Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
Agea, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del intimazione di pagamento di cartelle finalizzato alla procedura coattiva esecutiva e di riscossione di cui all’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- per l’importo di € 23.989,98.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dall’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata all’azienda agricola -OMISSIS- per un importo di € 23.989,98, riferita a prelievi supplementari per superamento delle quote latte nelle campagne 2000 e 2001. L’atto impugnato si inserisce nel quadro normativo europeo e nazionale che ha disciplinato il regime delle quote latte e la successiva riscossione coattiva dei crediti, con passaggio delle competenze da AG ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2. Il ricorrente, già cancellato dal registro imprese nel 2018, lamenta la lesività dell’atto per la sopravvivenza aziendale e la sua idoneità a determinare l’avvio di procedure esecutive pregiudizievoli. Formula, in particolare, i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MANCATA ALLEGAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA INDICAZIONE DELLA CAMPAGNA LATTIERA CUI FARE RIFERIMENTO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. Il ricorrente deduce la nullità dell’intimazione per difetto di motivazione, in quanto priva di allegazione della cartella presupposta e di indicazione della campagna lattiera, richiamando giurisprudenza amministrativa e tributaria che impone l’allegazione per garantire il diritto di difesa.
2) ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO PER PALESE GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA NEL CALCOLO DELLA QUOTA DI INTERESSI CON PECULIARE RIFERIMENTO AI DEDOTTI E CONTESTATI “INTERESSI MORATORI” – MANCANZA DI CONGRUA SUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL CALCOLO DEGLI INTERESSI ADDEBITATI. Si contesta la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi, dei tassi applicati e del periodo di riferimento, con conseguente violazione dell’art. 3 L. 241/90 e della normativa unionale.
3) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DI AG. Il ricorrente eccepisce la prescrizione, deducendo la mancata notifica di atti interruttivi e l’applicabilità del termine quinquennale o, in subordine, decennale, con richiami a orientamenti giurisprudenziali recenti.
4) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ANCHE IN RIFERIMENTO A NORMATIVA UNIONALE – ILLEGITTIMITÀ PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E PER ECCESSO DI POTERE. Si deduce la nullità per mancato ricalcolo dei prelievi in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato, che impongono la ridistribuzione lineare delle quote inutilizzate.
5) NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELL’ISCRIZIONE A RUOLO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA I RECUPERI PAC EFFETTUATI NEL CORSO DEGLI ANNI DA AG. Si lamenta l’impossibilità di verificare la corretta quantificazione del debito, non essendo chiaro se siano stati considerati i recuperi PAC già effettuati.
3. La resistente, costituitasi in giudizio con memoria di forma, produce una relazione nella quale segnala la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale e delle specifiche disposizioni sulle quote latte, escludendo la maturazione della prescrizione. Sui recuperi PAC e sulla quantificazione del debito, l’ente richiama la propria estraneità alle vicende antecedenti al passaggio dei residui da AG e la correttezza formale degli atti di riscossione.
4. Infine, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Tribunale, nel sospendere l’impugnata intimazione, osservava “ che, nonostante quanto asserito da parte resistente, non è stata fornita alcun prova dell’avvenuta notificazione della cartella di cui è sollecitato il pagamento ”. “ Ritenuto essenziale acquisire tale prova, essendo rilevante ai fini di stabilire la fondatezza di quanto dedotto con riferimento al corretto calcolo degli interessi, ma soprattutto in relazione alla pretesa prescrizione del credito ”, veniva così disposto che EA e/o AD dovranno provvedere in tal senso ai fini della definizione della controversia nel merito, dando conto e prova anche di ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione eventualmente intervenuto”.
Sennonché né AG né AD hanno fornito gli elementi istruttori richiesti dal Tribunale nella citata ordinanza.
5. Chiamata, quindi, all’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento.
7. È, infatti, fondata, l’eccezione di prescrizione della pretesa, con conseguente assorbimento delle restanti censure.
7.2 Anche l’eccezione di prescrizione è fondata. La pretesa creditoria afferisce a prelievi imputati per annate lattiero-casearie collocate, nella loro interezza, tra il 2000 e il 2001; AD e AG, nonostante l’esplicita richiesta istruttoria formulata nei loro confronti da questo Tribunale nella citata ordinanza cautelare, hanno provveduto a depositare la cartella di pagamento cui l’intimazione, notificata il 6 maggio 2022, fa rinvio, né hanno fornito prova dell’effettiva notificazione della stessa.
Ebbene, anche a voler applicare il più ampio termine ordinario decennale, depurato dei periodi di sospensione generalizzata dei termini della riscossione esattoriale individuati da specifiche disposizioni legislative, deve rilevarsi che la pretesa risulta comunque estinta per decorso del tempo.
Come, infatti, chiarito da recente giurisprudenza amministrativa, nel calcolo del termine di prescrizione vanno considerati, tra gli altri, il periodo di sospensione di cui all’art. 8- quinquies , comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, per il passaggio dei residui di gestione all’agente della riscossione (nel periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni), e il periodo di sospensione disposto dall’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche, in correlazione all’emergenza epidemiologica (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni).
Sennonché, avuto riguardo al momento in cui sarebbe insorto il credito per le annate in contestazione, nonché alla mancanza di idonei atti interruttivi, il termine di prescrizione – considerato anche nella sua massima estensione decennale e persino tenendo conto dei predetti periodi di sospensione – risulta perfezionato prima della notificazione dell’ intimazione il 6 maggio 2022 (T.A.R. Veneto, sent. n. 1696/2024).
8. La fondatezza del profilo pregiudiziale esaminato consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.
9. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei sensi precisati.
Sussistono, infine, giusti motivi – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, alla natura delle questioni trattate e alla complessità del quadro normativo di riferimento, anche unionale – per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO