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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014962392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014962392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006487129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006487129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004809350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004809350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1203/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 05 aprile 2024, nei confronti della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p. t., e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, avverso l'intimazione di pagamento n.030 2024 90014712 41/000, notificata in data 19 febbraio 2024, in relazione alle di seguito elencate cartelle di pagamento:
1. n.030 2014 00149623 92/000 di € 1.043,70, presunta notifica il 30.11.2015, in materia di bollo auto anni
2009 e 2010;
2. n.030 2016 00064871 29/000 di € 1.896,96, presunta notifica il 19.12.2016, in materia di bollo auto anni
2011 e 2012;
3. n.030 2018 00048093 50/000 di € 1.073,20, presunta notifica il 18.03.2019, in materia di bollo auto anni
2013 e 2014.
Deduce: Intervenuta decadenza e/o prescrizione del presunto credito azionato.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-.
Resiste l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, con deduzioni depositate in data 7 maggio
2024.
Resiste, altresì, l'Amministrazione regionale con memoria depositata in data 17 ottobre 2025.
In data 18 novembre 2025, parte ricorrente deposita richiesta di rateizzazione e chiede di voler dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, posto che la mera richiesta di rateizzazione delle somme non abilita il giudice ad estinguere il giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La resistente Agenzia delle Entrate ha idoneamente provato (v. fasc. ADER all.ti nn. 2, 3 e 4, di aver ritualmente notificato le elencate cartelle di pagamento, oggetto di contestazione, alle date risultanti dall'atto impugnato e su riportate. Documentazione, peraltro, non contestata dalla ricorrente.
Poiché le cartelle de quibus non risultano opposte, il credito azionato si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum, con la conseguenza che il contribuente non può lamentare in questa sede l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento). In ogni caso, l'Ente regionale ha compiutamente dimostrato, come da produzione versata in atti, di aver ritualmente e tempestivamente notificato al contribuente gli avvisi di accertamento per le annualità in contestazione.
Residua, dunque, la verifica della maturazione della prescrizione del credito tributario azionato limitatamente al periodo compreso dalla data di notifica di ogni singola cartella alla data di notifica dell'impugnata intimazione
(19.02.2024).
A tale proposito, la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'invio dei seguenti atti interruttivi:
-Intimazione di pagamento n.030 2018 90009001 12/000 (in relazione alla sola cartella di pagamento n.030
2014 00149623 92/000) notificata in data 28.04.2018 con la procedura di cui all'art. 139/140 cpc (dopo duplice infruttuoso accesso), verificata la temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza- domicilio fiscale, con l'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito ed il deposito dell'atto nella casa comunale e l'invio di raccomandata informativa spedita il 23 maggio 2018 e restituita al mittente per compiuta giacenza (v. fasc. ADER all.to 6)
-Intimazione di pagamento n.030 2021 90031786 54/000, notificata in data 08.02.2022 con consegna al destinatario, in relazione alla tre cartella di pagamento in parola (v. fasc. ADER all.to 7).
Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate è da escludere che il relativo credito azionato sia fruttuosamente decorso, tenuto conto delle disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni che, vanno lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015, per cui occorre computare i 542 giorni di sospensione del decorso dei termini di prescrizione – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 -, come previsti dall'art. 68 d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. con mod. con legge 24 aprile 2020, n.27 così come da ultimo modificato con d.l. 25 maggio
2021, n.73, conv. con legge 23 luglio 2021, n.106, in virtù del rinvio, ivi contenuto, alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso merita il rigetto.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2. condanna il contribuente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 900,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oneri e accessori di legge.
Catanzaro, 19 novembre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001471241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014962392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014962392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006487129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006487129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004809350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004809350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1203/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 05 aprile 2024, nei confronti della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p. t., e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, avverso l'intimazione di pagamento n.030 2024 90014712 41/000, notificata in data 19 febbraio 2024, in relazione alle di seguito elencate cartelle di pagamento:
1. n.030 2014 00149623 92/000 di € 1.043,70, presunta notifica il 30.11.2015, in materia di bollo auto anni
2009 e 2010;
2. n.030 2016 00064871 29/000 di € 1.896,96, presunta notifica il 19.12.2016, in materia di bollo auto anni
2011 e 2012;
3. n.030 2018 00048093 50/000 di € 1.073,20, presunta notifica il 18.03.2019, in materia di bollo auto anni
2013 e 2014.
Deduce: Intervenuta decadenza e/o prescrizione del presunto credito azionato.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-.
Resiste l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, con deduzioni depositate in data 7 maggio
2024.
Resiste, altresì, l'Amministrazione regionale con memoria depositata in data 17 ottobre 2025.
In data 18 novembre 2025, parte ricorrente deposita richiesta di rateizzazione e chiede di voler dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, posto che la mera richiesta di rateizzazione delle somme non abilita il giudice ad estinguere il giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La resistente Agenzia delle Entrate ha idoneamente provato (v. fasc. ADER all.ti nn. 2, 3 e 4, di aver ritualmente notificato le elencate cartelle di pagamento, oggetto di contestazione, alle date risultanti dall'atto impugnato e su riportate. Documentazione, peraltro, non contestata dalla ricorrente.
Poiché le cartelle de quibus non risultano opposte, il credito azionato si è cristallizzato e non più opponibile nell'an e nel quantum, con la conseguenza che il contribuente non può lamentare in questa sede l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento). In ogni caso, l'Ente regionale ha compiutamente dimostrato, come da produzione versata in atti, di aver ritualmente e tempestivamente notificato al contribuente gli avvisi di accertamento per le annualità in contestazione.
Residua, dunque, la verifica della maturazione della prescrizione del credito tributario azionato limitatamente al periodo compreso dalla data di notifica di ogni singola cartella alla data di notifica dell'impugnata intimazione
(19.02.2024).
A tale proposito, la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'invio dei seguenti atti interruttivi:
-Intimazione di pagamento n.030 2018 90009001 12/000 (in relazione alla sola cartella di pagamento n.030
2014 00149623 92/000) notificata in data 28.04.2018 con la procedura di cui all'art. 139/140 cpc (dopo duplice infruttuoso accesso), verificata la temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza- domicilio fiscale, con l'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito ed il deposito dell'atto nella casa comunale e l'invio di raccomandata informativa spedita il 23 maggio 2018 e restituita al mittente per compiuta giacenza (v. fasc. ADER all.to 6)
-Intimazione di pagamento n.030 2021 90031786 54/000, notificata in data 08.02.2022 con consegna al destinatario, in relazione alla tre cartella di pagamento in parola (v. fasc. ADER all.to 7).
Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate è da escludere che il relativo credito azionato sia fruttuosamente decorso, tenuto conto delle disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni che, vanno lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015, per cui occorre computare i 542 giorni di sospensione del decorso dei termini di prescrizione – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 -, come previsti dall'art. 68 d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. con mod. con legge 24 aprile 2020, n.27 così come da ultimo modificato con d.l. 25 maggio
2021, n.73, conv. con legge 23 luglio 2021, n.106, in virtù del rinvio, ivi contenuto, alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso merita il rigetto.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2. condanna il contribuente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 900,00 per ognuna, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oneri e accessori di legge.
Catanzaro, 19 novembre 2025.