CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 262
CGARS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio tempus regit actum e del principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie

    La Corte ha ritenuto che non vi sia frattura regolatoria tra le diverse normative succedutesi nel tempo in materia di sanzioni paesaggistiche, confermando la continuità della previsione di una sanzione pecuniaria alternativa alla rimozione. Ha inoltre specificato che l'importo della sanzione deve essere quantificato alla luce delle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, in ossequio al principio tempus regit actum.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria in questione abbia natura riparatoria alternativa al ripristino, e non sia ascrivibile al genus delle sanzioni pecuniarie pure, pertanto il potere di irrogazione è esercitabile finché perdura l'illecito. Ha inoltre escluso la contraddittorietà tra i pareri favorevoli antecedenti e la nota successiva che quantificava il danno, poiché quest'ultima applicava l'art. 167 del d.lgs. 42/2004.

  • Rigettato
    Incomprensibilità dei criteri di calcolo della sanzione e del danno al paesaggio

    Il TAR ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato, avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e giuridici. La quantificazione della sanzione è il risultato dei calcoli espressi nella perizia di stima, richiamata nel provvedimento, che ha valutato sia il danno ambientale sia il profitto conseguito. La mancata trasmissione della perizia non inficia la motivazione per relationem, essendo il documento depositato in giudizio.

  • Rigettato
    Errori di calcolo nella perizia di stima

    La censura relativa agli errori di calcolo nella perizia costituisce una nuova doglianza che, dopo il deposito del documento in giudizio, avrebbe dovuto essere impugnata a mezzo di motivi aggiunti, non essendo stata proposta. Pertanto, la sentenza non è affetta da vizio di omesso esame. La questione non può essere esaminata per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 262
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 262
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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