Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 511
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione per prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che l'onere di provare eventuali atti interruttivi nelle more tra la notifica dell'atto presupposto e l'intimazione fosse a carico dell'Agente della Riscossione, onere rimasto non assolto. Pertanto, i tributi sottostanti l'intimazione sono stati dichiarati estinti per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 511
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo