Art. 40. (Licenziamenti collettivi: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 , di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio , integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
Note all' art. 40:
- La direttiva 92/56/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 245 del 26 agosto 1992.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , cosi' recita: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
- La direttiva 75/129/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 48 del 22 febbraio 1975.
Note all' art. 40:
- La direttiva 92/56/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 245 del 26 agosto 1992.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , cosi' recita: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
- La direttiva 75/129/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 48 del 22 febbraio 1975.