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Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07842/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01812 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07842/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7842 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore TO ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro la SL Roma 2, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la Regione Lazio, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 7202/2024, resa tra le parti. N. 07842/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SL Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
RI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS- hanno adito il TAR Lazio per l'accertamento del diritto del figlio minore di ricevere il trattamento ABA a carico dell'SL Roma 2, chiedendo il risarcimento del danno ingiusto cagionatogli dall'inerzia serbata dalla SL, quantificato in euro 19.780,07 e comprensivo anche del rimborso delle spese per terapia comportamentale erogate da centri privati con costi a carico dei ricorrenti.
2. Il TAR, con sentenza n. 7202/2024, ha dichiarato la cessata materia del contendere quanto al diritto all'erogazione della terapia, avendo i ricorrenti accettato la soluzione proposta dall'Amministrazione.
Quanto alla pretesa risarcitoria, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, considerata generica e priva di supporto probatorio.
Ha invece parzialmente accolto la domanda di rifusione delle spese sostenute dai genitori. In particolare, ha ritenuto che il procedimento fosse stato avviato in data 1° dicembre 2022, con la lettera di diffida inviata dai genitori alla SL, che il termine di conclusione del procedimento fosse quello generale di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 241 del 1990, e che, tuttavia, la SL fosse intervenuta solo nel marzo 2023.
Il TAR ha pertanto condannato la SL a rimborsare le spese documentate, già sostenute dai genitori, per le terapie relative al trattamento riabilitativo per i disturbi N. 07842/2024 REG.RIC.
dello spettro autistico seguito dal minore, nei limiti temporali indicati. Tali spese non sono state quantificate in sentenza.
3. Avverso la sentenza del TAR, i sig.ri -OMISSIS- hanno proposto appello.
Con un unico motivo di appello, articolato in due doglianze, viene, innanzitutto, censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'inerzia dell'SL sia decorsa solo dal 1° dicembre 2022, invece che da maggio 2015, quando per la prima volta è stata formulata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico dal
Dipartimento di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, con prescrizione di terapia riabilitativa integrata neurocognitiva, logopedica e psicomotoria. Fin da quel momento, infatti, la SL avrebbe dovuto prendere in carico il minore, assicurandogli la necessaria terapia comportamentale.
La sentenza del TAR sarebbe inoltre errata nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale danno sarebbe stato cagionato dalla mancata erogazione della terapia comportamentale nei primi anni di vita del minore, quando vi erano maggiori probabilità di miglioramenti del paziente. Si tratterebbe di un danno da perdita di chance che non può essere valutato se non in via equitativa.
4. Si è costituita la SL, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La prima censura è parzialmente fondata.
La sentenza appellata ha ritenuto che solo dopo la “diffida” del 1° dicembre 2022 la
SL sia stata posta nella condizione di procedere all'effettuazione della diagnosi da parte dell'Unità funzionale del TSMREE (Servizio Tutela Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) e alla successiva presa in carico del minore con la predisposizione del Progetto terapeutico-abilitativo-educativo.
Tuttavia, risulta pacificamente dagli atti di causa che la SL abbia preso in carico il minore fin dal 2015, dopo la prima diagnosi effettuata dal Dipartimento di N. 07842/2024 REG.RIC.
Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, erogando, tramite il centro accreditato INI Villa Dante, alcune ore settimanali di psicomotricità e di logopedia.
Nel mentre, i genitori provvedevano privatamente all'acquisto di prestazioni di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA.
Come rilevato dagli appellanti, peraltro, l'importanza di tale terapia era confermata da medici dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. In particolare una prescrizione del 17 gennaio 2020 dava indicazione di “presa in carico da parte dei servizi territoriali con avvio di terapia comportamentale a carattere intensivo specifica per i Disturbi dello
Spettro Autistico come previsto dalle linee guida ISS (2011)”.
In seguito a valutazione funzionale, il Centro INI Villa Dante proponeva alla SL una modifica nel trattamento riabilitativo del minore, sostituendo la terapia psicomotoria con una terapia cognitivo/neuropsicologica a frequenza monosettimanale.
Sennonché i genitori, al fine di ottenere il prescritto intervento comportamentale a carattere intensivo, si rivolgevano nuovamente a centri privati per far svolgere al figlio le terapie ritenute necessarie.
7. La SL, nelle proprie difese, evidenzia proprio il fatto che il minore fosse stato preso in carico fin dall'inizio e che, fino alla lettera di diffida del dicembre 2022, gli odierni appellanti non hanno mai contestato i progetti elaborati dall'equipe della SL.
Aggiunge poi che “l'equipe multidisciplinare della SL Roma2, in data 23.03.2023, sulla base dei dati acquisiti dal 2016 e della valutazione individuale del minore, ha integrato il Piano Assistenziale Individuale del piccolo TO adeguando il trattamento con terapia ABA” (pag. 4 memoria SL).
Tuttavia, l'assunto per cui avrebbero dovuto essere i genitori del minore a contestare l'insufficienza del trattamento offerto dalla SL prima della diffida non è convincente, né del resto la SL afferma chiaramente che le terapie che i genitori hanno acquistato privatamente fossero inutili o comunque non dovute. N. 07842/2024 REG.RIC.
8. Proprio perché il minore era già stato preso in carico dalla SL, su quest'ultima gravava il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica.
Per quanto riguarda i primi anni di terapia, gli appellanti non danno prova che il trattamento prescritto dai medici del SSN fosse effettivamente quello erogato privatamente e non quello garantito dalla SL. Tuttavia, quantomeno a far data dalla prescrizione dei medici del Bambino Gesù del 17 gennaio 2020, era nota la necessità di garantire una terapia comportamentale a carattere intensivo, senza che, al riguardo, fossero necessarie ulteriori sollecitazioni da parte della famiglia del minore. Gli appellanti, infatti, danno conto del fatto che tale prescrizione sia stata tempestivamente comunicata alla SL, né la circostanza è smentita dalle difese dell'Amministrazione.
Sotto il profilo dell'estensione temporale della pretesa risarcitoria, quindi, l'appello merita parziale accoglimento.
9. Al contrario, deve essere respinta la seconda doglianza concernente il risarcimento del danno non patrimoniale. Si tratta infatti di una pretesa poco circostanziata, che non
è supportata neppure da una perizia di parte volta a individuare i danni presuntivamente causati dalla mancata erogazione della terapia ritenuta corretta, tanto più che (seppure solo parzialmente) la terapia ABA è stata comunque effettuata a carico della famiglia.
10. Alla luce di quanto sopra deve essere parzialmente accolta la prima censura dell'unico motivo di appello e respinta la seconda. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR, la SL deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute e documentate dagli appellanti per le terapie erogate al minore dopo che i genitori hanno trasmesso alla stessa SL la prescrizione rilasciata dall'Ospedale
Bambino Gesù in data 17 gennaio 2020.
11. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. N. 07842/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR, condanna la SL al rimborso delle spese sostenute e documentate dagli appellanti per le terapie erogate al minore dopo che i genitori hanno trasmesso alla stessa SL la prescrizione rilasciata dall'Ospedale Bambino Gesù in data 17 gennaio 2020.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e del figlio minore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'LO, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto RI, Consigliere, Estensore N. 07842/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto RI CO D'LO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01812 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07842/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7842 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore TO ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro la SL Roma 2, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la Regione Lazio, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 7202/2024, resa tra le parti. N. 07842/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SL Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
RI e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS- hanno adito il TAR Lazio per l'accertamento del diritto del figlio minore di ricevere il trattamento ABA a carico dell'SL Roma 2, chiedendo il risarcimento del danno ingiusto cagionatogli dall'inerzia serbata dalla SL, quantificato in euro 19.780,07 e comprensivo anche del rimborso delle spese per terapia comportamentale erogate da centri privati con costi a carico dei ricorrenti.
2. Il TAR, con sentenza n. 7202/2024, ha dichiarato la cessata materia del contendere quanto al diritto all'erogazione della terapia, avendo i ricorrenti accettato la soluzione proposta dall'Amministrazione.
Quanto alla pretesa risarcitoria, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, considerata generica e priva di supporto probatorio.
Ha invece parzialmente accolto la domanda di rifusione delle spese sostenute dai genitori. In particolare, ha ritenuto che il procedimento fosse stato avviato in data 1° dicembre 2022, con la lettera di diffida inviata dai genitori alla SL, che il termine di conclusione del procedimento fosse quello generale di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 241 del 1990, e che, tuttavia, la SL fosse intervenuta solo nel marzo 2023.
Il TAR ha pertanto condannato la SL a rimborsare le spese documentate, già sostenute dai genitori, per le terapie relative al trattamento riabilitativo per i disturbi N. 07842/2024 REG.RIC.
dello spettro autistico seguito dal minore, nei limiti temporali indicati. Tali spese non sono state quantificate in sentenza.
3. Avverso la sentenza del TAR, i sig.ri -OMISSIS- hanno proposto appello.
Con un unico motivo di appello, articolato in due doglianze, viene, innanzitutto, censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'inerzia dell'SL sia decorsa solo dal 1° dicembre 2022, invece che da maggio 2015, quando per la prima volta è stata formulata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico dal
Dipartimento di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, con prescrizione di terapia riabilitativa integrata neurocognitiva, logopedica e psicomotoria. Fin da quel momento, infatti, la SL avrebbe dovuto prendere in carico il minore, assicurandogli la necessaria terapia comportamentale.
La sentenza del TAR sarebbe inoltre errata nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale danno sarebbe stato cagionato dalla mancata erogazione della terapia comportamentale nei primi anni di vita del minore, quando vi erano maggiori probabilità di miglioramenti del paziente. Si tratterebbe di un danno da perdita di chance che non può essere valutato se non in via equitativa.
4. Si è costituita la SL, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La prima censura è parzialmente fondata.
La sentenza appellata ha ritenuto che solo dopo la “diffida” del 1° dicembre 2022 la
SL sia stata posta nella condizione di procedere all'effettuazione della diagnosi da parte dell'Unità funzionale del TSMREE (Servizio Tutela Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) e alla successiva presa in carico del minore con la predisposizione del Progetto terapeutico-abilitativo-educativo.
Tuttavia, risulta pacificamente dagli atti di causa che la SL abbia preso in carico il minore fin dal 2015, dopo la prima diagnosi effettuata dal Dipartimento di N. 07842/2024 REG.RIC.
Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, erogando, tramite il centro accreditato INI Villa Dante, alcune ore settimanali di psicomotricità e di logopedia.
Nel mentre, i genitori provvedevano privatamente all'acquisto di prestazioni di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA.
Come rilevato dagli appellanti, peraltro, l'importanza di tale terapia era confermata da medici dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. In particolare una prescrizione del 17 gennaio 2020 dava indicazione di “presa in carico da parte dei servizi territoriali con avvio di terapia comportamentale a carattere intensivo specifica per i Disturbi dello
Spettro Autistico come previsto dalle linee guida ISS (2011)”.
In seguito a valutazione funzionale, il Centro INI Villa Dante proponeva alla SL una modifica nel trattamento riabilitativo del minore, sostituendo la terapia psicomotoria con una terapia cognitivo/neuropsicologica a frequenza monosettimanale.
Sennonché i genitori, al fine di ottenere il prescritto intervento comportamentale a carattere intensivo, si rivolgevano nuovamente a centri privati per far svolgere al figlio le terapie ritenute necessarie.
7. La SL, nelle proprie difese, evidenzia proprio il fatto che il minore fosse stato preso in carico fin dall'inizio e che, fino alla lettera di diffida del dicembre 2022, gli odierni appellanti non hanno mai contestato i progetti elaborati dall'equipe della SL.
Aggiunge poi che “l'equipe multidisciplinare della SL Roma2, in data 23.03.2023, sulla base dei dati acquisiti dal 2016 e della valutazione individuale del minore, ha integrato il Piano Assistenziale Individuale del piccolo TO adeguando il trattamento con terapia ABA” (pag. 4 memoria SL).
Tuttavia, l'assunto per cui avrebbero dovuto essere i genitori del minore a contestare l'insufficienza del trattamento offerto dalla SL prima della diffida non è convincente, né del resto la SL afferma chiaramente che le terapie che i genitori hanno acquistato privatamente fossero inutili o comunque non dovute. N. 07842/2024 REG.RIC.
8. Proprio perché il minore era già stato preso in carico dalla SL, su quest'ultima gravava il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica.
Per quanto riguarda i primi anni di terapia, gli appellanti non danno prova che il trattamento prescritto dai medici del SSN fosse effettivamente quello erogato privatamente e non quello garantito dalla SL. Tuttavia, quantomeno a far data dalla prescrizione dei medici del Bambino Gesù del 17 gennaio 2020, era nota la necessità di garantire una terapia comportamentale a carattere intensivo, senza che, al riguardo, fossero necessarie ulteriori sollecitazioni da parte della famiglia del minore. Gli appellanti, infatti, danno conto del fatto che tale prescrizione sia stata tempestivamente comunicata alla SL, né la circostanza è smentita dalle difese dell'Amministrazione.
Sotto il profilo dell'estensione temporale della pretesa risarcitoria, quindi, l'appello merita parziale accoglimento.
9. Al contrario, deve essere respinta la seconda doglianza concernente il risarcimento del danno non patrimoniale. Si tratta infatti di una pretesa poco circostanziata, che non
è supportata neppure da una perizia di parte volta a individuare i danni presuntivamente causati dalla mancata erogazione della terapia ritenuta corretta, tanto più che (seppure solo parzialmente) la terapia ABA è stata comunque effettuata a carico della famiglia.
10. Alla luce di quanto sopra deve essere parzialmente accolta la prima censura dell'unico motivo di appello e respinta la seconda. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR, la SL deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute e documentate dagli appellanti per le terapie erogate al minore dopo che i genitori hanno trasmesso alla stessa SL la prescrizione rilasciata dall'Ospedale
Bambino Gesù in data 17 gennaio 2020.
11. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. N. 07842/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR, condanna la SL al rimborso delle spese sostenute e documentate dagli appellanti per le terapie erogate al minore dopo che i genitori hanno trasmesso alla stessa SL la prescrizione rilasciata dall'Ospedale Bambino Gesù in data 17 gennaio 2020.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e del figlio minore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'LO, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto RI, Consigliere, Estensore N. 07842/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto RI CO D'LO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.