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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera rel.
all' udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 33/2024, vertente
TRA
con avv. Maurizio Morelli, appellante Parte_1
E
in personal del legale rappresentante p.t. appellato – non costituito Controparte_1
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 566/2023 del 12/07/2023.
Conclusioni: come da scritti in atti.
FATTO E DIRITTO
Letti gli artt. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti altresì gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 Disp. Att. c.p.c.; rilevato che con ricorso proposto in data 06.01.2024 impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cassino n. 56672023, pubblicata in data 12.07.2023, che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento irrogatogli da e rigettava le Controparte_1 ulteriori domande formulate dal lavoratore, nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; considerato che all'udienza dell'8/11/2024 l'appellante compariva e chiedeva termine per depositare prova della notifica dell'atto di appello alla società datrice di lavoro e che la Corte disponeva il chiesto rinvio;
considerato che
alla successiva udienza del 18/09/2025 nessuno compariva e che anche all'udienza odierna, il cui rinvio è stato ritualmente comunicato, nessuno è comparso;
rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non 2
essendo prevista una ulteriore assegnazione di termini per la rinnovazione di un atto mai compiuto (Cass. 18.7.2018, n. 19083; Cass. 28.9.2016, n. 19191); ritenuto che conseguentemente l'appello deve essere dichiarato improcedibile;
ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. l'estinzione del giudizio n. 33/2024 e ne ordina la cancellazione dal ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Rossana Taverna Giovanna Ciardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera rel.
all' udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 33/2024, vertente
TRA
con avv. Maurizio Morelli, appellante Parte_1
E
in personal del legale rappresentante p.t. appellato – non costituito Controparte_1
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 566/2023 del 12/07/2023.
Conclusioni: come da scritti in atti.
FATTO E DIRITTO
Letti gli artt. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti altresì gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 Disp. Att. c.p.c.; rilevato che con ricorso proposto in data 06.01.2024 impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cassino n. 56672023, pubblicata in data 12.07.2023, che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento irrogatogli da e rigettava le Controparte_1 ulteriori domande formulate dal lavoratore, nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; considerato che all'udienza dell'8/11/2024 l'appellante compariva e chiedeva termine per depositare prova della notifica dell'atto di appello alla società datrice di lavoro e che la Corte disponeva il chiesto rinvio;
considerato che
alla successiva udienza del 18/09/2025 nessuno compariva e che anche all'udienza odierna, il cui rinvio è stato ritualmente comunicato, nessuno è comparso;
rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non 2
essendo prevista una ulteriore assegnazione di termini per la rinnovazione di un atto mai compiuto (Cass. 18.7.2018, n. 19083; Cass. 28.9.2016, n. 19191); ritenuto che conseguentemente l'appello deve essere dichiarato improcedibile;
ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. l'estinzione del giudizio n. 33/2024 e ne ordina la cancellazione dal ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Rossana Taverna Giovanna Ciardi