TAR Bari, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 237
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Sentenza 21 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata conoscenza legale degli atti presupposti (vincolo e dichiarazione di pubblica utilità)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione della gerarchia delle fonti urbanistiche

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che la VA è finalizzata a piani o programmi di portata generale e non a singoli progetti di opere pubbliche. Ha inoltre precisato che il PFTE è stato sottoposto a screening di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale, e che la VA è stata attivata per il PUE nel momento opportuno.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che la scansione dell'azione amministrativa sia l'espressione di un modello di programmazione razionale imposto dalle esigenze di celerità del PNRR, che non ha stravolto i principi di legalità sostanziale e buon andamento. La suddivisione in lotti è stata considerata una modalità operativa dichiarata ab origine per ottimizzare la cantierizzazione e il monitoraggio.

  • Rigettato
    Illegittima inversione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi, affermando che il decreto di esproprio ha previsto espressamente che il passaggio del diritto di proprietà fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell'esecuzione del provvedimento. La fissazione dell'immissione in possesso a data successiva è conforme al dettato normativo.

  • Rigettato
    Modalità esecutive dell'ablazione sotto il profilo urbanistico e patrimoniale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la porzione residua rappresenta oltre il 75% dell'estensione originaria e che un compendio di oltre due ettari mantiene una consistenza tale da escludere la qualifica di relitto. Ha inoltre esaminato la progettazione, ritenendo che lasci al privato ampie porzioni di suolo funzionalmente autonome. Ha infine respinto le contestazioni sul valore del suolo.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza legale degli atti presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione della gerarchia delle fonti urbanistiche

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che la VA è finalizzata a piani o programmi di portata generale e non a singoli progetti di opere pubbliche. Ha inoltre precisato che il PFTE è stato sottoposto a screening di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale, e che la VA è stata attivata per il PUE nel momento opportuno.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che la scansione dell'azione amministrativa sia l'espressione di un modello di programmazione razionale imposto dalle esigenze di celerità del PNRR, che non ha stravolto i principi di legalità sostanziale e buon andamento. La suddivisione in lotti è stata considerata una modalità operativa dichiarata ab origine per ottimizzare la cantierizzazione e il monitoraggio.

  • Rigettato
    Illegittima inversione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi, affermando che il decreto di esproprio ha previsto espressamente che il passaggio del diritto di proprietà fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell'esecuzione del provvedimento. La fissazione dell'immissione in possesso a data successiva è conforme al dettato normativo.

  • Rigettato
    Modalità esecutive dell'ablazione sotto il profilo urbanistico e patrimoniale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la porzione residua rappresenta oltre il 75% dell'estensione originaria e che un compendio di oltre due ettari mantiene una consistenza tale da escludere la qualifica di relitto. Ha inoltre esaminato la progettazione, ritenendo che lasci al privato ampie porzioni di suolo funzionalmente autonome. Ha infine respinto le contestazioni sul valore del suolo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atti sopravvenuti nel 2024

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto agli atti sopravvenuti nel 2024, in quanto si tratta di un approfondimento che non ha mutato la finalità complessiva già espressa in precedenza. Il PFTE ha stabilito l'an e l'ubi dell'esproprio, mentre il PUE ha definito la progettazione tecnica necessaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atti sopravvenuti nel 2024

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto agli atti sopravvenuti nel 2024, in quanto si tratta di un approfondimento che non ha mutato la finalità complessiva già espressa in precedenza. Il PFTE ha stabilito l'an e l'ubi dell'esproprio, mentre il PUE ha definito la progettazione tecnica necessaria.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atti sopravvenuti nel 2024

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto agli atti sopravvenuti nel 2024, in quanto si tratta di un approfondimento che non ha mutato la finalità complessiva già espressa in precedenza. Il PFTE ha stabilito l'an e l'ubi dell'esproprio, mentre il PUE ha definito la progettazione tecnica necessaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atti sopravvenuti nel 2024

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto agli atti sopravvenuti nel 2024, in quanto si tratta di un approfondimento che non ha mutato la finalità complessiva già espressa in precedenza. Il PFTE ha stabilito l'an e l'ubi dell'esproprio, mentre il PUE ha definito la progettazione tecnica necessaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atti sopravvenuti nel 2024

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto agli atti sopravvenuti nel 2024, in quanto si tratta di un approfondimento che non ha mutato la finalità complessiva già espressa in precedenza. Il PFTE ha stabilito l'an e l'ubi dell'esproprio, mentre il PUE ha definito la progettazione tecnica necessaria.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2018, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Nullità del procedimento ablatorio

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure nel merito, confermando la legittimità della procedura e la ragionevolezza delle scelte amministrative.

