinque giorni consecutivi per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale e il
31 dicembre con il giorno di Capodanno;
per le vacanze estive nel periodo tra il 10 giugno ed il 10 settembre compatibilmente ai suoi impegni lavorativi, il padre trascorrerà con il figlio minore quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio dell'anno in corso. Ugual periodo anche non consecutivo sarà garantito alla madre. Seguiranno il principio dell'alternanza tutte le più importanti festività annuali ( 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre etc )
A far data dal compimento del terzo anno di età del piccolo salvo diversi accordi Per_1 tra le parti, ovvero a partire da giorno 3 marzo 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, prevedendo il pernottamento e specificatamente con le seguenti modalità: quando il padre si troverà a Pozzallo e comunque nei periodi in cui non presterà attività lavorativa fuori, eserciterà il suo diritto di visita con il figlio tre giorni a settimana ( lunedì, mercoledì
e venerdì) dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore 21.00 nel periodo estivo con cena a suo carico con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dalle ore 17.30 del venerdì fino alle ore 17.30 della domenica, fino alle ore 21.00 nel periodo estivo con cena a suo carico con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo.
Durante le festività le parti seguiranno il regime dell'alternanza e dunque il padre trascorrerà con il figlio: tre giorni consecutivi con pernotto ad anni alterni comprendendo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; cinque giorni consecutivi con pernotto per le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, della Vigilia
e del giorno di Natale così come del 31 dicembre e del giorno di Capodanno;
per le vacanze estive (10 giugno/10 settembre) il figlio trascorrerà con il padre quindici Per_1 giorni- anche non consecutivi- da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio. Le parti stabiliscono che, qualora il periodo di imbarco dovesse portar via tutto il periodo estivo da giugno a settembre, tale periodo sarà recuperato aggiungendo un pernotto nei mesi successivi. I genitori potranno altresì festeggiare insieme il compleanno del figlio e, ove ciò non sarà possibile, ciascun genitore trascorrerà con il figlio ad Per_1 anni alterni il pranzo o la cena del giorno del compleanno;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore o della festa della mamma o del papà, in deroga alla regolamentazione
3 ordinaria, il genitore festeggiato lo trascorrerà con il figlio. Le festività calendarizzate 8 dicembre -2 Giugno -1 maggio – 25 Aprile 1 novembre, il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con un genitore secondo l'alternanza di anno in anno. Inoltre, considerata la peculiarità del lavoro del padre, che lo trattiene per diversi mesi lontano da casa, nel periodo in cui il padre sarà imbarcato e il figlio starà esclusivamente con la madre, previo avviso alla , il sig. contatterà il figlio mediante videochiamata o, se non CP_1 Pt_1 possibile per problemi di internet, con telefonata da svolgersi tra le ore 19.00 e le ore
21.00 e/o in quell'altro orario possibile per il sempre nel rispetto delle esigenze di Pt_1 vita e di salute del minore.
4) Il sig. corrisponderà anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 un assegno mensile di euro 400,00 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT purché di indice positivo.
5) L'assegno unico universale e/o ogni altra equipollente prestazione assistenziale/previdenziale che riguardi il minore, verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; e se quest'ultima misura assistenziale dovesse coprire in tutto o in parte CP_1 spese di natura straordinaria ( es. bonus asilo nido ), la signora si impegna a non richiedere la spesa per il 50% al padre trattandosi di spesa straordinaria coperta dal bonus. Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. GI si obbliga sin d'ora a sottoscrivere la documentazione necessaria per la presentazione della domanda presso l'Ente competente e/o il patronato ed a prestare ogni collaborazione dovesse rendersi necessaria;
6) Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore dovranno essere Per_1 previamente concordate e documentate e saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura 50%. A titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi spese straordinarie quelle scolastiche come: scuola materna privata, tasse, viaggi d'istruzione, lezioni private e/o doposcuola;
quelle mediche, quali visite specialistiche mediche, quelle otorinolaringoiatriche, oculistiche ed odontoiatriche anche non convenzionate dal SSN;
sono da considerarsi spese straordinarie sportive, a titolo esemplificativo, la frequenza ad un corso e/o iscrizione in palestra;
in ogni caso i genitori seguiranno per la loro
4 determinazione, le linee guida approvate dal CNF cui faranno riferimento al fine di scongiurare futili ed inutili divergenze sulla qualificazione e classificazione delle spese straordinarie, oltre che sulle modalità e tempistiche di rimborso al genitore anticipatario;
7) Il sig. si obbliga altresì a contribuire, per la metà, al pagamento del suddetto Pt_1 canone di locazione della casa familiare versando entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della sig.ra , l'ulteriore somma mensile di euro 200,00. Il suddetto CP_1 contributo verrà corrisposto in egual misura e non subirà aumenti anche qualora la sig.ra dovesse decidere di locare un altro immobile e/o di trasferirsi in altra CP_1 abitazione avente un canone di locazione di entità maggiore e verrà meno automaticamente ,qualora la stessa dovesse trasferirsi in altra abitazione non condotta in locazione.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e la sottoscrizione dei rispettivi difensori e procuratori vale anche quale loro rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art 68 LP e succ. mod. .
9) Le parti dichiarano concordemente di rinunciare al deposito della documentazione relativa alla movimentazione dei conti correnti , impegnandosi a produrla su richiesta del tribunale”.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, che hanno regolarmente depositato, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate, in quanto rispondenti all'interesse del minore.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: omologa le condizioni inerenti al figlio, in punto di affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento, siccome concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
5 prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 865 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria giurisdizione dell'anno2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
AR NA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1997 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Coria, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
1 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/05/2025, e Parte_1 CP_1
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di
[...] agosto 2021 fino al mese di novembre 2024 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
(Modica, 3/3/2023) - hanno riferito di aver interrotto la loro convivenza e di volere regolamentare in modo consensuale le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse esclusivo del minore, rimasto ad abitare con la madre nella casa familiare in Modica, nella via Sacro Cuore n. 169/B, condotta in locazione.
Le parti hanno, quindi, chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate:
1) Il figlio minore nato il [...], è affidato in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Modica, via
Sacro Cuore 169/b o in quell'eventuale altra ove la stessa riterrà di trasferirsi previa comunicazione al padre per il trasferimento del minore;
2) L'attuale casa familiare sita in Modica in via Sacro Cuore n. 169/b, condotta in affitto dalla sig.ra , viene alla stessa assegnata, con tutti i mobili e gli Controparte_1 arredi e nello stato in cui si trova, la quale vi abiterà assieme al minore Per_1
3) Le parti di comune accordo concordano che il padre, nell'esclusivo e preminente interesse del figlio e stante la peculiarità del lavoro di marittimo che svolge e che lo trattiene per parecchi mesi fuori casa, possa vedere e tenere con sé il minore, con le seguenti modalità:
Il sig. , salvo diversi accordi tra le parti, allorquando si trova a Pozzallo e non Pt_1 svolge attività lavorativa sino al compimento del terzo anno di età del figlio minore
, prenderà con sé il figlio tre giorni a settimana senza pernotto ( lunedì, mercoledì Per_1
e venerdì) dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e in quello estivo fino alle ore 21.00 con cena a suo carico riportandolo a casa della madre dopo cena con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo. A settimane alterne avrà il figlio con sé il sabato e la volta successiva la domenica dalle ore 17.30 alle ore 20.00 o alle 21.00 nel periodo estivo con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo..
Durante le festività le parti seguiranno il regime dell'alternanza e dunque il padre trascorrerà con il figlio fino al compimento del terzo anno di età : tre giorni consecutivi
2 senza pernotto , in occasione di una delle due festività pasquali (quindi ad anni alterni comprendendo un anno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo); cinque giorni consecutivi per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale e il
31 dicembre con il giorno di Capodanno;
per le vacanze estive nel periodo tra il 10 giugno ed il 10 settembre compatibilmente ai suoi impegni lavorativi, il padre trascorrerà con il figlio minore quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio dell'anno in corso. Ugual periodo anche non consecutivo sarà garantito alla madre. Seguiranno il principio dell'alternanza tutte le più importanti festività annuali ( 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre 8 dicembre etc )
A far data dal compimento del terzo anno di età del piccolo salvo diversi accordi Per_1 tra le parti, ovvero a partire da giorno 3 marzo 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, prevedendo il pernottamento e specificatamente con le seguenti modalità: quando il padre si troverà a Pozzallo e comunque nei periodi in cui non presterà attività lavorativa fuori, eserciterà il suo diritto di visita con il figlio tre giorni a settimana ( lunedì, mercoledì
e venerdì) dalle ore 17.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore 21.00 nel periodo estivo con cena a suo carico con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dalle ore 17.30 del venerdì fino alle ore 17.30 della domenica, fino alle ore 21.00 nel periodo estivo con cena a suo carico con tolleranza negli orari di mezz'ora prima e/o dopo.
Durante le festività le parti seguiranno il regime dell'alternanza e dunque il padre trascorrerà con il figlio: tre giorni consecutivi con pernotto ad anni alterni comprendendo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; cinque giorni consecutivi con pernotto per le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, della Vigilia
e del giorno di Natale così come del 31 dicembre e del giorno di Capodanno;
per le vacanze estive (10 giugno/10 settembre) il figlio trascorrerà con il padre quindici Per_1 giorni- anche non consecutivi- da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio. Le parti stabiliscono che, qualora il periodo di imbarco dovesse portar via tutto il periodo estivo da giugno a settembre, tale periodo sarà recuperato aggiungendo un pernotto nei mesi successivi. I genitori potranno altresì festeggiare insieme il compleanno del figlio e, ove ciò non sarà possibile, ciascun genitore trascorrerà con il figlio ad Per_1 anni alterni il pranzo o la cena del giorno del compleanno;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore o della festa della mamma o del papà, in deroga alla regolamentazione
3 ordinaria, il genitore festeggiato lo trascorrerà con il figlio. Le festività calendarizzate 8 dicembre -2 Giugno -1 maggio – 25 Aprile 1 novembre, il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con un genitore secondo l'alternanza di anno in anno. Inoltre, considerata la peculiarità del lavoro del padre, che lo trattiene per diversi mesi lontano da casa, nel periodo in cui il padre sarà imbarcato e il figlio starà esclusivamente con la madre, previo avviso alla , il sig. contatterà il figlio mediante videochiamata o, se non CP_1 Pt_1 possibile per problemi di internet, con telefonata da svolgersi tra le ore 19.00 e le ore
21.00 e/o in quell'altro orario possibile per il sempre nel rispetto delle esigenze di Pt_1 vita e di salute del minore.
4) Il sig. corrisponderà anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 un assegno mensile di euro 400,00 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT purché di indice positivo.
5) L'assegno unico universale e/o ogni altra equipollente prestazione assistenziale/previdenziale che riguardi il minore, verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; e se quest'ultima misura assistenziale dovesse coprire in tutto o in parte CP_1 spese di natura straordinaria ( es. bonus asilo nido ), la signora si impegna a non richiedere la spesa per il 50% al padre trattandosi di spesa straordinaria coperta dal bonus. Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. GI si obbliga sin d'ora a sottoscrivere la documentazione necessaria per la presentazione della domanda presso l'Ente competente e/o il patronato ed a prestare ogni collaborazione dovesse rendersi necessaria;
6) Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore dovranno essere Per_1 previamente concordate e documentate e saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura 50%. A titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi spese straordinarie quelle scolastiche come: scuola materna privata, tasse, viaggi d'istruzione, lezioni private e/o doposcuola;
quelle mediche, quali visite specialistiche mediche, quelle otorinolaringoiatriche, oculistiche ed odontoiatriche anche non convenzionate dal SSN;
sono da considerarsi spese straordinarie sportive, a titolo esemplificativo, la frequenza ad un corso e/o iscrizione in palestra;
in ogni caso i genitori seguiranno per la loro
4 determinazione, le linee guida approvate dal CNF cui faranno riferimento al fine di scongiurare futili ed inutili divergenze sulla qualificazione e classificazione delle spese straordinarie, oltre che sulle modalità e tempistiche di rimborso al genitore anticipatario;
7) Il sig. si obbliga altresì a contribuire, per la metà, al pagamento del suddetto Pt_1 canone di locazione della casa familiare versando entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della sig.ra , l'ulteriore somma mensile di euro 200,00. Il suddetto CP_1 contributo verrà corrisposto in egual misura e non subirà aumenti anche qualora la sig.ra dovesse decidere di locare un altro immobile e/o di trasferirsi in altra CP_1 abitazione avente un canone di locazione di entità maggiore e verrà meno automaticamente ,qualora la stessa dovesse trasferirsi in altra abitazione non condotta in locazione.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e la sottoscrizione dei rispettivi difensori e procuratori vale anche quale loro rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art 68 LP e succ. mod. .
9) Le parti dichiarano concordemente di rinunciare al deposito della documentazione relativa alla movimentazione dei conti correnti , impegnandosi a produrla su richiesta del tribunale”.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, che hanno regolarmente depositato, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate, in quanto rispondenti all'interesse del minore.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: omologa le condizioni inerenti al figlio, in punto di affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento, siccome concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
5 prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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