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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5237/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Brofferio n. 1, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. DELL'ORFANO GINA e dell'avv. ZIDARICH MARCO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Avogadro n. 11, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MAZZI FRANCESCO e dall'avv. SELVO CRISTINA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 25/03/2025 e il
26/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 07/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 225 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24/07/2023. Con ricorso depositato il 21/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio.
Le parti davano atto di essere addivenute a un accordo. Pertanto, veniva revocata l'udienza di comparizione delle parti con assegnazione del termine per il deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano, nei termini, note scritte con le conclusioni congiunte. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla sulle spese atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e pertanto:
DISPONE che corrisponda al la somma di € 50.000,00 (Euro Parte_1 Controparte_1 cinquantamila/00) a titolo di una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 L.898/70 ritenuta equa da questo Tribunale.
PRENDE ATTO che il pagamento della somma una tantum di € 50.000,00 ((Euro cinquantamila/00) avverrà secondo i seguenti termini e condizioni:
-previamente le parti si attiveranno per ottenere l'estinzione del procedimento di appello RG 807/2024 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino nel seguente modo: ▪ entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, a condizione che la stessa recepisca le presenti conclusioni e rispetto alla quale le parti svolgeranno dichiarazione di acquiescenza entro dieci giorni dal deposito, il sig. rinuncerà formalmente alla causa Controparte_1 di appello notificando alla dott.ssa il relativo atto di rinuncia agli atti a spese Parte_1 compensate ed anche all'eventuale reclamo all'emananda ordinanza di estinzione e negli otto giorni successivi la dott.ssa procederà alla relativa accettazione;
▪ nel termine massimo di Parte_1 dieci dalla notifica dell'accettazione avverrà a cura delle parti il deposito nel procedimento della rinuncia e della sua accettazione.
-all'esito della comunicazione della ordinanza di estinzione del giudizio R.G. n 807/2024 della Corte di Appello di Torino, e comunque entro dieci giorni, la dott.ssa corrisponderà al sig. Parte_1
la somma di € 50.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 L.898/70, Controparte_1 all'ulteriore condizione che, nel frattempo e comunque, successivamente al deposito della sentenza emananda nel presente procedimento di scioglimento del matrimonio civile, il sig. Controparte_1 abbia rinunciato, secondo una delle modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., ad ogni pretesa economica rispetto alla sua passata partecipazione all'impresa famigliare costituita con la dott.sa in data 22.12.2015, nonché ad ogni sua pretesa anche eventuale conseguente alla Pt_1 vendita dell'azienda avvenuta con rogito notaio del 7.3.2017 rep 126287 racc. 30911 nonché Per_1 ad ogni sua pretesa, connessa o conseguente a da lui asserite prestazioni fornite in favore della
, tanto relativamente al periodo della impresa famigliare costituita con la dott.ssa Parte_2
tanto a periodi precedenti ivi inclusi quelli nei quali la titolarità dell'azienda era in Parte_1 capo alla madre della dott.ssa Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5237/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Brofferio n. 1, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. DELL'ORFANO GINA e dell'avv. ZIDARICH MARCO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Avogadro n. 11, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. MAZZI FRANCESCO e dall'avv. SELVO CRISTINA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 25/03/2025 e il
26/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 07/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 225 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24/07/2023. Con ricorso depositato il 21/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio.
Le parti davano atto di essere addivenute a un accordo. Pertanto, veniva revocata l'udienza di comparizione delle parti con assegnazione del termine per il deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano, nei termini, note scritte con le conclusioni congiunte. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla sulle spese atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e pertanto:
DISPONE che corrisponda al la somma di € 50.000,00 (Euro Parte_1 Controparte_1 cinquantamila/00) a titolo di una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 L.898/70 ritenuta equa da questo Tribunale.
PRENDE ATTO che il pagamento della somma una tantum di € 50.000,00 ((Euro cinquantamila/00) avverrà secondo i seguenti termini e condizioni:
-previamente le parti si attiveranno per ottenere l'estinzione del procedimento di appello RG 807/2024 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino nel seguente modo: ▪ entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, a condizione che la stessa recepisca le presenti conclusioni e rispetto alla quale le parti svolgeranno dichiarazione di acquiescenza entro dieci giorni dal deposito, il sig. rinuncerà formalmente alla causa Controparte_1 di appello notificando alla dott.ssa il relativo atto di rinuncia agli atti a spese Parte_1 compensate ed anche all'eventuale reclamo all'emananda ordinanza di estinzione e negli otto giorni successivi la dott.ssa procederà alla relativa accettazione;
▪ nel termine massimo di Parte_1 dieci dalla notifica dell'accettazione avverrà a cura delle parti il deposito nel procedimento della rinuncia e della sua accettazione.
-all'esito della comunicazione della ordinanza di estinzione del giudizio R.G. n 807/2024 della Corte di Appello di Torino, e comunque entro dieci giorni, la dott.ssa corrisponderà al sig. Parte_1
la somma di € 50.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art.5 comma 8 L.898/70, Controparte_1 all'ulteriore condizione che, nel frattempo e comunque, successivamente al deposito della sentenza emananda nel presente procedimento di scioglimento del matrimonio civile, il sig. Controparte_1 abbia rinunciato, secondo una delle modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., ad ogni pretesa economica rispetto alla sua passata partecipazione all'impresa famigliare costituita con la dott.sa in data 22.12.2015, nonché ad ogni sua pretesa anche eventuale conseguente alla Pt_1 vendita dell'azienda avvenuta con rogito notaio del 7.3.2017 rep 126287 racc. 30911 nonché Per_1 ad ogni sua pretesa, connessa o conseguente a da lui asserite prestazioni fornite in favore della
, tanto relativamente al periodo della impresa famigliare costituita con la dott.ssa Parte_2
tanto a periodi precedenti ivi inclusi quelli nei quali la titolarità dell'azienda era in Parte_1 capo alla madre della dott.ssa Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.