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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9435/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI Parte_1 C.F._1
RI AU, elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE N. 96 41121 MODENA presso il difensore avv. TASSI RI AU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AS LA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
AS LA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE
-pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e come sopra identificati, in Modena il 20/4/2002, annotato Parte_1 Controparte_1 ai registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002, AL N.41 ; CP_2
- accertare e dichiarare sussistenti in capo alla signora i requisiti soggettivi ed Parte_1 oggettivi tutti necessari al riconoscimento dell'assegno di divorzio;
accertare e dichiarare in capo alla stessa il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile e, dunque, valutati tutti gli elementi di fatto sotto il profilo giuridico;
porre a carico del dott. dalla data della domanda ovvero e, Controparte_1 comunque, dalla data della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di corrispondere, mensilmente, entro il primo giorno del mese, a titolo di assegno di divorzio, a favore della signora la somma- valutato che la medesima è al lordo- di euro 2000,00, Parte_1 ovvero quell'altra differente maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta dall'A.G. conforme ai parametri di legge, tenendo conto, tanto delle condizioni, attuali, di salute della ricorrente ( e dunque anche delle spese che dalle stesse derivano e dell'incidenza negativa sulla di lei capacità di produrre reddito), quanto ed altresì degli anni di matrimonio;
Per_
- Previo accertamento e declaratoria dell'essere le figlie e , per la loro condizione e Per_2 situazione, titolari del diritto, seppur maggiorenni, alla tutela rafforzata prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap;
porre a carico del dott. a decorrere dalla Controparte_1 domanda ovvero, in subordine, dalla pronuncia, l'obbligo di provvedere a contribuire al mantenimento Per_ ordinario della figlia e/o della figlia mediante la corresponsione mensile, in via anticipata, Per_2 entro il giorno 1 di ogni mese e per dodici mesi, a mezzo bonifico bancario, alla signora Parte_1 della somma di € 1500,00 a favore di ciascuna delle figlie e/o di quella differente maggiore
[...]
e/o minore somma, in ogni caso superiore a quella statuita in sede di separazione coniugale, che sarà ritenuta conforme ai parametri di legge, tenendo conto della loro età, del tenore di vita che avrebbero goduto in assenza della cessazione della convivenza genitoriale, dell'essere integralmente, stante la loro situazione, in carico alla madre con la quale vivono 24 h su 24 h, 365 giorni l'anno, sotto il profilo dell'assistenza e della cura e del rilievo dei compiti domestici della stessa e del difetto dell'assegnazione della casa coniugale,
- confermare l'obbligo, già statuito in sede di separazione coniugale consensuale, del dott CP_1 al pagamento integrale nella quota del 100% delle spese straordinarie per e nell'interesse delle
[...] pagina 2 di 17 figlie, qualificando tali quelle di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, da intendersi quivi trascritto e riportato, integrato dai costi della nuova scuola privata a cui è stato necessario Per_ iscrivere e delle peculiari esigenze e, dunque, spese, correlate alla loro condizione;
Con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali, in ipotesi di opposizione avversaria.
IN VIA SUBORDINATA
Rimettere, la causa avanti l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore ed ammettere, IN VIA ISTRUTTORIA le istanze, già formulate da nelle memorie ex art 473 bis 17 cpc, che quivi si riportano Parte_1 analiticamente e singolarmente:
-disporre CTU contabile volta a quantificare il valore della quota del 5% intestata al dott. CP_1
dal medesimo acquistata in regime di comunione legale dei beni, della società SRL Centro
[...] odontoiatrico Zea ed al fine di quantificare gli utili tutti, non distribuiti, di spettanza dell'intestatario della suddetta quota, Controparte_1
- disporre CTU tecnica atta a valutare la congruità o meno del prezzo di vendita della già casa coniugale;
-Ordinare a di produrre agli atti del procedimento l'attestazione del conto corrente e Controparte_1 la documentazione allo stesso relativa e, dunque i movimenti bancari dalla data di accensione di detto conto corrente, dal quale sono stati tratti gli assegni circolari a mezzo dei quali è stato pagato il prezzo dell'immobile oggetto dell'atto notarile intestato vendita, rogato a ministero Avv Ettore
Bertucci, Notaio, in data 6/2/23, rep.n. 3.292; racc 2.802, a mezzo del quale la compagna del dott CP_3 ha acquisito il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile oggetto del predetto contratto;
- ordinare a di depositare in atti la di lui dichiarazione dei redditi relativa al periodo Controparte_1 di imposta 2024
- ordinare a di aggiornare e depositare in atti i movimenti bancari dei di lui conti Controparte_1 correnti e delle di lui carte di credito relativi al periodo successivo rispetto a quelli già in atti;
-ammettere CTU medico legale al fine di conoscere se le patologie, attuali, di cui è affetta la signora siano o meno tali da incidere sulla di lei capacità lavorativa e se la stessa sia o Parte_1 meno in grado di svolgere attività lavorativa per un numero di ore superiori a quelle di cui al regime di part-time che ha in essere.
-ammettere interrogatorio formale di e per testimoni sui seguenti capitoli Controparte_1
1) Vero che la signora a seguire dal Vs. matrimonio, intendeva riprendere il Parte_1 praticantato legale e, dunque, sostenere l'esame da Avvocato ed avviarsi a detta carriera professionale;
pagina 3 di 17 2) Vero che il dott ebbe a dissuaderla atteso il suo desiderio di avere più figli e la Controparte_1 determinazione a che la moglie si occupasse esclusivamente della famiglia e della prole;
3) Vero che la signora era dissenziente a svolgere esclusivamente l'attività di Parte_1 casalinga?
4) Vero che i coniugi convennero che la signora rinunciasse alla carriera di Avvocato ed Pt_1 acquisisse un titolo per svolgere una attività che le consentisse di avere a disposizione tempo per la famiglia e i figli?
5) Vero che affermava che lui doveva pensare alla sua carriera professionale di Controparte_1 dentista ed a crescere nella stessa e, dunque, doveva occuparsi full time della stessa e che la signora doveva, al più, svolgere una attività di differente e minor impegno anche temporale rispetto a Pt_1 quella del marito;
6) Vero che la signora rinunciava alla carriera di avvocato e si diplomava, in costanza di Pt_1 matrimonio, in scienze religiose per insegnare religione nelle scuole?
Per_ 7) Vero che arrivate e le loro condizioni, il loro stato, i loro bisogni ed esigenze, Per_2 determinarono i coniugi a decidere che la signora chiedesse un part-time nell'insegnamento? Pt_1
8) Vero che è sempre stata in via esclusiva la signora ad accompagnare le minori agli Pt_1 incontri protetti con la famiglia di origine, sino a che gli stessi si sono svolti, ad accompagnare le minori agli incontri con la logopedista, con la NPI, ad intrattenere i rapporti con Educatori ed insegnanti delle minori;
9) Vero che era la mamma della signora quando quest'ultima doveva curarsi di Pt_1 appuntamenti con una delle bambine che impedivano la gestione e custodia dell'altra, a raggiungere
Imola e fornire ausilio alla signora nella gestione delle minori? Pt_1
10) Vero che intervenuta la separazione legale, si è trasferita a Modena, atteso la Parte_1 mancanza di una rete famigliare in Imola?
Si indicano a testi, i signori e , entrambi residenti a [...]; Testimone_1 Testimone_2
11) Vero che nell'anno 2002 Lei contattò la dott.ssa proponendole di iniziare Parte_1 collaborazione nell'ambito legale civile, atteso che conosceva che questa ultima, precedentemente, ne era interessata?
12) Vero che nell'occasione la dott.ssa Le affermò il suo interesse, affermandole Parte_1 che, vivendo a Imola ne era preclusa e che il marito era contrario?
pagina 4 di 17 Si indica a teste l'Avv residente a [...] Tes_3
^
13) Vero che tanto a Lei, quanto la signora dopo il fallimento della ceramica in cui Parte_1 questa ultima lavorò, furono, da altre ditte del comprensorio ceramico modenese /reggiano, formulate proposte/ offerte di lavoro?
14) Vero che la signora le rifiutò atteso che a seguire dal matrimonio, si trasferì ad Parte_1
Imola ?
Si indica a teste residente in [...]. Testimone_4
Per_ 15) Vero che antecedentemente l'arrivo di e , unitamente al marito e Parte_1 Per_2 solo con lo stesso, praticava trekking, usciva in mountain bike, sci alpinismo e che successivamente all'arrivo delle due minori, la sola attività che la stessa praticava era una passeggiata serale, unitamente a Lei, dopo le ore 21.00 quando le bambine erano a letto?
Per_ 16) Vero che , se vedeva la mamma allontanarsi da casa quando ancora la Parte_1 bambina era sveglia, cadeva in una crisi di pianto?
Per_ 17) Vero che la famiglia sino all'arrivo di e di era priva di collaboratrici Parte_2 Per_2 domestiche e che giunte le stesse, iniziò a lavorare presso l'abitazione di questi tale signora , Per_3 che si occupava di svolgere i lavori domestici?
18) Vero che Suo figlio, alle scuole medie, era in classe con e vero che ai colloqui Persona_4 generali, per , era sempre presente la sola Per_2 Parte_1
Si indica a teste la dott.ssa residente in [...] Testimone_5
^
19) Vero che la signora era interessata a svolgere la professione di avvocato Parte_1 civilista e che aveva accettato l'esperienza lavorativa in ceramica per acquisire anche conoscenze della normativa specifica di settore, da “spendere” in un futuro professionale legale?
Si indica a teste: residente a [...]; residente a [...]; Testimone_6 Testimone_7 residente a [...]; residente a [...]. Testimone_8 Testimone_9
^
20) Vero che, già durante il fidanzamento / e subito dopo il matrimonio, in sua Pt_1 CP_1 presenza, più volte, affermò che il suo desiderio e volontà era quello che la moglie Controparte_1 rimanesse a casa e si occupasse della famiglia e dei figli che la coppia desiderava?
pagina 5 di 17 21) Vero che, in Sua presenza, già durante il fidanzamento / e subito Controparte_1 Pt_1 CP_1 dopo il matrimonio, ha sempre affermato di volere una famiglia numerosa con figli naturali e adottivi?
22) Vero che, subito dopo il matrimonio, in Sua presenza, pure presente Parte_1 CP_1
che confermò, disse che i coniugi si erano accordati a che iniziasse l'Istituto per
[...] Parte_1 conseguire l'abilitazione all'insegnamento della materia di religione nelle scuole, argomentando che, in tal modo, avrebbe avuto anche il tempo per dedicarsi alla famiglia ed ai figli che sarebbero arrivati?
23) Vero che coppia inizio nell'anno 2003 l'esperienza dell'affido, Parte_1 Controparte_1 accogliendo un bambino che aveva vissuto l'esperienza di Cernobyl.
Per_ 24) Vero che la famiglia sino all'arrivo di e di era priva di collaboratrici Parte_2 Per_2 domestiche e che giunte le stesse, iniziò a lavorare presso l'abitazione di questi tale signora , Per_3 che si occupava di svolgere i lavori domestici?
25) Vero che agli incontri protetti delle minori con la madre biologica, che si svolgevano in Modena, Per_
e sono sempre state accompagnate dalla sola Persona_4 Parte_1
Si indica a teste e residenti a [...]. Testimone_7 Testimone_1 Testimone_10
^
26) Vero che Lei e stato l'insegnante di scuola elementare di Persona_5
27) Vero che per tutti i rapporti li intratteneva la mamma Persona_5 Parte_1
Si indica a teste il signor residente in [...]
^ Per_ 28) Vero che Lei è stata insegnante di scuola media tanto di , quanto di Persona_4
29) Vero che nel triennio di scuola media era sempre la madre e solo la madre nelle minori, signora a presenziare ai colloqui con Voi insegnanti? Parte_1
Si indica a teste la signora , residente ad Imola Tes_12
^
30) Vero che Lei svolgeva il ruolo e funzione di referente scolastico per le famiglie della scuola Per_ superiore di Imola frequentata da e Persona_4
31) Vero che nei tre anni di scuola superiore che le ragazze hanno frequento ad Imola, per le CP_1 stesse minori, l'unico genitore che aveTe visto e che colloquiava con Voi referenti ed insegnanti è stata la madre delle ragazze, signora Parte_1 pagina 6 di 17 Si indica a teste la signora , residente in [...]
^
32) Vero che Lei è stata insegnante di religione di alla scuola elementare? Persona_4
33) Vero che a tutti i colloqui con le maestre, per la bambina, partecipava la sola madre Parte_1
[...]
Si indica a teste la signora residente in [...]
^
34) Vero che Lei è stata collega di lavoro di negli anni successivi all'arrivo delle Parte_1
Per_ minori e nella famiglia Persona_4 CP_1 Pt_1
35) Vero che Lei personalmente, durante il suo rapporto di collega con la signora Parte_1
e, dunque durante lo svolgimento della Vs. attività di insegnante, ha più volte, visto Parte_1 stare male e la stessa riferiva di accusare emicranie e dolori osteoarticolari?
36) Vero che quando aveTe impegni scolastici pomeridiani (riunioni, collegi docenti, colloqui con i genitori) Lei personalmente ha assistito a telefonate della signora alla madre della Parte_1 stessa nelle quali chiedeva alla sua genitrice la disponibilità a raggiungere Imola da Parte_1
Per_ Modena per custodire, in tale arco cronologico (anche solo per una e/o due ore) di sua assenza, e
? Per_2
37) Vero che, prima di contattare la madre, contattava il marito che argomentava Parte_1 di essere impedito a sostituirla nella custodia delle figlie?
38) Vero che all'inizio dell'anno scolastico, quando la Dirigente iniziava a stilare l'orario insegnanti, la signora chiedeva di essere inserita nell'insegnamento nella giornata del martedì Parte_1
e di avere altro giorno libero, argomentando che il martedì era l'unico giorno della settimana in cui poteva contare sull'aiuto di una persona nella gestione delle figlie?
39) Vero che il martedì la mamma della signora da Modena, raggiungeva Imola e Parte_1
Per_ coadiuvava la nella gestione di e e dei loro impegni? Pt_1 Per_2
Si indicano a testi residente a [...]; residente a [...]; Testimone_15 Testimone_16
residente a [...] Testimone_17
^^^
40) Vero che durante più occasioni di Suo incontro con la madre della signora la Parte_1 prima Le parlò sempre bene del signor affermandoLe che lo stimava anche per la sua Controparte_1 dedizione agli altri nelle missioni in Africa e che, Lei come madre della signora Parte_1
pagina 7 di 17 era felice del fatto che i due coniugi condividessero gli stessi principi e fossero, entrambi, protesi all'aiuto delle persone in difficoltà?
Si indicano a testi residente a [...]; residente a [...], Testimone_15 Tes_18 [...] residente a [...]; residente a [...]; Tes_8 Testimone_19 Tes_9 residente a [...]; residente a [...]di Cento (FE).
[...] Testimone_6
^ Per_ 41) Vero che Lei si recava ad Imola, dopo l'arrivo di e , per aiutare sua figlia nella Per_2 gestione delle bambine e dei loro impegni, il martedì di ogni settimana, oltre a qualche pomeriggio quando Sua figlia aveva impegni lavorativi, pomeridiani, a scuola?
Si indica a teste residente a [...]. Testimone_1
^
42) Vero che la signora madre di dall'arrivo delle minori in Testimone_1 Parte_1 famiglia si recava dalla figlia per aiutarla nella gestione delle bambine e dei loro Persona_6 impegni, solo nella giornata del martedì, ed, eccezionalmente, anche chiamata all'ulimo, quando aveva impegni lavorativi, a scuola, il pomeriggio? Parte_1
43) Vero che a Lei personalmente dichiarò che alla ragazza il padre giustificò la Persona_4 separazione coniugale con l'essere “sempre ammalata”? Parte_1
Si indica a teste residente a [...]
^
44) Vero che Lei ha rivestito il ruolo e la funzione di referente della classe di con le Persona_4 famiglie, presso l'Istituto superiore Cassiano di Imola dalla prima alla quarta?
45) Vero che Lei, in questi quattro anni, ha conosciuto ed interloquito solo con la mamma di Per_4
signora
[...] Parte_1
Si indica a teste la signora , residente in [...]
^
46) Vero che Lei, la domenica, di frequente, vedeva senza il marito, sola con le Parte_1 figlie, partecipare alla S.Messa?
47) Vero che il , in tali occasioni, era impegnato nello svolgimento di attività sportive? Controparte_1
Si indica a teste residente a [...]
^
48) Vero che Lei ha redatto e sottoscritto il documento che Le si mostra (doc.54 parte Pt_1
pagina 8 di 17
Nell'affermativa dica il teste se ne conferma o meno il contenuto
Si indica a teste il Prof domiciliato presso UNMORE, sita in Modena, Via Berengario Tes_23
51.
^ Per_ 49) Vero che dall'arrivo delle bambine (anno 2009) e presso i coniugi / , la Per_2 Pt_1 CP_1 signora ha continuato a svolgere attività sportiva agonistica e a praticare trail Parte_1 running?
Si indica a teste la signora residente a [...]
^
50) Vero che, annualmente, il minore , proveniente da Cernobyl, rimaneva con e Persona_7 presso i coniugi / in Italia, tre mesi l'anno, precisamente due mesi in estate d uno in Pt_1 CP_1 inverno?
Si indica a teste già identificata in prima memoria ex art 473 bis 17 cpc di parte Testimone_15
Pt_1
^
51) Vero che Lei prestava servizio presso l'abitazione della Famiglia / svolgendo le Pt_1 CP_1 faccende domestiche, quattro ore alla settimana?
Per_ 52) Vero che la casa ove viveva la famiglia e le minori e , aveva una CP_1 Pt_1 Per_2 estensione di 300 mq? Dica la teste quanti vani componevano l'abitazione
Si indica a teste la signora residente in [...]
53) Vero che l'agenzia immobiliare MIZAR sas di e , nell'anno Controparte_4 Controparte_5
2023, era stata incaricata di porre sul mercato della vendita l'appartamento di cui alle pubblicazioni pubblicitarie che Le si mostrano (doc.59) sito in Imola, parte del complesso condominiale sito in Via
Cogne n.45, posizionato al 12^ piano, di mq 177, al prezzo di € 340.000,00?
54) Vero che detta unità immobiliare è stata venduta alla somma di € 340.000,00? Nella negativa, dica il teste a quale prezzo sia stato venduto l'appartamento di cui alle pubblicazioni pubblicitarie che Le si mostrano (doc.59)
Si indicano a testi il signor e la signora domiciliati in Imola, Controparte_4 Controparte_5
Viale Andrea Costa presso la sede dell'agenzia immobiliare MIZAR sas di e Controparte_4
. Controparte_5
pagina 9 di 17 ^ disporre indagini patrimoniali, delegandole alla Polizia Tributaria- Guardia di Finanza sulla persona del dott al fine di acquisire contezza della di lui reale capacità CP_1 economico/patrimoniale/reddituale e capacità di spesa, estendendole alla signora
[...]
( CF : ), compagna convivente stabilmente con il dott Parte_3 C.F._3 CP_1 attesa la evidente promiscuità di passaggio di denari, che determinano a non escludere che vengano utilizzate posizioni intestate alla stessa quali deposito fiduciari di denaro del CP_1
Chiede ammettersi prova per interrogatorio di sul seguente capitolo: Controparte_1
Vero che la carta di debito/ credito ricaricabile n.6943 è in uso alla signora ed Parte_3 intestata a Lei?”.
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale confermare le statuizioni economiche disposte dal Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
5/12/24 e, quindi,
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire l'assegno di divorzio, da porsi Pt_1
a carico del Sig. nella misura pari a quella stabilita nelle condizioni di separazione contenute CP_1 nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 24/1/2022, autorizzato in data
27/2/2022 dalla Procura della Repubblica, pari a € 500,00 mensili Per_
- stabilire a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e CP_1 Per_2 nella misura pari a quella stabilita nelle condizioni di separazione contenute nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 24/1/2022, autorizzato in data 27/2/2022 dalla
Procura della Repubblica, pari a € 800,00 mensili ciascuna, con spese straordinarie -come identificate e con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 9/8/2017- a carico dello stesso nella misura del 100%
In via istruttoria subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria nel caso in cui controparte reiteri le proprie istanze istruttorie e queste vengano ammesse, in tutto o in parte, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa costitutiva del 5/11/2024, nella memoria autorizzata ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 25/11/2024 e all'udienza del 10/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 10 di 17 Con ricorso depositato in data 27-6-2024 chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 20-04-2002. Controparte_1
Esponeva la ricorrente che successivamente al matrimonio, nel 2009 la coppia dava avvio all'iter di Per_ affido di due minori, nata nel 2005 e nata nel 2004, entrambe in condizioni di difficoltà e Per_2 affette da disturbi del comportamento. A settembre del 2019 la sig.ra venuta a conoscenza di Pt_1 una relazione extraconiugale del marito, maturava la decisione di separarsi;
tuttavia, attendeva la sentenza di adozione delle minori emessa dal Tribunale per i Minorenni in data 21-6-2021.
Le parti perfezionavano la separazione tramite accordo di negoziazione assistita in data 24-1-2022 nell'ambito del quale veniva previsto, tra l'altro: il trasferimento della sig.ra da Imola, ove Pt_1 viveva la famiglia, a Modena, propria città di origine, unitamente alle figlie;
l'alienazione della casa coniugale;
l'affido congiunto delle figlie a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Dal punto di vista economico, si impegnava a corrispondere 1.600 euro mensili Controparte_1
a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie e 500 euro mensili per il mantenimento della moglie;
nonché una cifra pari a 15.000 euro una tantum a quest'ultima. Le parti dichiaravano, poi, di non avere nessun'altra pretesa patrimoniale da avanzare.
La ricorrente domandava in questa sede la corresponsione di un assegno divorzile pari a 2.000 euro da porsi in capo al sig. sostenendo di aver sacrificato le sue aspettative professionali per dedicarsi CP_1 alla famiglia e che i redditi del marito fossero aumentati rispetto al momento della separazione. Tale ultima circostanza avrebbe giustificato una revisione degli importi stabiliti in sede di separazione;
mentre le gravi patologie di cui soffre la ricorrente avrebbero, invece, subito un peggioramento tale da non consentirle di incrementare ulteriormente la sua attività lavorativa. A titolo di mantenimento delle figlie, chiedeva porsi in capo al padre la somma pari a 1.500 euro mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Si costituiva contestando la tesi della ricorrente e sostenendo che le scelte Controparte_1 professionali della moglie fossero intervenute prima del matrimonio, durante il quale anch'egli si era comunque dedicato intensamente alla cura delle figlie;
deduceva, poi, che in sede di accordo di separazione le parti avevano dichiarato di non avere ulteriori pretese economiche. Domandava, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto di tutte le istanze avanzate dalla ricorrente e, dal punto di vista economico, la conferma delle somme stabilite nelle condizioni di separazione, sia con riferimento alle figlie, sia in relazione all'assegno per la sig.ra Pt_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti veniva pronunciata con sentenza parziale n. 3217/2024 pubblicata in data 10-12-2024. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 5- pagina 11 di 17 12-2024 venivano confermate le statuizioni economiche previste in sede di separazione, dando atto che la somma percepita dalla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento sarebbe stata versata a titolo di assegno divorzile. A fronte di un mutamento sopravvenuto nel corso del giudizio, quale il decesso del padre di veniva ordinato il deposito di tutta la documentazione inerente alla Controparte_1 successione. In data 7-6-2025 il Giudice, rilevata la superfluità di tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, assegnava termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e in data 30-10-2025 tratteneva la causa in decisione.
A fronte dell'intervenuta pronuncia in data 10-12-2024 in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede restano da esaminare le richieste economiche relative al mantenimento da corrispondersi per le minori da parte del padre;
nonché le somme dovute a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Pt_1
Va preliminarmente dato atto che, alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa, si ritiene che l'istruttoria sia completa, essendo i fatti sufficientemente accertati.
In merito alla domanda accessoria svolta dalla ricorrente avente ad oggetto la percezione dell'assegno divorzile, si osserva che il resistente non contesta l'an della pretesa;
poiché offre una cifra pari a 500 euro mensili a tale titolo. In materia, l'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In base alla norma, dunque, ai fini della concessione dell'assegno divorzile è necessario considerare le condizioni economiche delle parti, la durata del matrimonio, il contributo dato dai coniugi alla vita familiare e al patrimonio comune, nonché le aspettative reddituali e professionali eventualmente sacrificate.
In relazione alla condizione economica delle parti, si dà atto che la ricorrente, dopo la laurea in giurisprudenza nel 1999, ha contratto matrimonio con il sig. nel 2002. Successivamente, nel 2005 CP_1 ha acquisito il diploma in scienze religiose e ha iniziato a svolgere attività di insegnamento full-time.
Nel momento in cui le minori si sono inserite all'interno nella famiglia, la sig.ra riduceva la Pt_1 propria attività lavorativa per seguire le figlie. In base a quanto allegato, risulta abbia lavorato come insegnante di religione cattolica part-time in un istituto di Modena dal 1-8-2023 al 31-8-2024. Dalla pagina 12 di 17 documentazione fiscale depositata, la ricorrente ha percepito uno stipendio medio mensile netto rispettivamente pari a circa 1.000 per l'anno 2021; 1.200 euro per l'anno 2022, nonché circa 1.700 euro per l'anno 2023. Dall'esame degli estratti conto presso Bper Banca, la sig.ra risulta titolare di Pt_1 somme di denaro sul conto corrente, pari a circa euro 20.000 nel 2023, ridotte a 6.000 nel 2024. È, altresì, nuda proprietaria al 50% di otto immobili siti a Modena e di altri due siti a Cavalese.
Attualmente, vive con le figlie in un appartamento concessole dalla propria madre;
non risulta, pertanto, che sostenga costi di locazione.
La ricorrente è affetta da alcune patologie invalidanti, che si sono aggravate nel corso del presente giudizio. In particolare, le è stata riconosciuta un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (senza riconoscimento di una prestazione economica) con decorrenza dal 9-5-2024, con diagnosi “Malattia di Behcet in soggetto con cefalea emicranica ed artralgie meccaniche da discopatie multiple del rachide cervicale e lombare”; è, inoltre, portatrice di handicap lieve (non soggetto a revisione) dal 27-8-2024. Dal quadro complessivo che emerge, è, dunque, comprensibile che la sig.ra non possa incrementare in alcun modo la sua attività professionale, Pt_1
a fronte delle sue precarie condizioni di salute.
Il resistente è odontoiatra libero professionista. Dalla documentazione fiscale depositata, risulta che abbia percepito un reddito medio mensile netto pari rispettivamente a 6.375 euro per l'anno 2021;
8.256 euro per l'anno 2022 e circa 7.223 per l'anno 2023. Tali cifre può dirsi che rispondano alle fisiologiche oscillazioni cui è soggetta l'attività libero-professionale.
È attualmente socio allo 0,634% di Centro Odontoiatrico Zea s.r.l. con sede a Imola. Dal verbale di assemblea dei soci in data 10-7-2024 si dà atto di una possibile distribuzione di utili ai soci entro la fine del 2024; ma non risulta allegata alcuna ulteriore documentazione in merito. Il sig. risulta, altresì, CP_1 titolare del diritto di nuda proprietà di tre immobili siti a Imola: due garage e l'abitazione acquistata a seguito della vendita della casa coniugale, in cui risiede con la compagna, quest'ultima titolare del diritto di usufrutto sui medesimi immobili. Possiede un'auto. È titolare di un conto corrente presso
Banco BPM il cui saldo, nel 2024, si aggirava intorno ai 120.000/130.000 euro;
alla data del 30-9-2024 deteneva, inoltre, titoli di stato per un valore complessivo pari a 40.000 euro circa. Ha effettuato investimenti presso l'istituto di credito Banca Mediolanum per circa 100.000 euro circa;
versa contributi in un fondo pensione per un importo circa pari a 6.500/7.000 euro l'anno, nonché alcune migliaia di euro in un fondo previdenziale a favore delle figlie.
pagina 13 di 17 A seguito dell'accettazione dell'eredità paterna in data 27-11-2024, al patrimonio del resistente si sono aggiunti altri tre immobili, due appartamenti ed un'autorimessa, sempre ubicati a Imola;
gli sono pervenute, altresì, alcune somme nell'ordine di circa 10.000 euro.
Alla luce dei dati sopra riportati, può senz'altro dirsi che fra le parti vi sia una sperequazione reddituale. In relazione al criterio compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18287/2018 hanno statuito che esso “discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”, precisando, inoltre, che sia necessario “accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
Nel caso di specie, risulta che la apprezzabile disparità reddituale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. La ricorrente ha deciso di dedicarsi all'insegnamento della religione, una volta acquisito il diploma nell'anno 2005 e di non proseguire nella carriera forense;
nell'anno 2009, a seguito dell'affido alla coppia delle minori e Per_2
Per_
la sig.ra ha convertito il suo rapporto di lavoro da full-time a part-time. Tali scelte, poste Pt_1 in essere al fine di occuparsi della famiglia e della cura delle figlie, peraltro affette da alcuni disturbi, hanno senza dubbio valorizzato l'attività lavorativa del resistente, consentendogli di dedicarsi alla professione di odontoiatra. Può, dunque, dirsi che sussistano i requisiti per riconoscere l'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo. Sulla base dei dati che precedono, appare congruo che l'importo di tale contributo venga fissato in misura corrispondente a quanto già previsto nell'ambito dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., in misura pari a 500 euro mensili.
pagina 14 di 17 Per_ In ordine al contributo al mantenimento da corrispondere per le figlie e si osserva quanto Per_2
Per_ segue. Le ragazze vivono attualmente a Modena con la madre. , nata nel 2005, è ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. La ragazza risulta affetta da alcune problematiche: le è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 55%, senza riconoscimento di prestazioni economiche, con diagnosi di “Ritardo cognitivo lieve con compromissione adattiva” e riduzione permanente della capacità lavorativa, con decorrenza dal 19-2-2025. È, altresì, portatrice di handicap di grado lieve dall'aprile del 2025 e risulta seguita dal Centro di Salute Mentale di Modena.
Poiché non è stata ammessa alla maturità, è stata trasferita presso una scuola privata.
La sorella , del 2004, è maggiorenne e non del tutto indipendente dal punto di vista economico. È Per_2 stata assunta dalla società Seta s.p.a., con sede a Modena, con contratto a tempo determinato dal 25-03-
2024 al 24-3-2025 e retribuzione mensile pari a 1.629,25 euro lordi per 14 mensilità. La madre dà atto che la ragazza è stata di recente raggirata e indotta ad effettuare un bonifico in Lituania per un importo pari a 4.600 euro;
per tale ragione è stata sottoposta a test che hanno rilevato deficit cognitivi.
In ragione delle condizioni delle figlie così come sopra rappresentate e delle risorse economiche di ciascun genitore, si ritiene congruo che il sig. versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento per le CP_1
Per_ figlie, un importo rispettivamente pari a 1.000 euro mensili per che risulta totalmente priva di occupazione e affetta dalle problematiche descritte, nonché 800 euro mensili per , che risulta Per_2 avere svolto un impiego, ma solo a tempo determinato, pertanto non può ritenersi ancora stabilmente inserita nel mondo del lavoro;
oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambe.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della prevalente soccombenza della ricorrente, concorrono giusti motivi per condannare la stessa a rifondere al resistente le spese processuali nella misura di ½, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ½; si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- Fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento Per_ ordinario della figlia per un importo pari a 1.000 euro mensili, nonché della figlia nella Per_2 misura di 800 euro mensili, versando tali somme entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra che verrà tempestivamente comunicato;
tali somme andranno rivalutate Pt_1
pagina 15 di 17 annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone, altresì, le spese straordinarie per entrambe le figlie a carico del padre nella misura del 100%. Si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
- spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
-spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
-Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
-Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
-Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
-Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
pagina 16 di 17 2- Fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pone a carico del resistente, l'obbligo di versare alla sig.ra la somma pari a 500 euro mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla medesima che verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
3- Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite nella misura di ½, che in tale proporzione liquida € 3.808 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ½.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25-11-2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9435/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI Parte_1 C.F._1
RI AU, elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE N. 96 41121 MODENA presso il difensore avv. TASSI RI AU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AS LA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
AS LA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE
-pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e come sopra identificati, in Modena il 20/4/2002, annotato Parte_1 Controparte_1 ai registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002, AL N.41 ; CP_2
- accertare e dichiarare sussistenti in capo alla signora i requisiti soggettivi ed Parte_1 oggettivi tutti necessari al riconoscimento dell'assegno di divorzio;
accertare e dichiarare in capo alla stessa il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile e, dunque, valutati tutti gli elementi di fatto sotto il profilo giuridico;
porre a carico del dott. dalla data della domanda ovvero e, Controparte_1 comunque, dalla data della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di corrispondere, mensilmente, entro il primo giorno del mese, a titolo di assegno di divorzio, a favore della signora la somma- valutato che la medesima è al lordo- di euro 2000,00, Parte_1 ovvero quell'altra differente maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta dall'A.G. conforme ai parametri di legge, tenendo conto, tanto delle condizioni, attuali, di salute della ricorrente ( e dunque anche delle spese che dalle stesse derivano e dell'incidenza negativa sulla di lei capacità di produrre reddito), quanto ed altresì degli anni di matrimonio;
Per_
- Previo accertamento e declaratoria dell'essere le figlie e , per la loro condizione e Per_2 situazione, titolari del diritto, seppur maggiorenni, alla tutela rafforzata prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap;
porre a carico del dott. a decorrere dalla Controparte_1 domanda ovvero, in subordine, dalla pronuncia, l'obbligo di provvedere a contribuire al mantenimento Per_ ordinario della figlia e/o della figlia mediante la corresponsione mensile, in via anticipata, Per_2 entro il giorno 1 di ogni mese e per dodici mesi, a mezzo bonifico bancario, alla signora Parte_1 della somma di € 1500,00 a favore di ciascuna delle figlie e/o di quella differente maggiore
[...]
e/o minore somma, in ogni caso superiore a quella statuita in sede di separazione coniugale, che sarà ritenuta conforme ai parametri di legge, tenendo conto della loro età, del tenore di vita che avrebbero goduto in assenza della cessazione della convivenza genitoriale, dell'essere integralmente, stante la loro situazione, in carico alla madre con la quale vivono 24 h su 24 h, 365 giorni l'anno, sotto il profilo dell'assistenza e della cura e del rilievo dei compiti domestici della stessa e del difetto dell'assegnazione della casa coniugale,
- confermare l'obbligo, già statuito in sede di separazione coniugale consensuale, del dott CP_1 al pagamento integrale nella quota del 100% delle spese straordinarie per e nell'interesse delle
[...] pagina 2 di 17 figlie, qualificando tali quelle di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, da intendersi quivi trascritto e riportato, integrato dai costi della nuova scuola privata a cui è stato necessario Per_ iscrivere e delle peculiari esigenze e, dunque, spese, correlate alla loro condizione;
Con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali, in ipotesi di opposizione avversaria.
IN VIA SUBORDINATA
Rimettere, la causa avanti l'Ill.mo Signor Giudice Istruttore ed ammettere, IN VIA ISTRUTTORIA le istanze, già formulate da nelle memorie ex art 473 bis 17 cpc, che quivi si riportano Parte_1 analiticamente e singolarmente:
-disporre CTU contabile volta a quantificare il valore della quota del 5% intestata al dott. CP_1
dal medesimo acquistata in regime di comunione legale dei beni, della società SRL Centro
[...] odontoiatrico Zea ed al fine di quantificare gli utili tutti, non distribuiti, di spettanza dell'intestatario della suddetta quota, Controparte_1
- disporre CTU tecnica atta a valutare la congruità o meno del prezzo di vendita della già casa coniugale;
-Ordinare a di produrre agli atti del procedimento l'attestazione del conto corrente e Controparte_1 la documentazione allo stesso relativa e, dunque i movimenti bancari dalla data di accensione di detto conto corrente, dal quale sono stati tratti gli assegni circolari a mezzo dei quali è stato pagato il prezzo dell'immobile oggetto dell'atto notarile intestato vendita, rogato a ministero Avv Ettore
Bertucci, Notaio, in data 6/2/23, rep.n. 3.292; racc 2.802, a mezzo del quale la compagna del dott CP_3 ha acquisito il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile oggetto del predetto contratto;
- ordinare a di depositare in atti la di lui dichiarazione dei redditi relativa al periodo Controparte_1 di imposta 2024
- ordinare a di aggiornare e depositare in atti i movimenti bancari dei di lui conti Controparte_1 correnti e delle di lui carte di credito relativi al periodo successivo rispetto a quelli già in atti;
-ammettere CTU medico legale al fine di conoscere se le patologie, attuali, di cui è affetta la signora siano o meno tali da incidere sulla di lei capacità lavorativa e se la stessa sia o Parte_1 meno in grado di svolgere attività lavorativa per un numero di ore superiori a quelle di cui al regime di part-time che ha in essere.
-ammettere interrogatorio formale di e per testimoni sui seguenti capitoli Controparte_1
1) Vero che la signora a seguire dal Vs. matrimonio, intendeva riprendere il Parte_1 praticantato legale e, dunque, sostenere l'esame da Avvocato ed avviarsi a detta carriera professionale;
pagina 3 di 17 2) Vero che il dott ebbe a dissuaderla atteso il suo desiderio di avere più figli e la Controparte_1 determinazione a che la moglie si occupasse esclusivamente della famiglia e della prole;
3) Vero che la signora era dissenziente a svolgere esclusivamente l'attività di Parte_1 casalinga?
4) Vero che i coniugi convennero che la signora rinunciasse alla carriera di Avvocato ed Pt_1 acquisisse un titolo per svolgere una attività che le consentisse di avere a disposizione tempo per la famiglia e i figli?
5) Vero che affermava che lui doveva pensare alla sua carriera professionale di Controparte_1 dentista ed a crescere nella stessa e, dunque, doveva occuparsi full time della stessa e che la signora doveva, al più, svolgere una attività di differente e minor impegno anche temporale rispetto a Pt_1 quella del marito;
6) Vero che la signora rinunciava alla carriera di avvocato e si diplomava, in costanza di Pt_1 matrimonio, in scienze religiose per insegnare religione nelle scuole?
Per_ 7) Vero che arrivate e le loro condizioni, il loro stato, i loro bisogni ed esigenze, Per_2 determinarono i coniugi a decidere che la signora chiedesse un part-time nell'insegnamento? Pt_1
8) Vero che è sempre stata in via esclusiva la signora ad accompagnare le minori agli Pt_1 incontri protetti con la famiglia di origine, sino a che gli stessi si sono svolti, ad accompagnare le minori agli incontri con la logopedista, con la NPI, ad intrattenere i rapporti con Educatori ed insegnanti delle minori;
9) Vero che era la mamma della signora quando quest'ultima doveva curarsi di Pt_1 appuntamenti con una delle bambine che impedivano la gestione e custodia dell'altra, a raggiungere
Imola e fornire ausilio alla signora nella gestione delle minori? Pt_1
10) Vero che intervenuta la separazione legale, si è trasferita a Modena, atteso la Parte_1 mancanza di una rete famigliare in Imola?
Si indicano a testi, i signori e , entrambi residenti a [...]; Testimone_1 Testimone_2
11) Vero che nell'anno 2002 Lei contattò la dott.ssa proponendole di iniziare Parte_1 collaborazione nell'ambito legale civile, atteso che conosceva che questa ultima, precedentemente, ne era interessata?
12) Vero che nell'occasione la dott.ssa Le affermò il suo interesse, affermandole Parte_1 che, vivendo a Imola ne era preclusa e che il marito era contrario?
pagina 4 di 17 Si indica a teste l'Avv residente a [...] Tes_3
^
13) Vero che tanto a Lei, quanto la signora dopo il fallimento della ceramica in cui Parte_1 questa ultima lavorò, furono, da altre ditte del comprensorio ceramico modenese /reggiano, formulate proposte/ offerte di lavoro?
14) Vero che la signora le rifiutò atteso che a seguire dal matrimonio, si trasferì ad Parte_1
Imola ?
Si indica a teste residente in [...]. Testimone_4
Per_ 15) Vero che antecedentemente l'arrivo di e , unitamente al marito e Parte_1 Per_2 solo con lo stesso, praticava trekking, usciva in mountain bike, sci alpinismo e che successivamente all'arrivo delle due minori, la sola attività che la stessa praticava era una passeggiata serale, unitamente a Lei, dopo le ore 21.00 quando le bambine erano a letto?
Per_ 16) Vero che , se vedeva la mamma allontanarsi da casa quando ancora la Parte_1 bambina era sveglia, cadeva in una crisi di pianto?
Per_ 17) Vero che la famiglia sino all'arrivo di e di era priva di collaboratrici Parte_2 Per_2 domestiche e che giunte le stesse, iniziò a lavorare presso l'abitazione di questi tale signora , Per_3 che si occupava di svolgere i lavori domestici?
18) Vero che Suo figlio, alle scuole medie, era in classe con e vero che ai colloqui Persona_4 generali, per , era sempre presente la sola Per_2 Parte_1
Si indica a teste la dott.ssa residente in [...] Testimone_5
^
19) Vero che la signora era interessata a svolgere la professione di avvocato Parte_1 civilista e che aveva accettato l'esperienza lavorativa in ceramica per acquisire anche conoscenze della normativa specifica di settore, da “spendere” in un futuro professionale legale?
Si indica a teste: residente a [...]; residente a [...]; Testimone_6 Testimone_7 residente a [...]; residente a [...]. Testimone_8 Testimone_9
^
20) Vero che, già durante il fidanzamento / e subito dopo il matrimonio, in sua Pt_1 CP_1 presenza, più volte, affermò che il suo desiderio e volontà era quello che la moglie Controparte_1 rimanesse a casa e si occupasse della famiglia e dei figli che la coppia desiderava?
pagina 5 di 17 21) Vero che, in Sua presenza, già durante il fidanzamento / e subito Controparte_1 Pt_1 CP_1 dopo il matrimonio, ha sempre affermato di volere una famiglia numerosa con figli naturali e adottivi?
22) Vero che, subito dopo il matrimonio, in Sua presenza, pure presente Parte_1 CP_1
che confermò, disse che i coniugi si erano accordati a che iniziasse l'Istituto per
[...] Parte_1 conseguire l'abilitazione all'insegnamento della materia di religione nelle scuole, argomentando che, in tal modo, avrebbe avuto anche il tempo per dedicarsi alla famiglia ed ai figli che sarebbero arrivati?
23) Vero che coppia inizio nell'anno 2003 l'esperienza dell'affido, Parte_1 Controparte_1 accogliendo un bambino che aveva vissuto l'esperienza di Cernobyl.
Per_ 24) Vero che la famiglia sino all'arrivo di e di era priva di collaboratrici Parte_2 Per_2 domestiche e che giunte le stesse, iniziò a lavorare presso l'abitazione di questi tale signora , Per_3 che si occupava di svolgere i lavori domestici?
25) Vero che agli incontri protetti delle minori con la madre biologica, che si svolgevano in Modena, Per_
e sono sempre state accompagnate dalla sola Persona_4 Parte_1
Si indica a teste e residenti a [...]. Testimone_7 Testimone_1 Testimone_10
^
26) Vero che Lei e stato l'insegnante di scuola elementare di Persona_5
27) Vero che per tutti i rapporti li intratteneva la mamma Persona_5 Parte_1
Si indica a teste il signor residente in [...]
^ Per_ 28) Vero che Lei è stata insegnante di scuola media tanto di , quanto di Persona_4
29) Vero che nel triennio di scuola media era sempre la madre e solo la madre nelle minori, signora a presenziare ai colloqui con Voi insegnanti? Parte_1
Si indica a teste la signora , residente ad Imola Tes_12
^
30) Vero che Lei svolgeva il ruolo e funzione di referente scolastico per le famiglie della scuola Per_ superiore di Imola frequentata da e Persona_4
31) Vero che nei tre anni di scuola superiore che le ragazze hanno frequento ad Imola, per le CP_1 stesse minori, l'unico genitore che aveTe visto e che colloquiava con Voi referenti ed insegnanti è stata la madre delle ragazze, signora Parte_1 pagina 6 di 17 Si indica a teste la signora , residente in [...]
^
32) Vero che Lei è stata insegnante di religione di alla scuola elementare? Persona_4
33) Vero che a tutti i colloqui con le maestre, per la bambina, partecipava la sola madre Parte_1
[...]
Si indica a teste la signora residente in [...]
^
34) Vero che Lei è stata collega di lavoro di negli anni successivi all'arrivo delle Parte_1
Per_ minori e nella famiglia Persona_4 CP_1 Pt_1
35) Vero che Lei personalmente, durante il suo rapporto di collega con la signora Parte_1
e, dunque durante lo svolgimento della Vs. attività di insegnante, ha più volte, visto Parte_1 stare male e la stessa riferiva di accusare emicranie e dolori osteoarticolari?
36) Vero che quando aveTe impegni scolastici pomeridiani (riunioni, collegi docenti, colloqui con i genitori) Lei personalmente ha assistito a telefonate della signora alla madre della Parte_1 stessa nelle quali chiedeva alla sua genitrice la disponibilità a raggiungere Imola da Parte_1
Per_ Modena per custodire, in tale arco cronologico (anche solo per una e/o due ore) di sua assenza, e
? Per_2
37) Vero che, prima di contattare la madre, contattava il marito che argomentava Parte_1 di essere impedito a sostituirla nella custodia delle figlie?
38) Vero che all'inizio dell'anno scolastico, quando la Dirigente iniziava a stilare l'orario insegnanti, la signora chiedeva di essere inserita nell'insegnamento nella giornata del martedì Parte_1
e di avere altro giorno libero, argomentando che il martedì era l'unico giorno della settimana in cui poteva contare sull'aiuto di una persona nella gestione delle figlie?
39) Vero che il martedì la mamma della signora da Modena, raggiungeva Imola e Parte_1
Per_ coadiuvava la nella gestione di e e dei loro impegni? Pt_1 Per_2
Si indicano a testi residente a [...]; residente a [...]; Testimone_15 Testimone_16
residente a [...] Testimone_17
^^^
40) Vero che durante più occasioni di Suo incontro con la madre della signora la Parte_1 prima Le parlò sempre bene del signor affermandoLe che lo stimava anche per la sua Controparte_1 dedizione agli altri nelle missioni in Africa e che, Lei come madre della signora Parte_1
pagina 7 di 17 era felice del fatto che i due coniugi condividessero gli stessi principi e fossero, entrambi, protesi all'aiuto delle persone in difficoltà?
Si indicano a testi residente a [...]; residente a [...], Testimone_15 Tes_18 [...] residente a [...]; residente a [...]; Tes_8 Testimone_19 Tes_9 residente a [...]; residente a [...]di Cento (FE).
[...] Testimone_6
^ Per_ 41) Vero che Lei si recava ad Imola, dopo l'arrivo di e , per aiutare sua figlia nella Per_2 gestione delle bambine e dei loro impegni, il martedì di ogni settimana, oltre a qualche pomeriggio quando Sua figlia aveva impegni lavorativi, pomeridiani, a scuola?
Si indica a teste residente a [...]. Testimone_1
^
42) Vero che la signora madre di dall'arrivo delle minori in Testimone_1 Parte_1 famiglia si recava dalla figlia per aiutarla nella gestione delle bambine e dei loro Persona_6 impegni, solo nella giornata del martedì, ed, eccezionalmente, anche chiamata all'ulimo, quando aveva impegni lavorativi, a scuola, il pomeriggio? Parte_1
43) Vero che a Lei personalmente dichiarò che alla ragazza il padre giustificò la Persona_4 separazione coniugale con l'essere “sempre ammalata”? Parte_1
Si indica a teste residente a [...]
^
44) Vero che Lei ha rivestito il ruolo e la funzione di referente della classe di con le Persona_4 famiglie, presso l'Istituto superiore Cassiano di Imola dalla prima alla quarta?
45) Vero che Lei, in questi quattro anni, ha conosciuto ed interloquito solo con la mamma di Per_4
signora
[...] Parte_1
Si indica a teste la signora , residente in [...]
^
46) Vero che Lei, la domenica, di frequente, vedeva senza il marito, sola con le Parte_1 figlie, partecipare alla S.Messa?
47) Vero che il , in tali occasioni, era impegnato nello svolgimento di attività sportive? Controparte_1
Si indica a teste residente a [...]
^
48) Vero che Lei ha redatto e sottoscritto il documento che Le si mostra (doc.54 parte Pt_1
pagina 8 di 17
Nell'affermativa dica il teste se ne conferma o meno il contenuto
Si indica a teste il Prof domiciliato presso UNMORE, sita in Modena, Via Berengario Tes_23
51.
^ Per_ 49) Vero che dall'arrivo delle bambine (anno 2009) e presso i coniugi / , la Per_2 Pt_1 CP_1 signora ha continuato a svolgere attività sportiva agonistica e a praticare trail Parte_1 running?
Si indica a teste la signora residente a [...]
^
50) Vero che, annualmente, il minore , proveniente da Cernobyl, rimaneva con e Persona_7 presso i coniugi / in Italia, tre mesi l'anno, precisamente due mesi in estate d uno in Pt_1 CP_1 inverno?
Si indica a teste già identificata in prima memoria ex art 473 bis 17 cpc di parte Testimone_15
Pt_1
^
51) Vero che Lei prestava servizio presso l'abitazione della Famiglia / svolgendo le Pt_1 CP_1 faccende domestiche, quattro ore alla settimana?
Per_ 52) Vero che la casa ove viveva la famiglia e le minori e , aveva una CP_1 Pt_1 Per_2 estensione di 300 mq? Dica la teste quanti vani componevano l'abitazione
Si indica a teste la signora residente in [...]
53) Vero che l'agenzia immobiliare MIZAR sas di e , nell'anno Controparte_4 Controparte_5
2023, era stata incaricata di porre sul mercato della vendita l'appartamento di cui alle pubblicazioni pubblicitarie che Le si mostrano (doc.59) sito in Imola, parte del complesso condominiale sito in Via
Cogne n.45, posizionato al 12^ piano, di mq 177, al prezzo di € 340.000,00?
54) Vero che detta unità immobiliare è stata venduta alla somma di € 340.000,00? Nella negativa, dica il teste a quale prezzo sia stato venduto l'appartamento di cui alle pubblicazioni pubblicitarie che Le si mostrano (doc.59)
Si indicano a testi il signor e la signora domiciliati in Imola, Controparte_4 Controparte_5
Viale Andrea Costa presso la sede dell'agenzia immobiliare MIZAR sas di e Controparte_4
. Controparte_5
pagina 9 di 17 ^ disporre indagini patrimoniali, delegandole alla Polizia Tributaria- Guardia di Finanza sulla persona del dott al fine di acquisire contezza della di lui reale capacità CP_1 economico/patrimoniale/reddituale e capacità di spesa, estendendole alla signora
[...]
( CF : ), compagna convivente stabilmente con il dott Parte_3 C.F._3 CP_1 attesa la evidente promiscuità di passaggio di denari, che determinano a non escludere che vengano utilizzate posizioni intestate alla stessa quali deposito fiduciari di denaro del CP_1
Chiede ammettersi prova per interrogatorio di sul seguente capitolo: Controparte_1
Vero che la carta di debito/ credito ricaricabile n.6943 è in uso alla signora ed Parte_3 intestata a Lei?”.
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale confermare le statuizioni economiche disposte dal Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
5/12/24 e, quindi,
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire l'assegno di divorzio, da porsi Pt_1
a carico del Sig. nella misura pari a quella stabilita nelle condizioni di separazione contenute CP_1 nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 24/1/2022, autorizzato in data
27/2/2022 dalla Procura della Repubblica, pari a € 500,00 mensili Per_
- stabilire a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e CP_1 Per_2 nella misura pari a quella stabilita nelle condizioni di separazione contenute nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 24/1/2022, autorizzato in data 27/2/2022 dalla
Procura della Repubblica, pari a € 800,00 mensili ciascuna, con spese straordinarie -come identificate e con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 9/8/2017- a carico dello stesso nella misura del 100%
In via istruttoria subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria nel caso in cui controparte reiteri le proprie istanze istruttorie e queste vengano ammesse, in tutto o in parte, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa costitutiva del 5/11/2024, nella memoria autorizzata ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 25/11/2024 e all'udienza del 10/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 10 di 17 Con ricorso depositato in data 27-6-2024 chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 20-04-2002. Controparte_1
Esponeva la ricorrente che successivamente al matrimonio, nel 2009 la coppia dava avvio all'iter di Per_ affido di due minori, nata nel 2005 e nata nel 2004, entrambe in condizioni di difficoltà e Per_2 affette da disturbi del comportamento. A settembre del 2019 la sig.ra venuta a conoscenza di Pt_1 una relazione extraconiugale del marito, maturava la decisione di separarsi;
tuttavia, attendeva la sentenza di adozione delle minori emessa dal Tribunale per i Minorenni in data 21-6-2021.
Le parti perfezionavano la separazione tramite accordo di negoziazione assistita in data 24-1-2022 nell'ambito del quale veniva previsto, tra l'altro: il trasferimento della sig.ra da Imola, ove Pt_1 viveva la famiglia, a Modena, propria città di origine, unitamente alle figlie;
l'alienazione della casa coniugale;
l'affido congiunto delle figlie a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Dal punto di vista economico, si impegnava a corrispondere 1.600 euro mensili Controparte_1
a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie e 500 euro mensili per il mantenimento della moglie;
nonché una cifra pari a 15.000 euro una tantum a quest'ultima. Le parti dichiaravano, poi, di non avere nessun'altra pretesa patrimoniale da avanzare.
La ricorrente domandava in questa sede la corresponsione di un assegno divorzile pari a 2.000 euro da porsi in capo al sig. sostenendo di aver sacrificato le sue aspettative professionali per dedicarsi CP_1 alla famiglia e che i redditi del marito fossero aumentati rispetto al momento della separazione. Tale ultima circostanza avrebbe giustificato una revisione degli importi stabiliti in sede di separazione;
mentre le gravi patologie di cui soffre la ricorrente avrebbero, invece, subito un peggioramento tale da non consentirle di incrementare ulteriormente la sua attività lavorativa. A titolo di mantenimento delle figlie, chiedeva porsi in capo al padre la somma pari a 1.500 euro mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Si costituiva contestando la tesi della ricorrente e sostenendo che le scelte Controparte_1 professionali della moglie fossero intervenute prima del matrimonio, durante il quale anch'egli si era comunque dedicato intensamente alla cura delle figlie;
deduceva, poi, che in sede di accordo di separazione le parti avevano dichiarato di non avere ulteriori pretese economiche. Domandava, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto di tutte le istanze avanzate dalla ricorrente e, dal punto di vista economico, la conferma delle somme stabilite nelle condizioni di separazione, sia con riferimento alle figlie, sia in relazione all'assegno per la sig.ra Pt_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti veniva pronunciata con sentenza parziale n. 3217/2024 pubblicata in data 10-12-2024. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 5- pagina 11 di 17 12-2024 venivano confermate le statuizioni economiche previste in sede di separazione, dando atto che la somma percepita dalla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento sarebbe stata versata a titolo di assegno divorzile. A fronte di un mutamento sopravvenuto nel corso del giudizio, quale il decesso del padre di veniva ordinato il deposito di tutta la documentazione inerente alla Controparte_1 successione. In data 7-6-2025 il Giudice, rilevata la superfluità di tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, assegnava termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e in data 30-10-2025 tratteneva la causa in decisione.
A fronte dell'intervenuta pronuncia in data 10-12-2024 in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede restano da esaminare le richieste economiche relative al mantenimento da corrispondersi per le minori da parte del padre;
nonché le somme dovute a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Pt_1
Va preliminarmente dato atto che, alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa, si ritiene che l'istruttoria sia completa, essendo i fatti sufficientemente accertati.
In merito alla domanda accessoria svolta dalla ricorrente avente ad oggetto la percezione dell'assegno divorzile, si osserva che il resistente non contesta l'an della pretesa;
poiché offre una cifra pari a 500 euro mensili a tale titolo. In materia, l'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In base alla norma, dunque, ai fini della concessione dell'assegno divorzile è necessario considerare le condizioni economiche delle parti, la durata del matrimonio, il contributo dato dai coniugi alla vita familiare e al patrimonio comune, nonché le aspettative reddituali e professionali eventualmente sacrificate.
In relazione alla condizione economica delle parti, si dà atto che la ricorrente, dopo la laurea in giurisprudenza nel 1999, ha contratto matrimonio con il sig. nel 2002. Successivamente, nel 2005 CP_1 ha acquisito il diploma in scienze religiose e ha iniziato a svolgere attività di insegnamento full-time.
Nel momento in cui le minori si sono inserite all'interno nella famiglia, la sig.ra riduceva la Pt_1 propria attività lavorativa per seguire le figlie. In base a quanto allegato, risulta abbia lavorato come insegnante di religione cattolica part-time in un istituto di Modena dal 1-8-2023 al 31-8-2024. Dalla pagina 12 di 17 documentazione fiscale depositata, la ricorrente ha percepito uno stipendio medio mensile netto rispettivamente pari a circa 1.000 per l'anno 2021; 1.200 euro per l'anno 2022, nonché circa 1.700 euro per l'anno 2023. Dall'esame degli estratti conto presso Bper Banca, la sig.ra risulta titolare di Pt_1 somme di denaro sul conto corrente, pari a circa euro 20.000 nel 2023, ridotte a 6.000 nel 2024. È, altresì, nuda proprietaria al 50% di otto immobili siti a Modena e di altri due siti a Cavalese.
Attualmente, vive con le figlie in un appartamento concessole dalla propria madre;
non risulta, pertanto, che sostenga costi di locazione.
La ricorrente è affetta da alcune patologie invalidanti, che si sono aggravate nel corso del presente giudizio. In particolare, le è stata riconosciuta un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% (senza riconoscimento di una prestazione economica) con decorrenza dal 9-5-2024, con diagnosi “Malattia di Behcet in soggetto con cefalea emicranica ed artralgie meccaniche da discopatie multiple del rachide cervicale e lombare”; è, inoltre, portatrice di handicap lieve (non soggetto a revisione) dal 27-8-2024. Dal quadro complessivo che emerge, è, dunque, comprensibile che la sig.ra non possa incrementare in alcun modo la sua attività professionale, Pt_1
a fronte delle sue precarie condizioni di salute.
Il resistente è odontoiatra libero professionista. Dalla documentazione fiscale depositata, risulta che abbia percepito un reddito medio mensile netto pari rispettivamente a 6.375 euro per l'anno 2021;
8.256 euro per l'anno 2022 e circa 7.223 per l'anno 2023. Tali cifre può dirsi che rispondano alle fisiologiche oscillazioni cui è soggetta l'attività libero-professionale.
È attualmente socio allo 0,634% di Centro Odontoiatrico Zea s.r.l. con sede a Imola. Dal verbale di assemblea dei soci in data 10-7-2024 si dà atto di una possibile distribuzione di utili ai soci entro la fine del 2024; ma non risulta allegata alcuna ulteriore documentazione in merito. Il sig. risulta, altresì, CP_1 titolare del diritto di nuda proprietà di tre immobili siti a Imola: due garage e l'abitazione acquistata a seguito della vendita della casa coniugale, in cui risiede con la compagna, quest'ultima titolare del diritto di usufrutto sui medesimi immobili. Possiede un'auto. È titolare di un conto corrente presso
Banco BPM il cui saldo, nel 2024, si aggirava intorno ai 120.000/130.000 euro;
alla data del 30-9-2024 deteneva, inoltre, titoli di stato per un valore complessivo pari a 40.000 euro circa. Ha effettuato investimenti presso l'istituto di credito Banca Mediolanum per circa 100.000 euro circa;
versa contributi in un fondo pensione per un importo circa pari a 6.500/7.000 euro l'anno, nonché alcune migliaia di euro in un fondo previdenziale a favore delle figlie.
pagina 13 di 17 A seguito dell'accettazione dell'eredità paterna in data 27-11-2024, al patrimonio del resistente si sono aggiunti altri tre immobili, due appartamenti ed un'autorimessa, sempre ubicati a Imola;
gli sono pervenute, altresì, alcune somme nell'ordine di circa 10.000 euro.
Alla luce dei dati sopra riportati, può senz'altro dirsi che fra le parti vi sia una sperequazione reddituale. In relazione al criterio compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18287/2018 hanno statuito che esso “discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”, precisando, inoltre, che sia necessario “accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
Nel caso di specie, risulta che la apprezzabile disparità reddituale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. La ricorrente ha deciso di dedicarsi all'insegnamento della religione, una volta acquisito il diploma nell'anno 2005 e di non proseguire nella carriera forense;
nell'anno 2009, a seguito dell'affido alla coppia delle minori e Per_2
Per_
la sig.ra ha convertito il suo rapporto di lavoro da full-time a part-time. Tali scelte, poste Pt_1 in essere al fine di occuparsi della famiglia e della cura delle figlie, peraltro affette da alcuni disturbi, hanno senza dubbio valorizzato l'attività lavorativa del resistente, consentendogli di dedicarsi alla professione di odontoiatra. Può, dunque, dirsi che sussistano i requisiti per riconoscere l'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo. Sulla base dei dati che precedono, appare congruo che l'importo di tale contributo venga fissato in misura corrispondente a quanto già previsto nell'ambito dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., in misura pari a 500 euro mensili.
pagina 14 di 17 Per_ In ordine al contributo al mantenimento da corrispondere per le figlie e si osserva quanto Per_2
Per_ segue. Le ragazze vivono attualmente a Modena con la madre. , nata nel 2005, è ad oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. La ragazza risulta affetta da alcune problematiche: le è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 55%, senza riconoscimento di prestazioni economiche, con diagnosi di “Ritardo cognitivo lieve con compromissione adattiva” e riduzione permanente della capacità lavorativa, con decorrenza dal 19-2-2025. È, altresì, portatrice di handicap di grado lieve dall'aprile del 2025 e risulta seguita dal Centro di Salute Mentale di Modena.
Poiché non è stata ammessa alla maturità, è stata trasferita presso una scuola privata.
La sorella , del 2004, è maggiorenne e non del tutto indipendente dal punto di vista economico. È Per_2 stata assunta dalla società Seta s.p.a., con sede a Modena, con contratto a tempo determinato dal 25-03-
2024 al 24-3-2025 e retribuzione mensile pari a 1.629,25 euro lordi per 14 mensilità. La madre dà atto che la ragazza è stata di recente raggirata e indotta ad effettuare un bonifico in Lituania per un importo pari a 4.600 euro;
per tale ragione è stata sottoposta a test che hanno rilevato deficit cognitivi.
In ragione delle condizioni delle figlie così come sopra rappresentate e delle risorse economiche di ciascun genitore, si ritiene congruo che il sig. versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento per le CP_1
Per_ figlie, un importo rispettivamente pari a 1.000 euro mensili per che risulta totalmente priva di occupazione e affetta dalle problematiche descritte, nonché 800 euro mensili per , che risulta Per_2 avere svolto un impiego, ma solo a tempo determinato, pertanto non può ritenersi ancora stabilmente inserita nel mondo del lavoro;
oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambe.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della prevalente soccombenza della ricorrente, concorrono giusti motivi per condannare la stessa a rifondere al resistente le spese processuali nella misura di ½, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ½; si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- Fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento Per_ ordinario della figlia per un importo pari a 1.000 euro mensili, nonché della figlia nella Per_2 misura di 800 euro mensili, versando tali somme entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra che verrà tempestivamente comunicato;
tali somme andranno rivalutate Pt_1
pagina 15 di 17 annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone, altresì, le spese straordinarie per entrambe le figlie a carico del padre nella misura del 100%. Si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
- spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
-spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
-Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
-Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
-Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
-Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
pagina 16 di 17 2- Fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., pone a carico del resistente, l'obbligo di versare alla sig.ra la somma pari a 500 euro mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla medesima che verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
3- Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite nella misura di ½, che in tale proporzione liquida € 3.808 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ½.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25-11-2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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