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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7099/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90125664 60/000 dell'importo di € 3.210,01, notificatagli da ADER
In data 19 settembre 2024 per il mancato pagamento dell'Irpef anno 2008. Deduceva il ricorrente la omessa o illegittima notificazione di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata con conseguente estinzione per prescrizione dei tributi in esse richiamati. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddottorio necessario nei confronti degli Enti impositori. Nel merito ecepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che attneva alla fase precedente alla trasmissione del ruolo e succssivamente a questa, deduceva la regolare notifica delle cartelle e l'inoperatività della dedotta prescrizione dei tribuiti sottostanti le stesse. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inamissibilità sollevata da ADER nella sua difesa per la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori.
In questo caso, infatti, è stata la stessa ADER a depositare sia l'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione che la sua relata di notifica, per cui alcuna conseguenza deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio nulla potendo dire e depositare in più l'Agenzia delle Entrate avendo successivamente alla notifica proveduto a formare il ruolo trasnettendolo all'Agente della Riscossione.
Era, quindi, onere di quest'ultimo dare la prova di eventuali atti interruttivi notificati nelle more tra la notifica dell'avviso e l'intimazione oggi impugnata.
Onere che è rimasto non assolto.
Ne consegue che essendosi la notifica dell'atto presupposto perfezionata in data 24.4.2014, gli interessi e le sanzioni si sono definitivamente estinti per prescrizione alla data del 24.4.2019. Quanto al tribuito principale, il cui termine è, invece decennale, posto che esso sarebbe andato a scadere nel 2024, quindi oltre la data del 2021, momento di cessazione della situzione emergenziale, con conseguente inapplicabilità della proroga biennale per le prescrizione scadute entro il 31 dicembre di quell'anno, ed anche a voler calcolare il termine di sospensione generale di 85 giorni per l'emergenza Covid, il termine massimo è andato a scadere a luglio del 2024, laddove l'intimazione risulta notificata solo a settembre di quello stesso anno.
Ne consegue che in mancanza di prova di atti interruttivi nelle more notificati da ADER, i tribiti sottostanti l'intimazione devono essere dichiarati tutti estinti per prescrizione.
Stante le motivazioni dell'accoglimento ed esistendo nel nostro ordinamento il pagamento del debito prescritto con onere a carico di chi intende avvalersene, di eccepire l'eventuale prescrizione, ricorrono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso eprevia declaratoria di estinzione dei tributi e voci di credito sottostanti, annulla l'intimazione impugnata;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7099/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012566460000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo-mediazione regolarmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90125664 60/000 dell'importo di € 3.210,01, notificatagli da ADER
In data 19 settembre 2024 per il mancato pagamento dell'Irpef anno 2008. Deduceva il ricorrente la omessa o illegittima notificazione di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata con conseguente estinzione per prescrizione dei tributi in esse richiamati. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddottorio necessario nei confronti degli Enti impositori. Nel merito ecepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che attneva alla fase precedente alla trasmissione del ruolo e succssivamente a questa, deduceva la regolare notifica delle cartelle e l'inoperatività della dedotta prescrizione dei tribuiti sottostanti le stesse. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inamissibilità sollevata da ADER nella sua difesa per la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori.
In questo caso, infatti, è stata la stessa ADER a depositare sia l'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione che la sua relata di notifica, per cui alcuna conseguenza deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio nulla potendo dire e depositare in più l'Agenzia delle Entrate avendo successivamente alla notifica proveduto a formare il ruolo trasnettendolo all'Agente della Riscossione.
Era, quindi, onere di quest'ultimo dare la prova di eventuali atti interruttivi notificati nelle more tra la notifica dell'avviso e l'intimazione oggi impugnata.
Onere che è rimasto non assolto.
Ne consegue che essendosi la notifica dell'atto presupposto perfezionata in data 24.4.2014, gli interessi e le sanzioni si sono definitivamente estinti per prescrizione alla data del 24.4.2019. Quanto al tribuito principale, il cui termine è, invece decennale, posto che esso sarebbe andato a scadere nel 2024, quindi oltre la data del 2021, momento di cessazione della situzione emergenziale, con conseguente inapplicabilità della proroga biennale per le prescrizione scadute entro il 31 dicembre di quell'anno, ed anche a voler calcolare il termine di sospensione generale di 85 giorni per l'emergenza Covid, il termine massimo è andato a scadere a luglio del 2024, laddove l'intimazione risulta notificata solo a settembre di quello stesso anno.
Ne consegue che in mancanza di prova di atti interruttivi nelle more notificati da ADER, i tribiti sottostanti l'intimazione devono essere dichiarati tutti estinti per prescrizione.
Stante le motivazioni dell'accoglimento ed esistendo nel nostro ordinamento il pagamento del debito prescritto con onere a carico di chi intende avvalersene, di eccepire l'eventuale prescrizione, ricorrono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso eprevia declaratoria di estinzione dei tributi e voci di credito sottostanti, annulla l'intimazione impugnata;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.