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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1190/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Affaccio, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Domenico Zagarella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_3
RESISTENTE e
A Controparte_3 Controparte_4
IN PERDSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE,
[...] elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, via Ungaretti, n. 4, presso lo studio dell'avv. Rossana Orecchio (PEC: che congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Arturo Email_4
ES (PEC: e MA CO (PEC: la Email_5 Email_6 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_5
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela De Paoli (PEC:
). Email_7
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/5/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249001439466000, notificata il 25.3.2024, cui sono sottese gli atti di pagamento aventi n. 13920140009337782000; 13920150004440511000; 13920150006660577000; 13920160002035026000; 13920160004819564000; 13920160005214818000; 13920160007242319000; 13920170000639504000; 13920170003970823000; 13920170003970924000; 13920170004875145000; 13920170005866912000; 13920170006396507000; 13920190003061106000; 13920190003587663000; 13920190003888604000; 13920190003888705000; 13920190004910889000; 13920190005979177000; 13920190006592674000; 13920200000303231000; 13920200000877710000; 13920200001429339000; 13920200001429440000; 13920220000477364000; 43920140000979505000; 43920150000138844000; 43920150000686736000; 43920150000773264000; 43920160000474738000; 43920160001091568000; 43920170000053183000; 43920170000711867000; 43920190000639958000; 43920190001026922000, di importo complessivamente pari a 404.572,98€. Parte ricorrente deduceva di aver avanzato richiesta di adesione alla Rottamazione ter, provvedendo ad effettuare anche i relativi pagamenti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa e ricorrendo i presupposti di legge, l'intimazione di pagamento opposta ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
2) Nel merito
- annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 139 2024 9001439466/000 notificata in data 25.3.2024 per un importo di € 404.572,98 resa da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vibo Valentia in relazione alle ivi indicate cartelle di pagamento, nonché i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione, dichiarando, conseguentemente, che niente é dovuto a fronte dei medesimi atti dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- ordinare all'Ente impositore di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla controversia in atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed CP_1 CP_6 CP_7
contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore CP_2 delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione, di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2 2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie in ragione dell'adesione alla che avrebbe dovuto escludere l'intimazione dei Parte_2 medesimi pagamenti.
3. Preliminarmente si dichiara il difetto di giurisdizione in merito agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata:
- Cartella n. 13920140009337782000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920150006660577000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA e il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160002035026000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160004819564000, il cui Ente impositore è parzialmente il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160007242319000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920170000639504000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920170004875145000, il cui Ente impositore è parzialmente il Comune di Vibo Valentia e parzialmente il Comune di Reggio Calabria;
- Cartella n. 13920170005866912000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRAP, IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920190003061106000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920190003888604000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920190004910889000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920190005979177000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920190006592674000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRAP e IVA;
- Cartella n. 13920200000877710000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF;
- Cartella n. 13920200001429339000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920200001429440000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920220000477364000, il cui Ente impositore è la Regione Calabria;
Poiché trattasi di crediti non previdenziali, si dichiara il difetto di giurisdizione.
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato l'avvenuto parziale sgravio ex lege di taluni avvisi di addebito e la parziale riscossione di talaltri, nello specifico, con riferimento agli avvisi di addebito n. 43920150000138844000,43920180000624009 e 43920190000069224. 4.1. Anche l'Ente assicurativo ha dimostrato di aver provveduto a sgravare i carichi della cartella di pagamento n. 13920150008267457.
4.2. Pertanto, per tale ragione e per tali carichi si dichiara la cessata materia del contendere.
5. L'Ente previdenziale ha, altresì, dedotto la revoca della rottamazione, preventivamente concessa a parte ricorrente, a causa del ritardato/omesso versamento degli importi programmati.
6. Dall'estratto di ruolo aggiornato, documentato dal si evince che per i crediti per CP_8
i quali risulta la giurisdizione di quest'ufficio, non vi è stata alcuna riscossione.
6.1. Da ciò discende il rigetto nel resto del ricorso e parte ricorrente è tenuta a versare quanto dovuto.
3 7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli atti aventi n. 13920140009337782000, 13920150006660577000, 13920160002035026000, 13920160004819564000, 13920160007242319000, 13920170000639504000, 13920170004875145000, 13920170005866912000, 13920190003061106000, 13920190003888604000, 13920190004910889000, 13920190005979177000, 13920190006592674000, 13920200000877710000, 13920200001429339000, 13920200001429440000, 13920220000477364000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata;
- dichiara la cessata materia del contendere per i crediti sgravati e riscossi relativamente agli avvisi di addebito n. 43920150000138844000,43920180000624009 e 43920190000069224 e alla cartella di pagamento n. 13920150008267457, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Affaccio, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Domenico Zagarella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_3
RESISTENTE e
A Controparte_3 Controparte_4
IN PERDSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE,
[...] elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, via Ungaretti, n. 4, presso lo studio dell'avv. Rossana Orecchio (PEC: che congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Arturo Email_4
ES (PEC: e MA CO (PEC: la Email_5 Email_6 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_5
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela De Paoli (PEC:
). Email_7
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/5/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249001439466000, notificata il 25.3.2024, cui sono sottese gli atti di pagamento aventi n. 13920140009337782000; 13920150004440511000; 13920150006660577000; 13920160002035026000; 13920160004819564000; 13920160005214818000; 13920160007242319000; 13920170000639504000; 13920170003970823000; 13920170003970924000; 13920170004875145000; 13920170005866912000; 13920170006396507000; 13920190003061106000; 13920190003587663000; 13920190003888604000; 13920190003888705000; 13920190004910889000; 13920190005979177000; 13920190006592674000; 13920200000303231000; 13920200000877710000; 13920200001429339000; 13920200001429440000; 13920220000477364000; 43920140000979505000; 43920150000138844000; 43920150000686736000; 43920150000773264000; 43920160000474738000; 43920160001091568000; 43920170000053183000; 43920170000711867000; 43920190000639958000; 43920190001026922000, di importo complessivamente pari a 404.572,98€. Parte ricorrente deduceva di aver avanzato richiesta di adesione alla Rottamazione ter, provvedendo ad effettuare anche i relativi pagamenti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa e ricorrendo i presupposti di legge, l'intimazione di pagamento opposta ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
2) Nel merito
- annullare e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 139 2024 9001439466/000 notificata in data 25.3.2024 per un importo di € 404.572,98 resa da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Vibo Valentia in relazione alle ivi indicate cartelle di pagamento, nonché i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione, dichiarando, conseguentemente, che niente é dovuto a fronte dei medesimi atti dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- ordinare all'Ente impositore di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa alla controversia in atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed CP_1 CP_6 CP_7
contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore CP_2 delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione, di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2 2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie in ragione dell'adesione alla che avrebbe dovuto escludere l'intimazione dei Parte_2 medesimi pagamenti.
3. Preliminarmente si dichiara il difetto di giurisdizione in merito agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata:
- Cartella n. 13920140009337782000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920150006660577000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA e il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160002035026000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160004819564000, il cui Ente impositore è parzialmente il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920160007242319000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920170000639504000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920170004875145000, il cui Ente impositore è parzialmente il Comune di Vibo Valentia e parzialmente il Comune di Reggio Calabria;
- Cartella n. 13920170005866912000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRAP, IRPEF e IVA;
- Cartella n. 13920190003061106000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920190003888604000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920190004910889000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920190005979177000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920190006592674000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRAP e IVA;
- Cartella n. 13920200000877710000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IRPEF;
- Cartella n. 13920200001429339000, il cui Ente impositore è la Direzione provinciale di Vibo Valentia, per crediti IVA;
- Cartella n. 13920200001429440000, il cui Ente impositore è il Comune di Vibo Valentia;
- Cartella n. 13920220000477364000, il cui Ente impositore è la Regione Calabria;
Poiché trattasi di crediti non previdenziali, si dichiara il difetto di giurisdizione.
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato l'avvenuto parziale sgravio ex lege di taluni avvisi di addebito e la parziale riscossione di talaltri, nello specifico, con riferimento agli avvisi di addebito n. 43920150000138844000,43920180000624009 e 43920190000069224. 4.1. Anche l'Ente assicurativo ha dimostrato di aver provveduto a sgravare i carichi della cartella di pagamento n. 13920150008267457.
4.2. Pertanto, per tale ragione e per tali carichi si dichiara la cessata materia del contendere.
5. L'Ente previdenziale ha, altresì, dedotto la revoca della rottamazione, preventivamente concessa a parte ricorrente, a causa del ritardato/omesso versamento degli importi programmati.
6. Dall'estratto di ruolo aggiornato, documentato dal si evince che per i crediti per CP_8
i quali risulta la giurisdizione di quest'ufficio, non vi è stata alcuna riscossione.
6.1. Da ciò discende il rigetto nel resto del ricorso e parte ricorrente è tenuta a versare quanto dovuto.
3 7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli atti aventi n. 13920140009337782000, 13920150006660577000, 13920160002035026000, 13920160004819564000, 13920160007242319000, 13920170000639504000, 13920170004875145000, 13920170005866912000, 13920190003061106000, 13920190003888604000, 13920190004910889000, 13920190005979177000, 13920190006592674000, 13920200000877710000, 13920200001429339000, 13920200001429440000, 13920220000477364000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata;
- dichiara la cessata materia del contendere per i crediti sgravati e riscossi relativamente agli avvisi di addebito n. 43920150000138844000,43920180000624009 e 43920190000069224 e alla cartella di pagamento n. 13920150008267457, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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