TAR
Sentenza breve 14 luglio 2025
Sentenza breve 14 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07294/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01123 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07294/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7294 del 2025, proposto da:
Residenza Verde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di PA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Sardegna Resort s.r.l., Smeralda Holding s.r.l., Regione autonoma della Sardegna,
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio,
Capitaneria di porto Guardia costiera di Golfo Aranci, Agenzia del demanio Sardegna, non costituiti in giudizio;
Porto Cervo Marina s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AN CO GN e RC Cottone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia; N. 07294/2025 REG.RIC.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze,
Agenzia del demanio, Direzione regionale Sardegna, Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Capitaneria di porto di Olbia, Ufficio circondariale marittimo Golfo
Aranci, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, n. 630 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porto Cervo Marina s.r.l. e delle amministrazioni in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA AN;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, gli avvocati Salvatore Di
PA e AN CO GN nonché l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 630 del 14 luglio 2025, con cui il Tar
Sardegna ha declinato la giurisdizione in ordine al ricorso proposto per l'annullamento del diniego di accesso al porto ed ormeggio presso il posto barca C17, espresso il 26 maggio 2025, in forma verbale e nei confronti del Comandante delle unità da diporto, dalla Porto Cervo Marina s.r.l., nonché del provvedimento inviato a mezzo pec dalla
Porto Cervo Marina s.r.l. alla Residenza Verde s.r.l. il 28 maggio 2025, avente ad N. 07294/2025 REG.RIC.
oggetto “Comunicazione relativa a Posto Barca C17” e del provvedimento inviato a mezzo pec dalla Porto Cervo Marina s.r.l. il 12 giugno 2025, avente ad oggetto
“Comunicazione relativa a Posto Barca C17”.
La Porto Cervo Marina s.r.l. e le amministrazioni in epigrafe si sono costituite con rispettivi atti formali.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La parte appellante ha impugnato dinanzi al Tar Sardegna i suindicati atti con cui la Porto Cervo s.r.l., concessionaria del Porto turistico di Marina di Porto Cervo, le ha vietato l'ingresso al porto stesso in ragione della asserita scadenza del contratto di affitto del posto barca n. C17, stipulato dalle parti nell'anno 1975, scadenza che, secondo la concessionaria, sarebbe intervenuta nel mese di aprile 2025.
L'appellante ha contestato in primo grado tale circostanza, sostenendo che detto contratto dovrebbe giungere a scadenza solo nell'anno 2028, sicché la stessa avrebbe ancora diritto di disporre del citato posto barca.
Il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice competente a decidere la controversia il Tribunale di Tempio Pausania, osservando che il giudizio ha ad oggetto la persistenza o meno, in capo alla ricorrente, del diritto soggettivo di utilizzo di un posto barca, persistenza che, a sua volta, dipende dalla corretta determinazione della data di scadenza del relativo contratto privatistico a suo tempo intervenuto tra le parti, senza che assumano rilievo i poteri pubblicistici di cui il concessionario astrattamente dispone per la gestione del porto e la programmazione delle attività portuali.
L'appellante contesta la ricostruzione del Tar e, mediante riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, sostiene in via pregiudiziale che sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo avendo, a suo dire, la concessionaria agito nell'esercizio di pubblici poteri (esercizio nel quale ravvisa una serie di vizi) e, nel N. 07294/2025 REG.RIC.
merito, che il contratto in questione non sarebbe scaduto alla data indicata dalla concessionaria, essendone stato differito l'inizio al 31 agosto 1978, con conseguente scadenza al 30 agosto 2028.
3. L'appello è infondato.
Come ha osservato il Tar non vi sono dubbi sul carattere privatistico del descritto rapporto contrattuale, che ha a oggetto esclusivamente l'affitto del posto barca, mentre sono riservate alla società concessionaria tutte le attività di gestione del porto, il che esclude la possibilità di qualificare il rapporto stesso in termini di subconcessione.
Infatti il rifiuto opposto dalla concessionaria è basato non già su profili gestionali o su ragioni di interesse pubblico, bensì esclusivamente sulla asserita scadenza del contratto, che rappresenta, dunque, il reale punto controverso, il cui accertamento esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per essere devoluto alla cognizione del giudice civile.
In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario (società titolare della concessione demaniale per la gestione di un porto turistico) ed il terzo, sempre che l'amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (cfr.
Cass. civ. sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2062 in cui, in applicazione del riportato principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia intercorsa tra la società titolare della concessione demaniale ed alcuni privati che assumevano di avere stipulato contratti di assegnazione di posti di ormeggio). N. 07294/2025 REG.RIC.
Il rilevato difetto di giurisdizione preclude a questo giudice di pronunciarsi sulla questione di merito, avente ad oggetto la contestata scadenza del contratto.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RA AN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA AN RC LI N. 07294/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01123 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07294/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7294 del 2025, proposto da:
Residenza Verde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di PA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Sardegna Resort s.r.l., Smeralda Holding s.r.l., Regione autonoma della Sardegna,
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio,
Capitaneria di porto Guardia costiera di Golfo Aranci, Agenzia del demanio Sardegna, non costituiti in giudizio;
Porto Cervo Marina s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AN CO GN e RC Cottone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia; N. 07294/2025 REG.RIC.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze,
Agenzia del demanio, Direzione regionale Sardegna, Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Capitaneria di porto di Olbia, Ufficio circondariale marittimo Golfo
Aranci, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, n. 630 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porto Cervo Marina s.r.l. e delle amministrazioni in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA AN;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, gli avvocati Salvatore Di
PA e AN CO GN nonché l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 630 del 14 luglio 2025, con cui il Tar
Sardegna ha declinato la giurisdizione in ordine al ricorso proposto per l'annullamento del diniego di accesso al porto ed ormeggio presso il posto barca C17, espresso il 26 maggio 2025, in forma verbale e nei confronti del Comandante delle unità da diporto, dalla Porto Cervo Marina s.r.l., nonché del provvedimento inviato a mezzo pec dalla
Porto Cervo Marina s.r.l. alla Residenza Verde s.r.l. il 28 maggio 2025, avente ad N. 07294/2025 REG.RIC.
oggetto “Comunicazione relativa a Posto Barca C17” e del provvedimento inviato a mezzo pec dalla Porto Cervo Marina s.r.l. il 12 giugno 2025, avente ad oggetto
“Comunicazione relativa a Posto Barca C17”.
La Porto Cervo Marina s.r.l. e le amministrazioni in epigrafe si sono costituite con rispettivi atti formali.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La parte appellante ha impugnato dinanzi al Tar Sardegna i suindicati atti con cui la Porto Cervo s.r.l., concessionaria del Porto turistico di Marina di Porto Cervo, le ha vietato l'ingresso al porto stesso in ragione della asserita scadenza del contratto di affitto del posto barca n. C17, stipulato dalle parti nell'anno 1975, scadenza che, secondo la concessionaria, sarebbe intervenuta nel mese di aprile 2025.
L'appellante ha contestato in primo grado tale circostanza, sostenendo che detto contratto dovrebbe giungere a scadenza solo nell'anno 2028, sicché la stessa avrebbe ancora diritto di disporre del citato posto barca.
Il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice competente a decidere la controversia il Tribunale di Tempio Pausania, osservando che il giudizio ha ad oggetto la persistenza o meno, in capo alla ricorrente, del diritto soggettivo di utilizzo di un posto barca, persistenza che, a sua volta, dipende dalla corretta determinazione della data di scadenza del relativo contratto privatistico a suo tempo intervenuto tra le parti, senza che assumano rilievo i poteri pubblicistici di cui il concessionario astrattamente dispone per la gestione del porto e la programmazione delle attività portuali.
L'appellante contesta la ricostruzione del Tar e, mediante riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, sostiene in via pregiudiziale che sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo avendo, a suo dire, la concessionaria agito nell'esercizio di pubblici poteri (esercizio nel quale ravvisa una serie di vizi) e, nel N. 07294/2025 REG.RIC.
merito, che il contratto in questione non sarebbe scaduto alla data indicata dalla concessionaria, essendone stato differito l'inizio al 31 agosto 1978, con conseguente scadenza al 30 agosto 2028.
3. L'appello è infondato.
Come ha osservato il Tar non vi sono dubbi sul carattere privatistico del descritto rapporto contrattuale, che ha a oggetto esclusivamente l'affitto del posto barca, mentre sono riservate alla società concessionaria tutte le attività di gestione del porto, il che esclude la possibilità di qualificare il rapporto stesso in termini di subconcessione.
Infatti il rifiuto opposto dalla concessionaria è basato non già su profili gestionali o su ragioni di interesse pubblico, bensì esclusivamente sulla asserita scadenza del contratto, che rappresenta, dunque, il reale punto controverso, il cui accertamento esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per essere devoluto alla cognizione del giudice civile.
In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario (società titolare della concessione demaniale per la gestione di un porto turistico) ed il terzo, sempre che l'amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (cfr.
Cass. civ. sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2062 in cui, in applicazione del riportato principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia intercorsa tra la società titolare della concessione demaniale ed alcuni privati che assumevano di avere stipulato contratti di assegnazione di posti di ormeggio). N. 07294/2025 REG.RIC.
Il rilevato difetto di giurisdizione preclude a questo giudice di pronunciarsi sulla questione di merito, avente ad oggetto la contestata scadenza del contratto.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RA AN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA AN RC LI N. 07294/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO