CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
Massime • 1
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 29233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29233 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: B.F. nato al omissis !nato al omissis B.A avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 29233 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città del 21/01/2022 e - previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato ex art. 629 cod. pen., ai sensi dell'art. 669-bis cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a i B.F. nella misura di mesi sei di arresto ed euro seimila di ammenda e quella inflitta ad B.A. nella misura di mesi cinque di arresto ed euro cinquemila di ammenda, secondo quanto concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e all'esito della rinuncia ai motivi di gravame diversi, rispetto a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati - con due ricorsi distinti, entrambi a firma dell'avv. Giacomo lana - deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 157 cod. peri., in combinato disposto con gli artt. 125 cod. proc. pen. e 669-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto - in ipotesi difensiva - dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi in epoca antecedente, rispetto alla pronuncia della sentenza ora impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITO 1. Deve disporsi il parziale annullamento senza rinvio, quanto ai fatti commessi nell'anno 2017 e quanto alla recidiva ritenuta a carico di B.F. I t per il resto, il ricorso è infondato. 2. In punto di ammissibilità dell'impugnazione, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, secondo cui: «Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza». Alcuna perplessità può residuare, pertanto, in punto di ammissibilità del ricorso. 3. Giova precisare che il reato sub 1), originariamente contestato in termini di estorsione, è stato ora riqualificato ai sensi dell'art. 669-bis cod. pen. Trattasi di reato contravvenzionale di nuovo conio, introdotto nell'ordinamento ad opera 2 dell'art. 21-quater, comma 1, decreto legge 04 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2018, n. 132. Tale paradigma normativo, quindi, non è applicabile ai fatti commessi in epoca antecedente, rispetto all'intervento della novella sopra detta. Nel caso di specie, la rubrica reca la dizione - quale tempo di commissione del fatto - "nell'anno 2017 e dal marzo 2019 in permanenza"; ciò non può che comportare l'eliminazione delle condotte commesse nell'anno 2017, con l'adozione della formula di rito specificata in dispositivo. 3.1. L'elisione di una parte della contestazione complessiva, che aveva formato oggetto dell'accordo sulla pena raggiunto ex art. 599-bis cod. proc. pen., pone il tema, peraltro, della esistenza di due opzioni processuali, tra loro nettamente differenziate. Deve anzitutto valutarsi, dunque, la eventuale necessità di procedere all'annullamento della sentenza nella sua interezza, in vista di una rimodulazione del concordato ad opera della Corte territoriale;
quale scelta alternativa, deve essere presa in considerazione la possibilità - per il giudice di legittimità - di eliminare, dall'accordo complessivo, la porzione di pena afferente al tempo in cui il suddetto modello legale era inesistente, sul presupposto che tale elisione non determini una necessaria revisione dell'intero accordo. Questo collegio reputa possibile mutuare il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 02, che ha statuito quanto segue: «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite "l'aboliti° criminis", la Corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall'accordo». Non è ostativo, quindi, rispetto alla possibilità di riformulare la pena in tale situazione, il fatto che sia avulsa - dal perimetro valutativo del giudizio di legittimità - la esplicazione di un giudizio discrezionale in tema di trattamento sanzionatorio. Viene in rilievo, infatti, una possibilità di intervento pienamente rientrante nell'alveo previsionale dell'art. 619, comma 3, cod. proc. pen., che abilita appunto questa Corte a rettificare la specie o la quantità della pena, al ricorrere di determinate condizioni;
si tratta, del resto, di un intervento produttivo di effetti favorevoli per la posizione del reo(4 tn , St(6ci M 0/0c, ci& 3.2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvi , per ciò che nua inerisce alle condotte - ritenute conformi al modello legale ex art. 669-bis cod. pen. collocabili nell'anno 2017; la relativa pena, consequenzialmente, deve essere eliminata, nei termini di seguito chiariti. 4. Giova poi precisare come la pena finale, nei confronti di B.F. sia stata computata mediante un incremento sanzionatorio determinato dall'applicazione della recidiva reiterata specifica. Essendo però venuta meno - a seguito dell'introduzione dell'art. 4 legge 5 dicembre 2005, n. 251 - la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni, deve ritenersi illegittima l'applicazione del relativo aumento di pena, in caso di condanna per reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Colella, Rv. 247647; Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, Tessitore, Rv. 242439). Anche l'aumento operato a tale titolo, pertanto, dovrà essere eliminato dal complessivo trattamento sanzionatorio. A tale rettifica può provvedere direttamente la Corte di cassazione, atteso che l'esigenza di legalità della sanzione -imposta dall'art. 1 cod. pen. e presupposta dall'art. 27 Cost. - non può che esser considerata prevalere, laddove comparata all'accordo raggiunto dalle parti;
