Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Cooperativa Cofruits, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati GI Gerbi e Andrea Gino Giunti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Gino Giunti in Saint Christophe, Loc. La Maladiere n. 90 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvandreaginogiunti@puntopec.it;
contro
Comune di Pont Saint Martin, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it;
per l'annullamento
“A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale 25 febbraio 2025 prot. n. UT/2271, ricevuto il 25 febbraio 2025,
avente ad oggetto
“ diniego all'accoglimento della domanda di approvazione del PUD di iniziativa privata ” presentata in data 10/11 giugno 2024.
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 luglio 2025:
del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale 25 febbraio 2025 prot. n. UT/2271, ricevuto il 25 febbraio 2025,
avente ad oggetto
“ diniego all'accoglimento della domanda di approvazione del PUD di iniziativa privata ” presentata in data 10/11 giugno 2024”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pont Saint Martin;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GI US ON TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 4 aprile 2025, la società cooperativa Cofruits ha rappresentato quanto segue.
Con l'istanza presentata il 10/11 giugno 2024 la ricorrente ha chiesto al Comune di Pont Saint Martin di approvare un piano urbanistico di dettaglio (PUD) che prevedeva, su un'area di mq 1954 in zona B, sotto-zona Ba10 del locale piano regolatore generale, un edificio con destinazione commerciale di un piano fuori terra e con locali interrati destinati a magazzino e ad accessori.
Con la nota I agosto 2024 il Comune resistente ha comunicato l'avvio del procedimento e ha reso noto che, a seguito di pre-istruttoria, la documentazione presentata “non risulta conforme alla normativa edilizio-urbanistica vigente”; l'atto conteneva due richieste di chiarimenti, segnalava un ritenuto errore nel calcolo della superficie utile agibile (SUA) di progetto (nella quale non sarebbero state conteggiate le aree interrate) e una ritenuta contraddizione circa la superficie di ogni posto-auto e, infine, elencava dieci documenti la cui produzione veniva chiesta ad integrazione.
La società ha provveduto il 20/23 settembre 2024 e ha presentato quanto richiesto, tra l'altro, producendo una nuova relazione tecnica; un ulteriore atto (relativo alla acquisizione di un appezzamento incluso nel progetto ma che apparteneva a terzi) è stato presentato il 10/11 ottobre 2024.
Il 4 novembre 2024 il Comune ha notificato i motivi ritenuti ostativi all'ammissibilità del PUD “in quanto le superfici accessorie, ed in particolare i magazzini, le celle frigo ed i servizi igienici/spogliatoi del piano interrato devono essere computate nella superficie utile agibile (SUA), ai sensi del capitolo 1, paragrafo g), punto 2, dell'Allegato A alla D.G.R. 571/99”; richiamata la relazione tecnica prodotta dalla deducente (nella quale era stata invocata la disciplina dettata dall'art. 46, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore), la nota comunale ha precisato che “analizzando lo stesso [articolo] non risulta chiaro il motivo dell'esclusione dal calcolo”. Ulteriore (e seconda) ragione ostativa è stata individuata nel ritenuto “mancato rispetto dell'art. 24 del Regolamento Edilizio in quanto non vi sono i 3 metri di corsia per i posteggi in fila indiana dell'interrato e non vi è la larghezza minima di 4.50 metri per la rampa a doppio senso di marcia di accesso all'interno”.
La società ricorrente, con atto protocollato il 13 novembre 2024, ha controdedotto ai due motivi ostativi nonché ai rilievi critici formulati dalla commissione edilizia, che pur non erano stati dal Dirigente condivisi né sussunti come motivi ostativi all’ammissibilità del PUD.
Trascorsi otto mesi dalla presentazione dell'istanza, la società ricorrente ha sollecitato la conclusione del sub-procedimento di valutazione di ammissibilità del PUD; il Comune ha allora comunicato il provvedimento impugnato con il quale (“SENTITA l'Amministrazione comunale riguardo alla possibilità di interpretare le vigenti NTA del PRGC in merito alla parola “emergente” di cui (al)l'art. 46, comma 5, delle suddette NTA”) ha dichiarato inammissibile il PUD, come da art. 49, comma 3, della legge regionale n. 11/1998 ripetendo, con una marginale differenza, i due motivi indicati in precedenza come ostativi (non ha confermato la mancata larghezza della corsia per i posteggi in fila indiana).
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dunque proposto la domanda in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Pont Saint Martin eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
3. Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 14 luglio 2025, la società, dopo aver richiamato in sintesi il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato di aver avuto notizia di una consulenza legale che sarebbe stata chiesta dall’Amministrazione comunale resistente relativamente alla pratica de qua e di aver, pertanto, presentato istanza di accesso agli atti, riscontrata in data 19 giugno 2025, con trasmissione della richiesta di parere al prof. AR LO formulata in data 3 gennaio 2025 e del parere legale reso il 13 gennaio 2025.
Per la società ricorrente dalla conoscenza di tali atti sono emersi ulteriori vizi del gravato provvedimento di diniego che sono stati denunciati con il detto mezzo di gravame.
4. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e corredo documentale.
5. All’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, presenti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società cooperativa Cofruits ha affidato i ricorsi - introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti - alle seguenti censure, così sintetizzabili:
- con il primo motivo (del ricorso introduttivo) ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 L.R. V. di A. 6 agosto 2007 n. 19. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione .
Per l’esponente, il provvedimento avversato è illegittimo innanzi tutto perché richiama bensì “ le osservazioni pervenute in risposta alla comunicazione di motivi ostativi ” (che dichiara “ VISTE ”) ma non si sofferma né per dare conto non solo di averle “viste” e, in particolare, di averle esaminate né delle ragioni (sia pure sintetiche) per le quali esse non hanno indotto l'organo a mutare avviso.
La deducente lamenta dunque che non può ritenersi conforme alla lettera della legge e alla ratio stessa dell'istituto che l'Amministrazione possa provvedere senza in alcun modo dare conto, quanto meno, di aver valutato le osservazioni e delle ragioni del loro rigetto, in particolare allorché, come nel caso di specie, le osservazioni abbiano introdotto elementi valutativi del tutto nuovi (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato la normativa sul punto ed il relativo corredo giurisprudenziale).
Inoltre, per la parte ricorrente, la determinazione di inammissibilità del PUD è illegittima (ancora per difetto di istruttoria e di motivazione) anche perché in essa si legge che il responsabile dell'Area competente ha sentito “ l'Amministrazione comunale riguardo la possibilità di interpretare le vigenti NTA del PRGC in merito alla parola "emergente" di cui (al)l'art. 46, comma 5, delle suddette NTA ”: orbene, osserva la deducente, preso atto che nessuna richiesta di parere è stata richiamata, né lo è stato alcun parere che sia stato acquisito, resta la confessione di una incertezza che il dirigente ha avuto su una questione giuridica fondamentale (il significato e la portata dell'aggettivo “emergente” utilizzato nell'art. 46, comma 5, delle N. di A., del PRG) e che il provvedimento impugnato non reca alcuna esplicitazione delle ragioni per cui “emergenti” avrebbe un significato diverso da quello all'aggettivo attribuito con le osservazioni;
- con il secondo motivo (del ricorso introduttivo) ha dedotto - con riguardo al primo motivo del diniego impugnato ( le superfici accessorie devono essere computate nella SUA ) - i vizi di Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 3, L.R. di V. di A. n. 11/1998. Violazione e falsa applicazione del § G, n. 2, Capitolo, I Allegato A alla D.C.R. 24 marzo 1999 n. 517 (in B.U. suppl. ord. n. 28 del 22 giugno 1999). Violazione dell'art. 46, N. di A. del PRG - Tabella B1.
Per la parte ricorrente, nel definire la SUA (superficie utile agibile) le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/1998, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 517/1999, vi includono la superficie di pavimento dei locali destinati a funzioni non residenziali nonché “locali accessori qualora non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari”; il PRG di Pont Saint Martin, all'art. 46, comma 5, delle norme di attuazione, dispone che “ la Sur ammessa è quella emergente secondo le modalità indicate nel Regolamento edilizio ” (approvato dalla Giunta regionale il 24 luglio 2000, trattandosi di un rinvio materiale o recettizio e non di un rinvio formale o dinamico).
L'art. 20 del richiamato regolamento edilizio conosce il significato dell'aggettivo “ emergente ” e sub A.2 specifica “ emergente dal suolo ” mentre sub B.3, con riguardo ai volumi tecnici, considera anche quelli “ emergenti dalla copertura del fabbricato ”, e ancora sub C.b14 e 15 (con riguardo al volume) specifica “ anche se interrati ”, “ fuori terra (…) emergenti del suolo ” e “ emergenti dal terreno ”. In conclusione, per la società ricorrente, “emergente è ciò che sta sopra” e non è possibile dubitare che il PRG di Pont Saint Martin, dove ha fatto riferimento alla superficie “emergente”, ha inteso riferirsi a una nozione di inequivoco significato;
- con il terzo motivo (del ricorso introduttivo) ha dedotto - con riguardo al secondo motivo del censurato diniego (mancato rispetto dell'art. 24 del R.E. in vigore) - i vizi di Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del R.E.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 della L.R. V. di A. n. 11/1998. Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposto e sviamento. Violazione del principio di non aggravamento (e dell'art. 2 L.R. n. 19/2007). Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà intrinseca .
Per l'interessata il provvedimento impugnato è illegittimo ove adduce la contrarietà del progetto del PUD all'art. 24 del R.E. unicamente per mancato rispetto della larghezza minima di m. 4,50 per la rampa a doppio senso di marcia di accesso all'interrato, posto che la norma riguarda unicamente “ parcheggi/autorimesse > a 9 posti auto ” mentre il PUD prevede un parcheggio per 7 posti auto.
In particolare, osserva l’esponente, la mantenuta contestazione relativa all'ampiezza della rampa di accesso a doppio senso viola la norma sia perché essa sarebbe stata inapplicabile anche se i posti auto fossero stati 9 sia, ancor più, perché i posti auto erano stati ridotti a 7.
Peraltro, aggiunge la parte ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità di un progetto di PUD per contrasto con una simile, puntale, norma finisce per confondere e, inammissibilmente, anticipare alla valutazione urbanistica, ogni verifica di conformità che l'ordinamento rimette alla successiva fase della progettazione edilizia;
- infine, con l’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti, ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Omessa considerazione di parere acquisito. Contraddittorietà. Illogicità .
Dopo aver ribadito che la disciplina di PRG esclude dal calcolo delle superfici ogni superficie interrata (non emergente), la società ricorrente ha rilevato che dai documenti conosciuti a seguito dell’ottenuto accesso agli atti risulta che il Comune di Pont Saint Martin, prima di provvedere, aveva chiesto un parere sul punto al prof. LO, parere che è stato reso in senso favorevole alla tesi della società e del quale l’Amministrazione non ha tenuto alcun conto e che neppure ha menzionato nel provvedimento conclusivo del procedimento. In particolare, osserva la deducente, con il parere 13 gennaio 2025 il prof. LO, dopo aver ricordato che “ l’Amministrazione pubblica può deliberare atti di interpretazione autentica con riferimento ai provvedimenti già assunti ”, si è espresso nel senso che “ la proposta formulata, secondo la quale la superficie emergente è quella che emerge dal suolo mi pare tra l’altro la più lessicalmente corretta, poiché altrimenti l’espressione sarebbe sostanzialmente priva di senso se volesse dire che la SUR ammessa è quella risultante dal regolamento edilizio ”.
Per la deducente è evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà intrinseca con gli atti dell’istruttoria e per difetto di istruttoria e di motivazione posto che il parere del prof. LO nemmeno è citato nel provvedimento di diniego, mentre il Comune, una volta acquisito lo stesso, poteva bensì da esso discostarsi ma non poteva non tenerne conto ed era tenuto, quanto meno, ad indicare le ragioni giuridiche per le quali ha provveduto in senso opposto a quello indicato dal proprio consulente.
Infine, per l’esponente, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e l'illogicità sono tanto più gravi se si considera che nella richiesta di parere legale il dirigente competente aveva dato conto del fatto che anche l’Amministrazione comunale riteneva corretta l’interpretazione per cui “ la parola emergente sia riferita all’emergenza dal suolo ”; in conclusione, il cambiamento di opinione/interpretazione è inspiegabile ed è rimasto inspiegato.
2. Il Comune resistente ha contrastato i motivi di ricorso articolati e la domanda di annullamento proposta dalla parte ricorrente.
3. I ricorsi - introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti - proposti non possono essere accolti.
3.1. Occorre premettere che l’avversato provvedimento di diniego si fonda sulle seguenti (autonome) rationes decidendi :
- le superfici accessorie, ed in particolare i magazzini, le celle frigo ed i servizi igienici/spogliatoi, del piano interrato devono essere computate nella superficie utile agibile (SUA), ai sensi del capitolo 1, paragrafo g), punto 2, dell'allegato A alla D.G.R. 571/99 ;
- mancato rispetto dell'art. 24 del Regolamento Edilizio, in quanto non vi è la larghezza minima di 4,50 metri per la rampa a doppio senso di marcia di accesso all'interno .
3.2. Il primo motivo del ricorso introduttivo si rivela infondato.
Assume rilievo dirimente il principio per cui il dovere della P.A. di esaminare le osservazioni prodotte dall'interessato in sede procedimentale non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2025, n. 2223).
Inoltre, la doverosa valutazione degli apporti infraprocedimentali risente della natura degli stessi, ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'amministrazione ribadisca il proprio intendimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8180), come nel caso in esame.
A ciò va aggiunto che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso da consolidata e condivisa giurisprudenza secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Cost. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2025, n. 7993), e ciò è riscontrabile nella vicenda che occupa.
Inoltre, dalla locuzione “ SENTITA l’Amministrazione comunale riguardo la possibilità di interpretare le vigenti NTA del PRGC in merito alla parola “emergente” di cui all’art. 46 comma 5 delle NTA ”, anche laddove palesasse – come sostiene la deducente – la sussistenza di un’incertezza interpretativa in capo al Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale su una questione giuridica, non discende la conseguenza viziante affermata. Infatti, da un lato, nessun’interpretazione diversa da quella assunta nel provvedimento è stata espressa da altri organi, anche elettivi, dell'Ente ed è stata acquisita dallo stesso Responsabile e, dall’altro, la prima ratio decidendi opposta è fondata sul capitolo 1, paragrafo g), punto 2, dell'allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 517/1999. Ciò evidenzia che il Responsabile dell’Ufficio tecnico ha ritenuto che la tesi patrocinata dalla parte ricorrente (circa l’interpretazione anelata dell’art. 46, comma 5, delle NTA) non fosse meritevole di accoglimento.
3.3. Anche il secondo motivo del ricorso introduttivo è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che il provvedimento di diniego avversato non è stato motivato, quanto alla prima ratio decidendi ostativa, basandosi sulla disposizione dell’art. 46, comma 5, delle NTA.
Invero, poiché per l’art. 74 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Pont Saint Martin “ I parametri urbanistici indicati nelle presenti NTA corrispondono agli indici urbanistici definiti dalla Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A […]” e, per l’art. 20 del regolamento edilizio, “ Le definizioni delle superfici lorde e utili, nonché dei volumi e delle densità fondiarie sono quelle stabilite dalla normativa vigente ”, ovvero, come precisa la correlata nota 40, dalla “ DGR n. 517/XI del 24 marzo 1999 ”, la determinazione sfavorevole avversata si fonda sul capitolo 1, paragrafo g) Superfici utili, punto 2, dell'Allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 517/1999.
In base a tale atto, le superfici accessorie (magazzini, celle frigo e servizi igienici/spogliatoi) del piano interrato devono essere computate nella superficie utile agibile (SUA), perché in tale superficie devono conteggiati anche i “ locali accessori qualora non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari ”. La superficie utile agibile, a sua volta, altro non rappresenta che la misura ottenuta per sottrazione dalla “Superficie lorda di un immobile” che dal capitolo 1, paragrafo f), punto 2, della menzionata deliberazione regionale è definita “ la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro e fuori terra, compreso il sottotetto utilizzabile ”.
Alla luce di quanto sopra, una fondamentale esigenza di coerenza – derivante dalla lettura coordinata delle sopra citate previsioni - impone di conteggiare nella SUA-Superficie utile agibile anche i locali accessori (qualora non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari), interrati o meno.
Fermo quanto sopra, ex se idoneo a ritenere infondata la censura articolata dalla parte ricorrente, dall’art. 46, comma 5, delle NTA non si può ricavare la lettura interpretativa – sostenuta dalla deducente che isola il sintagma dal contesto normativo in cui è inserito - secondo cui la locuzione La Sur ammessa è quella emergente secondo le modalità indicate dal Regolamento edilizio deve essere intesa come “ emergente dal suolo ” (donde la conclusione di escludere dal computo della SUA-Superficie utile agibile le superfici accessorie interrate), in quanto “ emergente ” deve essere interpretato, in detta locuzione, come sinonimo di “ risultante ”, “ derivante ”.
Peraltro, appare poco appropriato riferire il concetto di “ emergente dal suolo ” alla superficie posto che, sul pianto tecnico, “ emergente ” è concetto di regola riferito alla cubatura (cfr. art. 15 delle NTA: “ volumetria emergente dal terreno ”).
Infine va osservato che se, come sostiene la parte ricorrente, la locuzione in questione rinviasse al concetto di superficie emergente dal terreno o dal suolo dovrebbe trovarsi una definizione di “superficie emergente” (e del suo opposto, “superficie non emergente”), mentre nessuna espressa disposizione della delibera regionale, del regolamento o delle N.T.A. è stata evocata in tal senso dalla società ricorrente.
3.4. Il Collegio ritiene, inoltre, infondato il motivo articolato con il ricorso per motivi aggiunti.
Invero, la richiesta avanzata al prof. LO dall’Amministrazione comunale resistente - al fine di dirimere un dubbio interpretativo - in data 3 gennaio 2025 ha ad oggetto un parere legale.
Se è ben vero che, per costante orientamento interpretativo, l’amministrazione che ha richiesto e ottenuto un parere, sia pure solo facoltativo, non può adottare determinazioni in contrasto con l'avviso dell'organo consultato senza esternare, mediante congrua motivazione, le ragioni che la inducono a disattendere le considerazioni e le conclusioni contenute nel parere medesimo, nel caso in esame non sono assimilabili, quanto a valore ed effetti giuridici, il parere fornito da un organo consultivo a ciò deputato, con competenze legislativamente previste, e quello pro veritate reso da un professionista esperto (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1803).
Appare evidente, invero, che il parere legale richiesto ha il valore di un mero apporto conoscitivo, non vincolante per l’amministrazione richiedente e che la stessa amministrazione neppure era tenuta a richiamare (esternando, con congrua motivazione, le ragioni per le quali riteneva di disattenderne le conclusioni), stante la ricordata ontologica diversità fra parere fornito da un organo consultivo e parere pro veritate .
3.5. L’infondatezza delle censure articolate avverso la prima - autonoma - ratio decidendi idonea a giustificare il diniego opposto all’istanza di approvazione del PUD (cfr. supra , punto 3.3. in Diritto) rende superfluo l’esame del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale è stata contestata l’ulteriore ratio decidendi del contestato diniego, fondata sul mancato rispetto dell'art. 24 del regolamento edilizio, in quanto non vi è la larghezza minima di 4,50 metri per la rampa a doppio senso di marcia di accesso all'interno.
Invero, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, come nel caso in esame, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9259; Cons. Stato, sez. VII, 31 ottobre 2025, n. 8491; Cons. Stato, sez. VII, 27 ottobre 2025, n. 8300).
4. In conclusione, in ragione di quanto sopra evidenziato il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
5. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US MO, Presidente
GI US ON TO, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US ON TO | US MO |
IL SEGRETARIO