Art. 15. Norme applicabili
Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purche' non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.
Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purche' non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.