Art. 5.
Se le attivita' non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto.
Il decreto del Ministro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Se le attivita' non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto.
Il decreto del Ministro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.