Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 29233
CASS
Sentenza 22 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 29233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29233
    Data del deposito : 22 maggio 2024

    Testo completo