  • Rigettato
    Nullità del procedimento ablatorio

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure nel merito, confermando la legittimità della procedura e la ragionevolezza delle scelte amministrative.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza legale degli atti presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione della gerarchia delle fonti urbanistiche

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che la VA è finalizzata a piani o programmi di portata generale e non a singoli progetti di opere pubbliche. Ha inoltre precisato che il PFTE è stato sottoposto a screening di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale, e che la VA è stata attivata per il PUE nel momento opportuno.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che la scansione dell'azione amministrativa sia l'espressione di un modello di programmazione razionale imposto dalle esigenze di celerità del PNRR, che non ha stravolto i principi di legalità sostanziale e buon andamento. La suddivisione in lotti è stata considerata una modalità operativa dichiarata ab origine per ottimizzare la cantierizzazione e il monitoraggio.

  • Rigettato
    Illegittima inversione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi, affermando che il decreto di esproprio ha previsto espressamente che il passaggio del diritto di proprietà fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell'esecuzione del provvedimento. La fissazione dell'immissione in possesso a data successiva è conforme al dettato normativo.

  • Rigettato
    Modalità esecutive dell'ablazione sotto il profilo urbanistico e patrimoniale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la porzione residua rappresenta oltre il 75% dell'estensione originaria e che un compendio di oltre due ettari mantiene una consistenza tale da escludere la qualifica di relitto. Ha inoltre esaminato la progettazione, ritenendo che lasci al privato ampie porzioni di suolo funzionalmente autonome. Ha infine respinto le contestazioni sul valore del suolo.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza legale degli atti presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Comune riguardo agli atti fondamentali della procedura risalenti al 2023, dato che la ricorrente aveva partecipato attivamente al procedimento presentando osservazioni.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione della gerarchia delle fonti urbanistiche

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che la VA è finalizzata a piani o programmi di portata generale e non a singoli progetti di opere pubbliche. Ha inoltre precisato che il PFTE è stato sottoposto a screening di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale, e che la VA è stata attivata per il PUE nel momento opportuno.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che la scansione dell'azione amministrativa sia l'espressione di un modello di programmazione razionale imposto dalle esigenze di celerità del PNRR, che non ha stravolto i principi di legalità sostanziale e buon andamento. La suddivisione in lotti è stata considerata una modalità operativa dichiarata ab origine per ottimizzare la cantierizzazione e il monitoraggio.

  • Rigettato
    Illegittima inversione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi, affermando che il decreto di esproprio ha previsto espressamente che il passaggio del diritto di proprietà fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell'esecuzione del provvedimento. La fissazione dell'immissione in possesso a data successiva è conforme al dettato normativo.

  • Rigettato
    Modalità esecutive dell'ablazione sotto il profilo urbanistico e patrimoniale

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la porzione residua rappresenta oltre il 75% dell'estensione originaria e che un compendio di oltre due ettari mantiene una consistenza tale da escludere la qualifica di relitto. Ha inoltre esaminato la progettazione, ritenendo che lasci al privato ampie porzioni di suolo funzionalmente autonome. Ha infine respinto le contestazioni sul valore del suolo.

  • Rigettato
    Nullità del procedimento ablatorio

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure nel merito, confermando la legittimità della procedura e la ragionevolezza delle scelte amministrative.

  • Rigettato
    Nullità del procedimento ablatorio

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure nel merito, confermando la legittimità della procedura e la ragionevolezza delle scelte amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 237
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 237
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo