CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE MA nato il [...] avverso la sentenza del 20/06/2022 del GIUDICE DI PACE di TREVIGLIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 865 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1 n. 5440 del 18 gennaio 2022, aveva annullato precedente sentenza di condanna emessa a carico di FE AM per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, il Giudice di Pace di Treviglio ha nuovamente condannato il detto imputato per il menzionato reato. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di FE AM e denuncia, con tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. la violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non avendo spiegato il decidente le ragioni della mancata applicazione della causa di improcedibilità del reato prevista dalla detta norma;
2.2. il vizio argomentativo, avendo il Giudice di Pace omesso di rendere specifica motivazione in ordine al caso concreto;
2.3. la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, non potendosi dire integrata la fattispecie di reato contestata giacché il trattenimento dell'imputato sul Territorio Nazionale non poteva dirsi illegittimo in quanto non era stato emesso a suo carico un provvedimento che gli ingiungesse il rimpatrio volontario, come previsto dalla direttiva 2008/115/CE (entrata in vigore in data 14 gennaio 2009). 3. Con requisitoria in data 11 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del Sostituto Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC in data 28/11/2022 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico. Il Giudice di Pace ha negato all'imputato l'applicazione della causa di improcedibilità del reato non limitandosi ad affermare - come sostenuto in ricorso - che la condotta tenuta dallo straniero clandestino non era tale da integrare fatto di particolare tenuità, ma, invece, precisando che tale condotta «per natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo>> non presentava i caratteri dell'invocato istituto. Tanto dimostra che la doglianza articolata sul punto è stata formulata senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata. 2. Il secondo motivo è parimenti generico. 1 Le deduzioni cui esso è affidato sono del tutto indeterminate, non essendo dato comprendere quali sarebbero stati i decisivi elementi di fatto, non considerati dal decidente di merito, idonei a determinare un diverso esito decisorio, al cospetto, peraltro, di una motivazione sulla prova della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli rassegnata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, dopo avere affermato che la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis del d.lgs n. 286 del 1998, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 251671; conf. Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049; Sez. 1, n. 35749 del 05/07/2013, Rv. 256757), ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277920; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Rv. 256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 249472), come accaduto nel caso che occupa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle;
mende. ,.... E O u i L2,1 cc ri -,,' 1-1-; 7,.
5- Q) ‹ Così deciso il 2 dicembre 2022 < 2 O M
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 865 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1 n. 5440 del 18 gennaio 2022, aveva annullato precedente sentenza di condanna emessa a carico di FE AM per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, il Giudice di Pace di Treviglio ha nuovamente condannato il detto imputato per il menzionato reato. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di FE AM e denuncia, con tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. la violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non avendo spiegato il decidente le ragioni della mancata applicazione della causa di improcedibilità del reato prevista dalla detta norma;
2.2. il vizio argomentativo, avendo il Giudice di Pace omesso di rendere specifica motivazione in ordine al caso concreto;
2.3. la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, non potendosi dire integrata la fattispecie di reato contestata giacché il trattenimento dell'imputato sul Territorio Nazionale non poteva dirsi illegittimo in quanto non era stato emesso a suo carico un provvedimento che gli ingiungesse il rimpatrio volontario, come previsto dalla direttiva 2008/115/CE (entrata in vigore in data 14 gennaio 2009). 3. Con requisitoria in data 11 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del Sostituto Dottor Tomaso Epidendio, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC in data 28/11/2022 è stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico. Il Giudice di Pace ha negato all'imputato l'applicazione della causa di improcedibilità del reato non limitandosi ad affermare - come sostenuto in ricorso - che la condotta tenuta dallo straniero clandestino non era tale da integrare fatto di particolare tenuità, ma, invece, precisando che tale condotta «per natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo>> non presentava i caratteri dell'invocato istituto. Tanto dimostra che la doglianza articolata sul punto è stata formulata senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento della statuizione impugnata. 2. Il secondo motivo è parimenti generico. 1 Le deduzioni cui esso è affidato sono del tutto indeterminate, non essendo dato comprendere quali sarebbero stati i decisivi elementi di fatto, non considerati dal decidente di merito, idonei a determinare un diverso esito decisorio, al cospetto, peraltro, di una motivazione sulla prova della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli rassegnata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, dopo avere affermato che la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis del d.lgs n. 286 del 1998, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 251671; conf. Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049; Sez. 1, n. 35749 del 05/07/2013, Rv. 256757), ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277920; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Rv. 256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 249472), come accaduto nel caso che occupa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle;
mende. ,.... E O u i L2,1 cc ri -,,' 1-1-; 7,.
5- Q) ‹ Così deciso il 2 dicembre 2022 < 2 O M