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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
PI ZO, TO
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113056230000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, n. 83/1/2024, pronunciata il 6 febbraio 2024 e depositata in data 15 febbraio 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 0097 2021 011 30562 30
000, notificata in data 27 febbraio 2023. In particolare, la suddetta cartella era conseguenza del controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ex art. 36 bis d.P.R 600/73, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi integrativa (Modello Unico) trasmessa il 30 giugno 2018, da cui scaturiva il recupero per omesso/carente versamento di IRPEF e addizionali per il periodo di imposta 2016.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento per plurimi motivi chiedendone il suo annullamento, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna del contribuente alle spese di giudizio.
In data 17 ottobre 2024 il contribuente deposita pertanto appello – notificato all'Ufficio in data 16 settembre
2024 - avverso la detta sentenza, eccependone la erroneità e chiedendone l'integrale riforma.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello per tardività del deposito e, comunque, il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente, in quanto dirimente ai fini della decisione, questa Corte rileva la tardività della costituzione di parte appellante ex art. 53, co. 2 e art. 22 co. 1 del d. lgs 546/92. L'appello, infatti, è stato notificato all'Ufficio in data 16 settembre 2024 e depositato presso la Corte di secondo grado solo in data 17 ottobre
2024, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni.
Pertanto, questa Corte rileva l'inammissibilità dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'appello inammissibile. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
PI ZO, TO
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113056230000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, n. 83/1/2024, pronunciata il 6 febbraio 2024 e depositata in data 15 febbraio 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 0097 2021 011 30562 30
000, notificata in data 27 febbraio 2023. In particolare, la suddetta cartella era conseguenza del controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ex art. 36 bis d.P.R 600/73, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi integrativa (Modello Unico) trasmessa il 30 giugno 2018, da cui scaturiva il recupero per omesso/carente versamento di IRPEF e addizionali per il periodo di imposta 2016.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento per plurimi motivi chiedendone il suo annullamento, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna del contribuente alle spese di giudizio.
In data 17 ottobre 2024 il contribuente deposita pertanto appello – notificato all'Ufficio in data 16 settembre
2024 - avverso la detta sentenza, eccependone la erroneità e chiedendone l'integrale riforma.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello per tardività del deposito e, comunque, il rigetto dello stesso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente, in quanto dirimente ai fini della decisione, questa Corte rileva la tardività della costituzione di parte appellante ex art. 53, co. 2 e art. 22 co. 1 del d. lgs 546/92. L'appello, infatti, è stato notificato all'Ufficio in data 16 settembre 2024 e depositato presso la Corte di secondo grado solo in data 17 ottobre
2024, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni.
Pertanto, questa Corte rileva l'inammissibilità dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'appello inammissibile. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini