Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/03/2026, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16630/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16630 del 2022, proposto da Nordic Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, Francesco Goisis, Miriam Allena e Gaetano Iorio Fiorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutte non costituite in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore , Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, pubblicata in pari data sul sito web della medesima Regione Autonoma della Sardegna ed avente ad oggetto l'attuazione del payback ex art. 9 ter del D.L. 78/2015, con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 2.474,91 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate e, in particolare, dell'Allegato A alla medesima determinazione, recante " Elenco Quota Di Ripiano Annuale e Complessiva Per Fornitore ";
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante " Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ", nonché:
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AT AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Nordic Pharma S.r.l., con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Le Amministrazioni resistenti instavano per la reiezione del gravame.
Con proprio atto depositato nel fascicolo di causa il 5 gennaio 2026 la società ricorrente dava atto della cessata materia del contendere, come da documenti depositati il 12 dicembre 2025.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, rilevata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, ritiene che la causa vada definita con sentenza ex art. 34 comma 5 c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante la complessità delle questioni che hanno formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
AT AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AP | IT RU |
IL SEGRETARIO