TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona del Dott. Luciano Arcudi, all'udienza del 3.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 609/2025, promossa da:
(C.F.: ) (di seguito Parte_1 P.IVA_1 breviter ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani,
- appellante - contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani,
- appellata - con la chiamata in causa di
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
- litisconsorte non costituito - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 118/2024, pubblicata il 15.7.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 118/2024, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla società vverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 51 Parte_2
ID Pratica 14902471 del 12.06.2023 per l'anno 2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge».
1 Per l'appellato: l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. presentava dinanzi al Giudice di Pace di Voghera Controparte_1 opposizione all'avviso di accertamento emesso da per conto del Parte_1
, per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) Controparte_2 riferito all'anno 2023, per l'importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 217,00, relativo a impianti pubblicitari installati su una strada provinciale (ora statale). A fondamento dell'opposizione rilevava che il non Controparte_2 poteva dirsi titolare del relativo credito, non essendo la strada comunale e non avendone quindi la gestione. Il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda, annullava l'avviso di accertamento, affermando che il canone unico spetta all'ente che rilascia l'autorizzazione e che ha competenza sulla strada (Provincia/ANAS), e, quindi, non al CP_2
Ha presentato appello sostenendo l'erroneità della Parte_1 decisione.
All'udienza del 5.11.2025 il sottoscritto giudice, cui il procedimento veniva frattanto riassegnato, sollevava d'ufficio la questione della tardività dell'appello, invitando le parti a prendere posizione sulla relativa questione ed aggiornando la causa, per una nuova precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Ciò posto, si rileva quanto segue.
La sentenza appellata è stata depositata il 15.7.2024 e, pertanto, il termine lungo per appellare è scaduto il 17.2.2025.
Il procedimento in primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., forma che deve ritenersi corretta, tenuto conto che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, per effetto del disposto dell'art. 316 c.p.c., il rito “ordinario” (per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, quale quello di cui trattasi) è, per l'appunto, il procedimento semplificato di cognizione.
Chiarito ciò, si deve rilevare che la forma ordinaria dell'appello, secondo quanto dispone l'art. 342 c.p.c., non è il ricorso bensì l'atto di citazione, che avrebbe dovuto essere notificato entro il suddetto termine del 17.2.2025.
Tale notifica non è mai avvenuta, avendo l'appellante depositato, alla stessa suddetta data del 17.2.2025, un “ricorso”, cui è seguita l'emissione da parte del precedente giudice, in data 20.2.2025, di un decreto di fissazione di
2 udienza che è stato poi notificato agli appellati, unitamente al ricorso, il 21.2.2025, e, quindi, una volta che il termine per appellare era già scaduto.
In proposito, si deve richiamare il consolidato orientamento secondo il quale in caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame, la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., c.p.c., se, entro il termine per impugnare si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso (che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice di appello) (così, ex multis, Cass. ord. n. 6318/2020).
Ciò, come detto, non è avvenuto.
In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per essere l'appello tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo dell'intempestività dell'impugnazione è avvenuto d'ufficio ne giustifica la compensazione integrale.
L'appellante è comunque tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Spese di lite integralmente compensate.
Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
3
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 609/2025, promossa da:
(C.F.: ) (di seguito Parte_1 P.IVA_1 breviter ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani,
- appellante - contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani,
- appellata - con la chiamata in causa di
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
- litisconsorte non costituito - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 118/2024, pubblicata il 15.7.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 118/2024, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla società vverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 51 Parte_2
ID Pratica 14902471 del 12.06.2023 per l'anno 2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge».
1 Per l'appellato: l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. presentava dinanzi al Giudice di Pace di Voghera Controparte_1 opposizione all'avviso di accertamento emesso da per conto del Parte_1
, per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) Controparte_2 riferito all'anno 2023, per l'importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 217,00, relativo a impianti pubblicitari installati su una strada provinciale (ora statale). A fondamento dell'opposizione rilevava che il non Controparte_2 poteva dirsi titolare del relativo credito, non essendo la strada comunale e non avendone quindi la gestione. Il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda, annullava l'avviso di accertamento, affermando che il canone unico spetta all'ente che rilascia l'autorizzazione e che ha competenza sulla strada (Provincia/ANAS), e, quindi, non al CP_2
Ha presentato appello sostenendo l'erroneità della Parte_1 decisione.
All'udienza del 5.11.2025 il sottoscritto giudice, cui il procedimento veniva frattanto riassegnato, sollevava d'ufficio la questione della tardività dell'appello, invitando le parti a prendere posizione sulla relativa questione ed aggiornando la causa, per una nuova precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Ciò posto, si rileva quanto segue.
La sentenza appellata è stata depositata il 15.7.2024 e, pertanto, il termine lungo per appellare è scaduto il 17.2.2025.
Il procedimento in primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., forma che deve ritenersi corretta, tenuto conto che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, per effetto del disposto dell'art. 316 c.p.c., il rito “ordinario” (per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, quale quello di cui trattasi) è, per l'appunto, il procedimento semplificato di cognizione.
Chiarito ciò, si deve rilevare che la forma ordinaria dell'appello, secondo quanto dispone l'art. 342 c.p.c., non è il ricorso bensì l'atto di citazione, che avrebbe dovuto essere notificato entro il suddetto termine del 17.2.2025.
Tale notifica non è mai avvenuta, avendo l'appellante depositato, alla stessa suddetta data del 17.2.2025, un “ricorso”, cui è seguita l'emissione da parte del precedente giudice, in data 20.2.2025, di un decreto di fissazione di
2 udienza che è stato poi notificato agli appellati, unitamente al ricorso, il 21.2.2025, e, quindi, una volta che il termine per appellare era già scaduto.
In proposito, si deve richiamare il consolidato orientamento secondo il quale in caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame, la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., c.p.c., se, entro il termine per impugnare si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso (che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice di appello) (così, ex multis, Cass. ord. n. 6318/2020).
Ciò, come detto, non è avvenuto.
In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per essere l'appello tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo dell'intempestività dell'impugnazione è avvenuto d'ufficio ne giustifica la compensazione integrale.
L'appellante è comunque tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Spese di lite integralmente compensate.
Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
3