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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1069/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7582/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (RGR 1069 2025) per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520240034705242000, a lui notificata il 13 /11/ 2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.292,88 per raccolta rifiuti per gli anni 2008,2010,2011 e 2012.
Il contribuente ha nel proprio ricorso, notificato sia all'ATOME1 che all'ER, eccepito i seguenti vizi della cartella contestata:
mancata sottoscrizione della stessa;
difetto di motivazione;
mancata redazione della relata di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha , nella propria costituzione in giudizio, eccepito e richiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto prodotto oltre il termine perentorio previsto.
L'art.21 del decreto legislativo 546 1992 stabilisce, infatti, che il ricorso va presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto da contestare.
Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato alle parti resistenti il 20/1/2025, oltre i sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.
Il ricorrente nulla ha obiettato all'eccezione di inammissibilità dell'ER.
E' evidente, a questo punto, l'inammissibilità del ricorso, poiché tardivo.
Questo Giudice, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore soltanto dell'ER (costituitasi in giudizio), delle spese di giustizia che quantifica in euro 250,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da parte motiva,
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1069/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034705242000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7582/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (RGR 1069 2025) per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520240034705242000, a lui notificata il 13 /11/ 2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 1.292,88 per raccolta rifiuti per gli anni 2008,2010,2011 e 2012.
Il contribuente ha nel proprio ricorso, notificato sia all'ATOME1 che all'ER, eccepito i seguenti vizi della cartella contestata:
mancata sottoscrizione della stessa;
difetto di motivazione;
mancata redazione della relata di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha , nella propria costituzione in giudizio, eccepito e richiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto prodotto oltre il termine perentorio previsto.
L'art.21 del decreto legislativo 546 1992 stabilisce, infatti, che il ricorso va presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto da contestare.
Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato alle parti resistenti il 20/1/2025, oltre i sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.
Il ricorrente nulla ha obiettato all'eccezione di inammissibilità dell'ER.
E' evidente, a questo punto, l'inammissibilità del ricorso, poiché tardivo.
Questo Giudice, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore soltanto dell'ER (costituitasi in giudizio), delle spese di giustizia che quantifica in euro 250,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da parte motiva,