tale esigenza deve inoltre deve essere reputata preminente, anche a fronte dello stesso consenso espresso dall'imputato, a subire una pena più grave, rispetto a quella prevista dall'ordinamento (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684). 5. La difesa, infine, deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, per le ragioni già sintetizzate in parte narrativa. Si deve quindi preliminarmente precisare come, una volta eliminata la contestazione attinente ai fatti realizzati nell'anno 2017, residuino esclusivamente le condotte poste in essere - secondo la rubrica - "dal marzo 2019 in permanenza". Noto è poi che il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è pari a quattro anni ed è aumentabile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi. 5.1. Tanto premesso, oc rre allora prioritariamente determinare la natura tecnico-dogmatica delIQ azight# legale ex art. 669-bis cod. pen.; conseguentemente, sarà possibile fissarne tanto il momento consumativo, quanto la decorrenza iniziale del termine prescrizionale e, infine, verificarne l'eventuale estinzione per prescrizione, come da auspici difensivi. 5.2. Trattasi anzitutto di un reato comune, come agevolmente evincibile dall'indicazione - quale soggetto che se ne può rendere autore - del termine "chiunque"; la fattispecie, come desumibile dall'incipit testuale del dettato codicistico, riveste poi una funzione residuale, per essere essa applicabile in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi atti a integrare altra, più grave figura tipica. Si è in presenza, inoltre, di un reato "a condotta vincolata", dal momento che tale fattispecie incriminatrice non può essere realizzata mediante il compimento di qualsivoglia condotta, che si riveli idonea a cagionare un dato evento (come invece accade, nel caso di reati "a forma libera"); il paradigma normativo in esame postula, al contrario, la commissione di atti che la legge ha 4 già astrattamente descritto in maniera dettagliata (segnatamente, la norma richiama - in via alternativa - l'utilizzo di modalità vessatorie;
la simulazione di deformità o malattie;
il ricorso a mezzi fraudolenti, finalizzati a stimolare il senso di pietà nel destinatario), così tracciando preventivamente la modalità attuativa tipica. 5.3. Ritiene poi il Collegio - ad onta del richiamo al concetto di permanenza, contenuto in rubrica - che la figura tipica ex art. 669-bis cod. pen. presenti la connotazione strutturale del reato eventualmente abituale. La contravvenzione in esame, infatti, può concretarsi tanto in un fatto singolo, quanto nella reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, nel senso che - sebbene sia sufficiente a integrarlo una sola azione conforme alla descrizione normativa,-la reiterazione degli atti realizza il medesimo titolo di reato e non un reato continuato o aggravato. Non vi è dubbio, infatti, che sia sufficiente ad integrare il modello legale di cui all'art. 669-bis cod. pen. anche il compimento di una condotta unica, fra quelle alternativamente descritte dalla norma;
tale comportamento tipico può però assumere (eventualmente) la connotazione dell'abitualità, per effetto della sua reiterazione in una molteplicità di condotte di natura tra loro omogenea (già uti singuli penalmente rilevanti) e dar vita a una sola fattispecie punibile. La tipologia di reati eventualmente abituali si differenzia, in primo luogo, dai reati abituali propri - o necessariamente abituali - che si connotano perché esigono la ripetizione di più atti, ciascuno dei quali - laddove singolarmente considerato - non sia necessariamente rilevante, sotto il profilo penalistico e, comunque, non sia in grado di integrare il reato abituale. Si distingue, altresì, dal reato permanente, che a sua volta postula la ricorrenza di una condotta di carattere unitario e priva di cesure temporali, nonché la conseguente protrazione dell'offesa - e, pertanto, non la mera reiterazione della stessa, come nel reato ora in esame - entro un certo arco cronologico, per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente. 5.4. A tale excursus sistematico deve aggiungersi, secondo quanto ripetutamente chiarito da questa Corte, che anche il reato eventualmente abituale è riconducibile entro l'alveo dei reati di "durata"; in relazione a tale categoria di reati, in conseguenza, deve mutuarsi - quanto all'istituto della prescrizione - la disciplina prevista per i reati permanenti (Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, S., Rv. 251050), con la conseguenza che il dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve essere fatto coincidere con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico. In relazione alla classe dei reati eventualmente abituali, insomma, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto avente un connotato di antigiuridicità, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di 5 lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice (il dato è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità; si veda, fra tante, Sez. 3, n. 43255 del 19/09/2019, C., Rv. 277130 - 01). 5.5. Dal momento, quindi, che il reato ex art. 669-bis cod. pen. - come tutti i reati eventualmente abituali - giunge a consumazione al momento della cessazione dell'abitualità, deve farsi riferimento al compimento dell'ultimo atto della(1151"rr- a tigiuridica;
tale condotta, nel caso di specie, è da collocare - stando alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta dai Giudici di merito - entro l'anno 2020. Ciò porta a ritenere ancora non consolidato il termine quinquennale, utile ai fini dell'estinzione per prescrizione della ritenuta contravvenzione;
deve essere disatteso, pertanto, l'unico motivo sussunto nell'atto di impugnazione. 6. Assunte le sopra esposte determinazioni, è possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicare nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospetti il compimento di accertamenti di fatto, ovvero l'espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate al giudice di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253). In base a tale regola ermeneutica, si perviene alle determinazioni sanzionatorie che seguono: - la pena nei confronti di B.F. deve essere determinata in mesi tre, giorni quindici di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda, muovendo dalla pena base (individuata dalla Corte di appello di Reggio Calabria) di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, applicando l'aumento ex art. 61 n. 5 cod. pen., nella misura già individuata nella sentenza impugnata, nonché elidendo l'aumento ex art. 81 cod. pen. colà indicato;
- la pena nei confronti di B.A. deve essere determinata in mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, muovendo dalla pena base (individuata dalla Corte di appello di Reggio Calabria) di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, applicando l'incremento ex art. 61 n. 5 cod. pen., nella misura già individuata nella sentenza impugnata, nonché elidendo l'aumento ex art. 81 cod. pen. colà indicato. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con nuova determinazione delle pene inflitte ai due 6 imputati, nei termini sopra già specificati. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di reato commessi nel 2017, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e nei confronti del solo B.F. relativamente alla recidiva, che elimina e, per l'effetto, ridetermina la pena nei confronti di B.F. in mesi tre, giorni quindici di arresto ed in euro 3.500,00 di ammenda e nei confronti di B.A. l_in mesi quattro di arresto ed in euro 4.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 29233 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città del 21/01/2022 e - previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato ex art. 629 cod. pen., ai sensi dell'art. 669-bis cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a i B.F. nella misura di mesi sei di arresto ed euro seimila di ammenda e quella inflitta ad B.A. nella misura di mesi cinque di arresto ed euro cinquemila di ammenda, secondo quanto concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e all'esito della rinuncia ai motivi di gravame diversi, rispetto a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati - con due ricorsi distinti, entrambi a firma dell'avv. Giacomo lana - deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 157 cod. peri., in combinato disposto con gli artt. 125 cod. proc. pen. e 669-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto - in ipotesi difensiva - dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi in epoca antecedente, rispetto alla pronuncia della sentenza ora impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITO 1. Deve disporsi il parziale annullamento senza rinvio, quanto ai fatti commessi nell'anno 2017 e quanto alla recidiva ritenuta a carico di B.F. I t per il resto, il ricorso è infondato. 2. In punto di ammissibilità dell'impugnazione, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, secondo cui: «Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza». Alcuna perplessità può residuare, pertanto, in punto di ammissibilità del ricorso. 3. Giova precisare che il reato sub 1), originariamente contestato in termini di estorsione, è stato ora riqualificato ai sensi dell'art. 669-bis cod. pen. Trattasi di reato contravvenzionale di nuovo conio, introdotto nell'ordinamento ad opera 2 dell'art. 21-quater, comma 1, decreto legge 04 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2018, n. 132. Tale paradigma normativo, quindi, non è applicabile ai fatti commessi in epoca antecedente, rispetto all'intervento della novella sopra detta. Nel caso di specie, la rubrica reca la dizione - quale tempo di commissione del fatto - "nell'anno 2017 e dal marzo 2019 in permanenza"; ciò non può che comportare l'eliminazione delle condotte commesse nell'anno 2017, con l'adozione della formula di rito specificata in dispositivo. 3.1. L'elisione di una parte della contestazione complessiva, che aveva formato oggetto dell'accordo sulla pena raggiunto ex art. 599-bis cod. proc. pen., pone il tema, peraltro, della esistenza di due opzioni processuali, tra loro nettamente differenziate. Deve anzitutto valutarsi, dunque, la eventuale necessità di procedere all'annullamento della sentenza nella sua interezza, in vista di una rimodulazione del concordato ad opera della Corte territoriale;
quale scelta alternativa, deve essere presa in considerazione la possibilità - per il giudice di legittimità - di eliminare, dall'accordo complessivo, la porzione di pena afferente al tempo in cui il suddetto modello legale era inesistente, sul presupposto che tale elisione non determini una necessaria revisione dell'intero accordo. Questo collegio reputa possibile mutuare il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 02, che ha statuito quanto segue: «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite "l'aboliti° criminis", la Corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall'accordo». Non è ostativo, quindi, rispetto alla possibilità di riformulare la pena in tale situazione, il fatto che sia avulsa - dal perimetro valutativo del giudizio di legittimità - la esplicazione di un giudizio discrezionale in tema di trattamento sanzionatorio. Viene in rilievo, infatti, una possibilità di intervento pienamente rientrante nell'alveo previsionale dell'art. 619, comma 3, cod. proc. pen., che abilita appunto questa Corte a rettificare la specie o la quantità della pena, al ricorrere di determinate condizioni;
si tratta, del resto, di un intervento produttivo di effetti favorevoli per la posizione del reo(4 tn , St(6ci M 0/0c, ci& 3.2. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvi , per ciò che nua inerisce alle condotte - ritenute conformi al modello legale ex art. 669-bis cod. pen. collocabili nell'anno 2017; la relativa pena, consequenzialmente, deve essere eliminata, nei termini di seguito chiariti. 4. Giova poi precisare come la pena finale, nei confronti di B.F. sia stata computata mediante un incremento sanzionatorio determinato dall'applicazione della recidiva reiterata specifica. Essendo però venuta meno - a seguito dell'introduzione dell'art. 4 legge 5 dicembre 2005, n. 251 - la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni, deve ritenersi illegittima l'applicazione del relativo aumento di pena, in caso di condanna per reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Colella, Rv. 247647; Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, Tessitore, Rv. 242439). Anche l'aumento operato a tale titolo, pertanto, dovrà essere eliminato dal complessivo trattamento sanzionatorio. A tale rettifica può provvedere direttamente la Corte di cassazione, atteso che l'esigenza di legalità della sanzione -imposta dall'art. 1 cod. pen. e presupposta dall'art. 27 Cost. - non può che esser considerata prevalere, laddove comparata all'accordo raggiunto dalle parti;
tale esigenza deve inoltre deve essere reputata preminente, anche a fronte dello stesso consenso espresso dall'imputato, a subire una pena più grave, rispetto a quella prevista dall'ordinamento (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684). 5. La difesa, infine, deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, per le ragioni già sintetizzate in parte narrativa. Si deve quindi preliminarmente precisare come, una volta eliminata la contestazione attinente ai fatti realizzati nell'anno 2017, residuino esclusivamente le condotte poste in essere - secondo la rubrica - "dal marzo 2019 in permanenza". Noto è poi che il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è pari a quattro anni ed è aumentabile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi. 5.1. Tanto premesso, oc rre allora prioritariamente determinare la natura tecnico-dogmatica delIQ azight# legale ex art. 669-bis cod. pen.; conseguentemente, sarà possibile fissarne tanto il momento consumativo, quanto la decorrenza iniziale del termine prescrizionale e, infine, verificarne l'eventuale estinzione per prescrizione, come da auspici difensivi. 5.2. Trattasi anzitutto di un reato comune, come agevolmente evincibile dall'indicazione - quale soggetto che se ne può rendere autore - del termine "chiunque"; la fattispecie, come desumibile dall'incipit testuale del dettato codicistico, riveste poi una funzione residuale, per essere essa applicabile in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi atti a integrare altra, più grave figura tipica. Si è in presenza, inoltre, di un reato "a condotta vincolata", dal momento che tale fattispecie incriminatrice non può essere realizzata mediante il compimento di qualsivoglia condotta, che si riveli idonea a cagionare un dato evento (come invece accade, nel caso di reati "a forma libera"); il paradigma normativo in esame postula, al contrario, la commissione di atti che la legge ha 4 già astrattamente descritto in maniera dettagliata (segnatamente, la norma richiama - in via alternativa - l'utilizzo di modalità vessatorie;
la simulazione di deformità o malattie;
il ricorso a mezzi fraudolenti, finalizzati a stimolare il senso di pietà nel destinatario), così tracciando preventivamente la modalità attuativa tipica. 5.3. Ritiene poi il Collegio - ad onta del richiamo al concetto di permanenza, contenuto in rubrica - che la figura tipica ex art. 669-bis cod. pen. presenti la connotazione strutturale del reato eventualmente abituale. La contravvenzione in esame, infatti, può concretarsi tanto in un fatto singolo, quanto nella reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, nel senso che - sebbene sia sufficiente a integrarlo una sola azione conforme alla descrizione normativa,-la reiterazione degli atti realizza il medesimo titolo di reato e non un reato continuato o aggravato. Non vi è dubbio, infatti, che sia sufficiente ad integrare il modello legale di cui all'art. 669-bis cod. pen. anche il compimento di una condotta unica, fra quelle alternativamente descritte dalla norma;
tale comportamento tipico può però assumere (eventualmente) la connotazione dell'abitualità, per effetto della sua reiterazione in una molteplicità di condotte di natura tra loro omogenea (già uti singuli penalmente rilevanti) e dar vita a una sola fattispecie punibile. La tipologia di reati eventualmente abituali si differenzia, in primo luogo, dai reati abituali propri - o necessariamente abituali - che si connotano perché esigono la ripetizione di più atti, ciascuno dei quali - laddove singolarmente considerato - non sia necessariamente rilevante, sotto il profilo penalistico e, comunque, non sia in grado di integrare il reato abituale. Si distingue, altresì, dal reato permanente, che a sua volta postula la ricorrenza di una condotta di carattere unitario e priva di cesure temporali, nonché la conseguente protrazione dell'offesa - e, pertanto, non la mera reiterazione della stessa, come nel reato ora in esame - entro un certo arco cronologico, per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente. 5.4. A tale excursus sistematico deve aggiungersi, secondo quanto ripetutamente chiarito da questa Corte, che anche il reato eventualmente abituale è riconducibile entro l'alveo dei reati di "durata"; in relazione a tale categoria di reati, in conseguenza, deve mutuarsi - quanto all'istituto della prescrizione - la disciplina prevista per i reati permanenti (Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, S., Rv. 251050), con la conseguenza che il dies a quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, deve essere fatto coincidere con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico. In relazione alla classe dei reati eventualmente abituali, insomma, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto avente un connotato di antigiuridicità, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di 5 lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice (il dato è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità; si veda, fra tante, Sez. 3, n. 43255 del 19/09/2019, C., Rv. 277130 - 01). 5.5. Dal momento, quindi, che il reato ex art. 669-bis cod. pen. - come tutti i reati eventualmente abituali - giunge a consumazione al momento della cessazione dell'abitualità, deve farsi riferimento al compimento dell'ultimo atto della(1151"rr- a tigiuridica;
tale condotta, nel caso di specie, è da collocare - stando alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta dai Giudici di merito - entro l'anno 2020. Ciò porta a ritenere ancora non consolidato il termine quinquennale, utile ai fini dell'estinzione per prescrizione della ritenuta contravvenzione;
deve essere disatteso, pertanto, l'unico motivo sussunto nell'atto di impugnazione. 6. Assunte le sopra esposte determinazioni, è possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicare nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospetti il compimento di accertamenti di fatto, ovvero l'espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate al giudice di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253). In base a tale regola ermeneutica, si perviene alle determinazioni sanzionatorie che seguono: - la pena nei confronti di B.F. deve essere determinata in mesi tre, giorni quindici di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda, muovendo dalla pena base (individuata dalla Corte di appello di Reggio Calabria) di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, applicando l'aumento ex art. 61 n. 5 cod. pen., nella misura già individuata nella sentenza impugnata, nonché elidendo l'aumento ex art. 81 cod. pen. colà indicato;
- la pena nei confronti di B.A. deve essere determinata in mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, muovendo dalla pena base (individuata dalla Corte di appello di Reggio Calabria) di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, applicando l'incremento ex art. 61 n. 5 cod. pen., nella misura già individuata nella sentenza impugnata, nonché elidendo l'aumento ex art. 81 cod. pen. colà indicato. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con nuova determinazione delle pene inflitte ai due 6 imputati, nei termini sopra già specificati. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di reato commessi nel 2017, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e nei confronti del solo B.F. relativamente alla recidiva, che elimina e, per l'effetto, ridetermina la pena nei confronti di B.F. in mesi tre, giorni quindici di arresto ed in euro 3.500,00 di ammenda e nei confronti di B.A. l_in mesi quattro di arresto ed in euro 4.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.