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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015599381000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica l'intimazione di pagamento nr 09420259000151005000, relativamente alla sola cartella tassa auto 2011 contrassegnata dal nr 09420160015599381000 asseritamente notificata il 04/
10/2016,
contro
Regione Calabria e
contro
Agenzia Entrate Riscossione.
Eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta rilevando:
a) mancata notifica atto presupposto b) decadenza c) prescrizione
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene il ricorso inammissibile mancando la prova della notifica del ricorso alle parti convenute Regione Calabria e Agenzia Entrate Riscossione. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015599381000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica l'intimazione di pagamento nr 09420259000151005000, relativamente alla sola cartella tassa auto 2011 contrassegnata dal nr 09420160015599381000 asseritamente notificata il 04/
10/2016,
contro
Regione Calabria e
contro
Agenzia Entrate Riscossione.
Eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta rilevando:
a) mancata notifica atto presupposto b) decadenza c) prescrizione
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene il ricorso inammissibile mancando la prova della notifica del ricorso alle parti convenute Regione Calabria e Agenzia Entrate Riscossione. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese