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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2476/2024 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Fabio Martone, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Fabio Martone, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che da tale unione è nata (n. 20/9/2019) e che in virtù dello stato di reciproca insofferenza creatosi tra Persona_1
di loro addivenivano, nel dicembre 2020, alla decisione di interrompere la convivenza di fatto, hanno proposto ricorso congiunto per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale p. 1/6 sulla figlia, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte. In particolare, hanno concordato i seguenti patti contenuti nell'accordo da loro debitamente sottoscritto:
- la figlia minore di quattro anni, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con l'impegno da parte loro di educarla ed istruirla;
gli stessi, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla bambina;
- circa la collocazione della minore, si stabilisce d'intesa che vivrà -alle condizioni Persona_1
di cui appresso prevalentemente con la madre ( cosa già in essere sin dalla rottura Parte_1
della convivenza fra genitori), con conseguente residenza privilegiata presso la stessa nella ex casa familiare sita in Ponte nell'immobile di proprietà della che rimarrà così nella disponibilità Pt_1
di quest'ultima e della figlia , unitamente alla mobilia, suppellettili, etc. ed ai beni tutti ivi Per_1
presenti tra l'altro di esclusiva proprietà della In ordine agli effetti e beni personali di Pt_1
ancora presenti nella ex casa familiare, quest'ultimo si obbliga a prelevarli entro e Controparte_1
non oltre il 30 settembre 2024, liberando, qualora ciò non avvenisse nei tempi concordati, Pt_1
da ogni responsabilità e/o obbligo di custodia al riguardo;
[...]
- entrambi i genitori saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno e, a tal fine, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità valida per l'espatrio, o del passaporto, rilasciano sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo, consentendo l'iscrizione della figlia minore sul proprio documento ovvero impegnandosi a Persona_1
munirla d'idoneo e valido documento per eventuali viaggi all'estero;
- la minore potrà viaggiare e/o spostarsi con ciascun genitore, nell'ambito del territorio italiano (al di fuori dei propri luoghi abituali), previa comunicazione all'altro genitore, mentre si potrà recare all'estero solo previo ed espresso accordo dei genitori;
- stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.cc., sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto eventuale cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, ed alla salute della minore (scuola, sport, tempo libero etc.) e, più in generale, ad ogni spetto relativo alla vita della stessa, dovrà essere presa di comune accordo tra essi genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche ad essa inerenti. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dal
Giudice;
- limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in p. 2/6 relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito;
- le parti, inoltre, concordemente stabiliscono le seguenti condizioni inerenti il diritto di visita del padre nei confronti della figlia, tenuto conto degli impegni lavorativi dello stesso nonché di quelli scolastici e ricreativi della minore: salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni durante la settimana, dall'uscita di scuola (periodo non scolastico dalle ore 9) sino alle ore 20 nel periodo scolastico ed alle ore 21 nel periodo non scolastico, nonché due weekend al mese alternati dal sabato alle ore 18 sino alla domenica alle ore 18 (con pernottamento della minore presso il padre), sempre nel rispetto e tenendo conto in merito della volontà della piccola;
Per_1
l'indicazione degli specifici giorni di visita e dei weekend di spettanza del padre dovrà avvenire ogni due settimane, entro e non oltre il venerdì della settimana precedente, salvo eventuale reperibilità lavorativa di allorquando lo stesso sarà costretto a recarsi a lavoro e potrà Controparte_1
recuperare la visita non effettuata, in altra data da stabilirsi d'intesa con la ex compagna nel medesimo mese di riferimento. Tuttavia ad oggi, essendo problematico per motivi lavorativi l'indicazione quindicinale dei giorni esatti di visita del padre, si stabilisce, fintanto che l Per_1
svolgerà l'attuale lavoro, che indicazione degli specifici giorni di visita e del weekend di spettanza avverrà settimanalmente, ovverosia entro e non oltre il sabato del fine settimana precedente per la settimana successiva;
nel momento in cui dovesse svolgere un'attività lavorativa Controparte_1
diversa, con maggiore stabilità e certezza dei giorni di lavoro, tornerà ad essere vigente l'indicazione quindicinale di cui sopra già illustrata;
- durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il Per_1
25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro, salvo negli altri giorni di vacanze natalizie la vigenza dell'ordinario diritto di visita;
tale sistema alternativo è di comune accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al quale, starà, in modo Per_1
alternato, il sabato precedente alla Domenica delle Palme con un genitore e la Domenica delle Palme con l'altro, poi la Domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì di Pasquetta invece con l'altro genitore, salvo nei restanti altri giorni la vigenza dell'ordinario diritto di visita concordato;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà nel periodo giugno-settembre di ogni anno, due settimane, anche non continuative, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordate preventivamente tra gli stessi in relazione alle esigenze dei minori nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro, dandone preavviso entro il 31 maggio di ogni anno;
in relazione alle singole festività rosse previste dal calendario (25 aprile,1 maggio, 2 giugno,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre etc.),la p. 3/6 bambina trascorrerà le ricorrenze alternate (es. 25 aprile con madre, 1 maggio con il padre, e così via) per l'intera giornata, seguendo annualmente il criterio dell'alternanza, con orario 10-20; in caso di coincidenza tra festività e diritto di visita del padre, prevarrà la turnazione prevista per la festività, con diritto del padre di recuperare (anticipandola o posticipandola) la eventuale visita persa in altro giorno durante lo stesso mese, da ricordarsi;
- possibilità per ciascun genitore di festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà (per e quella della mamma (per , unitamente alle Controparte_1 Parte_1
ricorrenze ed agli anniversari propri e dei familiari, con la figlia minore. Circa il compleanno ed onomastico di , invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata separatamente a Per_1
pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti anche circa la possibilità di festeggiare insieme. In caso di altre festività e/o ricorrenze familiari di un genitore (es. matrimoni, battesimi, etc.) anche coincidenti con i giorni del diritto di visita di Controparte_1
quest'ultimo potrà tenere con sé la minore e l'eventuale visita, conseguentemente non effettuata dal padre, verrà, di comune accordo tra le parti, opportunamente anticipata o posticipata. Qualora il padre, per suoi indilazionabili motivi personali e /o di lavoro, venisse a trovarsi nella condizione di non poter esercitare il proprio diritto di visita, secondo le modalità sopra previste, sarà tenuto ad avvisare con un congruo preavviso di almeno due giorni e sarà in facoltà dello stesso Parte_1
recuperare, entro il mese di riferimento, le visite non effettuate, esercitando il relativo diritto in altri giorni da concordare con l'altro genitore. Le parti precisano che ad accompagnare e/o prelevare a /da scuola potranno provvedere i nonni paterni e materni, in sostituzione, Per_1
rispettivamente, della mamma e del papà, rilasciando così, sin da ora, apposita delega. Durante i rispettivi giorni di visita, il padre avrà l'onere, nel periodo scolastico, se la bambina non avrà prima già provveduto, di far eseguire ad i compiti assegnati dagli insegnanti, prima che rientri Per_1
presso l'abitazione materna. Entrambe le parti potranno recarsi presso le rispettive abitazioni soltanto su richiesta della figlia per necessità inerenti alla vita della stessa, previo, tuttavia,
l'indispensabile consenso, da parte del genitore destinatario della visita, al relativo accesso dell'altro nella propria abitazione. Consenso da manifestare in modo espresso ed a seguito di preventiva comunicazione a mezzo sms ovvero messaggio via whatsapp;
- in ordine al pernottamento, si stabilisce che bisognerà tenere, in ogni caso, come suddetto, in debito conto della volontà della minore in merito. In ogni caso, le parti potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione della figlia minore, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia,
p. 4/6 che le diverse modalità eventualmente concordate siano in ogni caso idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi della bambina;
- le parti danno atto di aver in ogni caso redatto, come per legge, apposito piano genitoriale, indicante gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- e stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti la minore Parte_1 Controparte_1
potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti esclusivamente alle esigenze e problematiche riguardanti la bambina, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. Le parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, presso cui scambiarsi notizie circa la figlia, essere sempre reperibili telefonicamente per ogni evenienza inerente e, comunque, ognuno dei due dovrà Per_1
essere posto a conoscenza degli spostamenti dell'altro in località diverse da quelle abituali, quando avrà con sé la minore;
- le parti si impegnano a mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni, permettendo che gli stessi possano frequentarla liberamente;
inoltre dichiarano di acconsentire, mediante, nel caso, sottoscrizione di apposita delega, giacché i nonni, sia paterni che materni, possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere la nipote presso la propria scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che la stessa frequenta o andrà a frequentare;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente nella seguente fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19 ed al contempo sarà diritto della madre sentire telefonicamente la bambina quando eserciterà il proprio diritto di visita;
Controparte_1
- verserà a , a titolo di mantenimento per la figlia , la somma Controparte_1 Parte_1 Per_1
mensile di €.300, come già in essere tra le parti. La somma dovuta sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul codice Iban [...] del conto corrente postale intestato a . contribuirà al mantenimento della figlia e delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie, di cui appresso, fin quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.
- le parti provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia (a mero titolo esemplificativo, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche- quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzione, lezioni private etc.- spese sportive, spese ludiche, etc.), così come dettagliatamente identificate ed indicate dal “Protocollo d'intesa spese straordinarie”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento, che p. 5/6 qui, debitamente sottoscritto, si allega copia, costituendo in ogni suo punto – anche nella ripartizione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento – parte integrante e sostanziale del presente accordo. Dette spese straordinarie dovranno, come da suddetto Protocollo, essere preventivamente concordate tra i genitori, eccetto quelle considerate urgenti ed inevitabili. Il concorso di ciascuno avverrà mediante rimborso della propria quota a quello che ne abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute e/o degli scontrini di spesa;
- le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico, nonché i bonus fiscali o contributi pubblici ovvero qualsiasi beneficio inerenti la figlia minore, saranno recepiti, per espressa intesa, integralmente dal genitore collocatario , anche per la quota parte del padre e con espressa rinuncia in Parte_1
merito di così come già essere tra le parti;
Controparte_1
- le parti danno atto che la presente convenzione sarà vincolante ed efficace tra le stesse e che i suoi effetti inizieranno a decorrere sin dal momento della sottoscrizione del presente atto.
2. Ciò posto, si osserva che la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento, atteso che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari all'interesse della figlia minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole il 9/9/2025.
3. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti della loro figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
secondo le condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 11 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2476/2024 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Fabio Martone, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Fabio Martone, Controparte_1
giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che da tale unione è nata (n. 20/9/2019) e che in virtù dello stato di reciproca insofferenza creatosi tra Persona_1
di loro addivenivano, nel dicembre 2020, alla decisione di interrompere la convivenza di fatto, hanno proposto ricorso congiunto per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale p. 1/6 sulla figlia, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte. In particolare, hanno concordato i seguenti patti contenuti nell'accordo da loro debitamente sottoscritto:
- la figlia minore di quattro anni, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con l'impegno da parte loro di educarla ed istruirla;
gli stessi, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla bambina;
- circa la collocazione della minore, si stabilisce d'intesa che vivrà -alle condizioni Persona_1
di cui appresso prevalentemente con la madre ( cosa già in essere sin dalla rottura Parte_1
della convivenza fra genitori), con conseguente residenza privilegiata presso la stessa nella ex casa familiare sita in Ponte nell'immobile di proprietà della che rimarrà così nella disponibilità Pt_1
di quest'ultima e della figlia , unitamente alla mobilia, suppellettili, etc. ed ai beni tutti ivi Per_1
presenti tra l'altro di esclusiva proprietà della In ordine agli effetti e beni personali di Pt_1
ancora presenti nella ex casa familiare, quest'ultimo si obbliga a prelevarli entro e Controparte_1
non oltre il 30 settembre 2024, liberando, qualora ciò non avvenisse nei tempi concordati, Pt_1
da ogni responsabilità e/o obbligo di custodia al riguardo;
[...]
- entrambi i genitori saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno e, a tal fine, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità valida per l'espatrio, o del passaporto, rilasciano sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo, consentendo l'iscrizione della figlia minore sul proprio documento ovvero impegnandosi a Persona_1
munirla d'idoneo e valido documento per eventuali viaggi all'estero;
- la minore potrà viaggiare e/o spostarsi con ciascun genitore, nell'ambito del territorio italiano (al di fuori dei propri luoghi abituali), previa comunicazione all'altro genitore, mentre si potrà recare all'estero solo previo ed espresso accordo dei genitori;
- stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.cc., sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto eventuale cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, ed alla salute della minore (scuola, sport, tempo libero etc.) e, più in generale, ad ogni spetto relativo alla vita della stessa, dovrà essere presa di comune accordo tra essi genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche ad essa inerenti. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dal
Giudice;
- limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in p. 2/6 relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito;
- le parti, inoltre, concordemente stabiliscono le seguenti condizioni inerenti il diritto di visita del padre nei confronti della figlia, tenuto conto degli impegni lavorativi dello stesso nonché di quelli scolastici e ricreativi della minore: salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni durante la settimana, dall'uscita di scuola (periodo non scolastico dalle ore 9) sino alle ore 20 nel periodo scolastico ed alle ore 21 nel periodo non scolastico, nonché due weekend al mese alternati dal sabato alle ore 18 sino alla domenica alle ore 18 (con pernottamento della minore presso il padre), sempre nel rispetto e tenendo conto in merito della volontà della piccola;
Per_1
l'indicazione degli specifici giorni di visita e dei weekend di spettanza del padre dovrà avvenire ogni due settimane, entro e non oltre il venerdì della settimana precedente, salvo eventuale reperibilità lavorativa di allorquando lo stesso sarà costretto a recarsi a lavoro e potrà Controparte_1
recuperare la visita non effettuata, in altra data da stabilirsi d'intesa con la ex compagna nel medesimo mese di riferimento. Tuttavia ad oggi, essendo problematico per motivi lavorativi l'indicazione quindicinale dei giorni esatti di visita del padre, si stabilisce, fintanto che l Per_1
svolgerà l'attuale lavoro, che indicazione degli specifici giorni di visita e del weekend di spettanza avverrà settimanalmente, ovverosia entro e non oltre il sabato del fine settimana precedente per la settimana successiva;
nel momento in cui dovesse svolgere un'attività lavorativa Controparte_1
diversa, con maggiore stabilità e certezza dei giorni di lavoro, tornerà ad essere vigente l'indicazione quindicinale di cui sopra già illustrata;
- durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il Per_1
25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro, salvo negli altri giorni di vacanze natalizie la vigenza dell'ordinario diritto di visita;
tale sistema alternativo è di comune accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al quale, starà, in modo Per_1
alternato, il sabato precedente alla Domenica delle Palme con un genitore e la Domenica delle Palme con l'altro, poi la Domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì di Pasquetta invece con l'altro genitore, salvo nei restanti altri giorni la vigenza dell'ordinario diritto di visita concordato;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà nel periodo giugno-settembre di ogni anno, due settimane, anche non continuative, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordate preventivamente tra gli stessi in relazione alle esigenze dei minori nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro, dandone preavviso entro il 31 maggio di ogni anno;
in relazione alle singole festività rosse previste dal calendario (25 aprile,1 maggio, 2 giugno,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre etc.),la p. 3/6 bambina trascorrerà le ricorrenze alternate (es. 25 aprile con madre, 1 maggio con il padre, e così via) per l'intera giornata, seguendo annualmente il criterio dell'alternanza, con orario 10-20; in caso di coincidenza tra festività e diritto di visita del padre, prevarrà la turnazione prevista per la festività, con diritto del padre di recuperare (anticipandola o posticipandola) la eventuale visita persa in altro giorno durante lo stesso mese, da ricordarsi;
- possibilità per ciascun genitore di festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà (per e quella della mamma (per , unitamente alle Controparte_1 Parte_1
ricorrenze ed agli anniversari propri e dei familiari, con la figlia minore. Circa il compleanno ed onomastico di , invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata separatamente a Per_1
pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti anche circa la possibilità di festeggiare insieme. In caso di altre festività e/o ricorrenze familiari di un genitore (es. matrimoni, battesimi, etc.) anche coincidenti con i giorni del diritto di visita di Controparte_1
quest'ultimo potrà tenere con sé la minore e l'eventuale visita, conseguentemente non effettuata dal padre, verrà, di comune accordo tra le parti, opportunamente anticipata o posticipata. Qualora il padre, per suoi indilazionabili motivi personali e /o di lavoro, venisse a trovarsi nella condizione di non poter esercitare il proprio diritto di visita, secondo le modalità sopra previste, sarà tenuto ad avvisare con un congruo preavviso di almeno due giorni e sarà in facoltà dello stesso Parte_1
recuperare, entro il mese di riferimento, le visite non effettuate, esercitando il relativo diritto in altri giorni da concordare con l'altro genitore. Le parti precisano che ad accompagnare e/o prelevare a /da scuola potranno provvedere i nonni paterni e materni, in sostituzione, Per_1
rispettivamente, della mamma e del papà, rilasciando così, sin da ora, apposita delega. Durante i rispettivi giorni di visita, il padre avrà l'onere, nel periodo scolastico, se la bambina non avrà prima già provveduto, di far eseguire ad i compiti assegnati dagli insegnanti, prima che rientri Per_1
presso l'abitazione materna. Entrambe le parti potranno recarsi presso le rispettive abitazioni soltanto su richiesta della figlia per necessità inerenti alla vita della stessa, previo, tuttavia,
l'indispensabile consenso, da parte del genitore destinatario della visita, al relativo accesso dell'altro nella propria abitazione. Consenso da manifestare in modo espresso ed a seguito di preventiva comunicazione a mezzo sms ovvero messaggio via whatsapp;
- in ordine al pernottamento, si stabilisce che bisognerà tenere, in ogni caso, come suddetto, in debito conto della volontà della minore in merito. In ogni caso, le parti potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione della figlia minore, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia,
p. 4/6 che le diverse modalità eventualmente concordate siano in ogni caso idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi della bambina;
- le parti danno atto di aver in ogni caso redatto, come per legge, apposito piano genitoriale, indicante gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- e stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti la minore Parte_1 Controparte_1
potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti esclusivamente alle esigenze e problematiche riguardanti la bambina, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. Le parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, presso cui scambiarsi notizie circa la figlia, essere sempre reperibili telefonicamente per ogni evenienza inerente e, comunque, ognuno dei due dovrà Per_1
essere posto a conoscenza degli spostamenti dell'altro in località diverse da quelle abituali, quando avrà con sé la minore;
- le parti si impegnano a mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni, permettendo che gli stessi possano frequentarla liberamente;
inoltre dichiarano di acconsentire, mediante, nel caso, sottoscrizione di apposita delega, giacché i nonni, sia paterni che materni, possano, in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere la nipote presso la propria scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che la stessa frequenta o andrà a frequentare;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente nella seguente fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19 ed al contempo sarà diritto della madre sentire telefonicamente la bambina quando eserciterà il proprio diritto di visita;
Controparte_1
- verserà a , a titolo di mantenimento per la figlia , la somma Controparte_1 Parte_1 Per_1
mensile di €.300, come già in essere tra le parti. La somma dovuta sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul codice Iban [...] del conto corrente postale intestato a . contribuirà al mantenimento della figlia e delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie, di cui appresso, fin quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente.
- le parti provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia (a mero titolo esemplificativo, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche- quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzione, lezioni private etc.- spese sportive, spese ludiche, etc.), così come dettagliatamente identificate ed indicate dal “Protocollo d'intesa spese straordinarie”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento, che p. 5/6 qui, debitamente sottoscritto, si allega copia, costituendo in ogni suo punto – anche nella ripartizione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento – parte integrante e sostanziale del presente accordo. Dette spese straordinarie dovranno, come da suddetto Protocollo, essere preventivamente concordate tra i genitori, eccetto quelle considerate urgenti ed inevitabili. Il concorso di ciascuno avverrà mediante rimborso della propria quota a quello che ne abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute e/o degli scontrini di spesa;
- le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico, nonché i bonus fiscali o contributi pubblici ovvero qualsiasi beneficio inerenti la figlia minore, saranno recepiti, per espressa intesa, integralmente dal genitore collocatario , anche per la quota parte del padre e con espressa rinuncia in Parte_1
merito di così come già essere tra le parti;
Controparte_1
- le parti danno atto che la presente convenzione sarà vincolante ed efficace tra le stesse e che i suoi effetti inizieranno a decorrere sin dal momento della sottoscrizione del presente atto.
2. Ciò posto, si osserva che la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento, atteso che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari all'interesse della figlia minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole il 9/9/2025.
3. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti della loro figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
secondo le condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 11 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 6/6