Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:
"L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni.
Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera Regione".
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:
"L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni.
Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera Regione".