Art. 20-novies. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) 1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
((2-bis.)) ((Per)) assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita':
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unita' sanitarie locali;
f) le (( istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) , limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e ((dalle societa' e dai soggetti)) di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri ((derivanti dalle)) convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ((e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,)) la medesima societa' provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo le modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , la societa' ANAS S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all' articolo 36, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 , utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ((ai sensi del medesimo articolo)) 20-octies ((...)) comma 2, lettera e), provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonche' agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all' articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura.
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
((2-bis.)) ((Per)) assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purche' siano gia' in possesso delle professionalita' necessarie per far fronte alle relative attivita':
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le societa' partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unita' sanitarie locali;
f) le (( istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) , limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2-ter. Le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e ((dalle societa' e dai soggetti)) di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri ((derivanti dalle)) convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Societa' ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ((e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,)) la medesima societa' provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo le modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , la societa' ANAS S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all' articolo 36, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 , utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. La societa' RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ((ai sensi del medesimo articolo)) 20-octies ((...)) comma 2, lettera e), provvede, in qualita' di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonche' agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all' articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura.