TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2459/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2459/2025 promossa da:
(cod fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UE IN
e
(cod fisc. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. UE IN
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
25/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 15/07/2025, i sig.ri Controparte_1
e chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 21/11/1992 e di esser dalla loro unione rispettivamente nati, in data 11/12/1993, la figlia , in data 18/04/1997, la Per_1 figlia e, il 07/06/2003, il figlio . Per_2 Per_3
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, successivamente rinviata alla data del 2/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 25/11/2025.
.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, tutti maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale Controparte_1 Parte_1 di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 21/11/1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 509 – parte 2 – serie A – Anno
1992)
DISPONE CHE
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.Con riguardo agli aspetti economici relativi ai figli, , la maggiore, già Per_1 da tempo è economicamente autosufficiente.
di anni 27, ha terminato gli studi conseguendo la qualifica di perito Per_2 informatico. Ha avviato nelle more tra il deposito del ricorso e la trattazione della causa una collaborazione con la ma non può dirsi Controparte_2 ancora economicamente autosufficiente. Pertanto, i genitori stabiliscono che verseranno sul conto corrente intestato alla figlia la somma di € 200,00 mensili
(cento a carico di ciascun genitore).
, infine, ha un diploma conseguito presso l'istituto alberghiero e ha Per_3 lavorato come pasticcere nella forma di stage retribuito. Posto che la situazione lavorativa del ragazzo non è ancora stabile, i genitori stabiliscono che verseranno l'importo di € 200,00 mensili (cento a carico di ciascun genitore) sul conto corrente intestato a per i periodi in cui il figlio non dovesse Per_3 lavorare.
3.Con riguardo alla casa familiare sita in Via Svizzera n. 46, identificata al catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 48, particella 2451, subalterno 645,
3 categoria A/2, classe terza, vani sette, superficie catastale mq 119 rendita euro
1048,41 (l'appartamento) e particella 2451, subalterno 623, categoria C/6, classe settima, consistenza mq 18, superficie catastale mq 21, rendita euro 72,51
(l'autorimessa) i coniugi stabiliscono, nel quadro delle condizioni economiche complessive dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente cresi familiare, che la stessa verrà messa in vendita al prezzo concordato di € 400.000,00
(quattrocentomila//00). Qualora, decorso un anno dal conferimento dell'incarico alla agenzia immobiliare, l'immobile dovesse risultare invenduto le parti già da ora stabiliscono che l'immobile sarà messo in vendita ad un prezzo inferiore ossia al prezzo di € 380.000,00 (trecentottantamila//00) e comunque al prezzo che si riterrà più opportuno indicare secondo l'andamento del mercato immobiliare;
4.Con riguardo al contratto di mutuo repertorio n. 51476 raccolta n. 16.686 registrato alla Agenzia delle Entrate di Livorno in data 08/04/2008 al numero
3892 stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. dai sigg.ri
[...]
e lo stesso rimarrà cointestato e continuerà fino alla CP_1 Parte_1 vendita ad essere pagato in parti uguali dai due coniugi;
5. È intenzione delle parti, dopo informazioni assunte congiuntamente presso gli istituti bancari, operare la surroga del contratto di mutuo in modo da ottenere una rata più vantaggiosa. Anche in questo caso il mutuo rimarrà cointestato e la rata verrà pertanto pagata al 50% tra i due coniugi.
6.Il ricavato dalla vendita dell'immobile, al netto della quota di mutuo eventualmente residua, verrà suddiviso tra i due coniugi in parti uguali;
7.Il Sig. sempre fino alla vendita dell'immobile, considerato Controparte_1 il maggior reddito di cui gode e l'utilizzo della casa familiare nei periodi in cui fa rientro a Livorno, corrisponderà alla Sig.ra la somma di € Parte_1
350,00 mensili (trecentocinquanta//00) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'Iban che la sig.ra prontamente Pt_1 comunicherà;
8.I conti correnti cointestati, uno presso BNL e l'altro presso Banca Intesa San
Paolo, verranno chiusi e le parti provvederanno ad aprire un conto corrente personale ed esclusivo. I risparmi eventualmente giacenti sui due conti verranno ripartiti a metà tra i due coniugi.
9. Con riguardo alle auto si stabilisce:
-L'auto Ford Puma targata GB573W intestata a rimarrà di Parte_1 proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
L'auto Toyota CHR targata FN830HR intestata al Sig. Controparte_1 rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso;
L'auto Hyundai I10 targata DW384DD intestata alla sig.ra e in Parte_1 uso alla figlia rimarrà in uso alla figlia, previo passaggio di proprietà Per_2
e relative spese di mantenimento dell'auto a carico della figlia;
4 L'auto Kia Rio targata FE037KB intestata alla Sig.ra e in uso al Parte_1 figlio rimarrà in uso al figlio previo passaggio di proprietà e relative Per_3 spese di mantenimento dell'auto a carico del figlio al compimento del Per_3 ventiseiesimo anno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2459/2025 promossa da:
(cod fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UE IN
e
(cod fisc. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. UE IN
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
25/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 15/07/2025, i sig.ri Controparte_1
e chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 21/11/1992 e di esser dalla loro unione rispettivamente nati, in data 11/12/1993, la figlia , in data 18/04/1997, la Per_1 figlia e, il 07/06/2003, il figlio . Per_2 Per_3
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, successivamente rinviata alla data del 2/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 25/11/2025.
.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, tutti maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale Controparte_1 Parte_1 di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 21/11/1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 509 – parte 2 – serie A – Anno
1992)
DISPONE CHE
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.Con riguardo agli aspetti economici relativi ai figli, , la maggiore, già Per_1 da tempo è economicamente autosufficiente.
di anni 27, ha terminato gli studi conseguendo la qualifica di perito Per_2 informatico. Ha avviato nelle more tra il deposito del ricorso e la trattazione della causa una collaborazione con la ma non può dirsi Controparte_2 ancora economicamente autosufficiente. Pertanto, i genitori stabiliscono che verseranno sul conto corrente intestato alla figlia la somma di € 200,00 mensili
(cento a carico di ciascun genitore).
, infine, ha un diploma conseguito presso l'istituto alberghiero e ha Per_3 lavorato come pasticcere nella forma di stage retribuito. Posto che la situazione lavorativa del ragazzo non è ancora stabile, i genitori stabiliscono che verseranno l'importo di € 200,00 mensili (cento a carico di ciascun genitore) sul conto corrente intestato a per i periodi in cui il figlio non dovesse Per_3 lavorare.
3.Con riguardo alla casa familiare sita in Via Svizzera n. 46, identificata al catasto dei fabbricati di Livorno al foglio 48, particella 2451, subalterno 645,
3 categoria A/2, classe terza, vani sette, superficie catastale mq 119 rendita euro
1048,41 (l'appartamento) e particella 2451, subalterno 623, categoria C/6, classe settima, consistenza mq 18, superficie catastale mq 21, rendita euro 72,51
(l'autorimessa) i coniugi stabiliscono, nel quadro delle condizioni economiche complessive dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente cresi familiare, che la stessa verrà messa in vendita al prezzo concordato di € 400.000,00
(quattrocentomila//00). Qualora, decorso un anno dal conferimento dell'incarico alla agenzia immobiliare, l'immobile dovesse risultare invenduto le parti già da ora stabiliscono che l'immobile sarà messo in vendita ad un prezzo inferiore ossia al prezzo di € 380.000,00 (trecentottantamila//00) e comunque al prezzo che si riterrà più opportuno indicare secondo l'andamento del mercato immobiliare;
4.Con riguardo al contratto di mutuo repertorio n. 51476 raccolta n. 16.686 registrato alla Agenzia delle Entrate di Livorno in data 08/04/2008 al numero
3892 stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. dai sigg.ri
[...]
e lo stesso rimarrà cointestato e continuerà fino alla CP_1 Parte_1 vendita ad essere pagato in parti uguali dai due coniugi;
5. È intenzione delle parti, dopo informazioni assunte congiuntamente presso gli istituti bancari, operare la surroga del contratto di mutuo in modo da ottenere una rata più vantaggiosa. Anche in questo caso il mutuo rimarrà cointestato e la rata verrà pertanto pagata al 50% tra i due coniugi.
6.Il ricavato dalla vendita dell'immobile, al netto della quota di mutuo eventualmente residua, verrà suddiviso tra i due coniugi in parti uguali;
7.Il Sig. sempre fino alla vendita dell'immobile, considerato Controparte_1 il maggior reddito di cui gode e l'utilizzo della casa familiare nei periodi in cui fa rientro a Livorno, corrisponderà alla Sig.ra la somma di € Parte_1
350,00 mensili (trecentocinquanta//00) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'Iban che la sig.ra prontamente Pt_1 comunicherà;
8.I conti correnti cointestati, uno presso BNL e l'altro presso Banca Intesa San
Paolo, verranno chiusi e le parti provvederanno ad aprire un conto corrente personale ed esclusivo. I risparmi eventualmente giacenti sui due conti verranno ripartiti a metà tra i due coniugi.
9. Con riguardo alle auto si stabilisce:
-L'auto Ford Puma targata GB573W intestata a rimarrà di Parte_1 proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
L'auto Toyota CHR targata FN830HR intestata al Sig. Controparte_1 rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso;
L'auto Hyundai I10 targata DW384DD intestata alla sig.ra e in Parte_1 uso alla figlia rimarrà in uso alla figlia, previo passaggio di proprietà Per_2
e relative spese di mantenimento dell'auto a carico della figlia;
4 L'auto Kia Rio targata FE037KB intestata alla Sig.ra e in uso al Parte_1 figlio rimarrà in uso al figlio previo passaggio di proprietà e relative Per_3 spese di mantenimento dell'auto a carico del figlio al compimento del Per_3 ventiseiesimo anno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5