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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 829/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Massimo Asdrubali del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 CP_2
(già , in persona del procuratore Avv.to CP_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Mazzoleni del Foro
[...]
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
e c o n l'i n t e r v e n t o d i
rappresentata da in Controparte_5 Controparte_6
persona del procuratore dott. rappresentata e Controparte_7
difesa dall'Avv.to Valter Gentili del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1247/2021 notificata il 25 giugno 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Contrariis reiectis Voglia l'autorità adita così giudicare:
In via preliminare: Previa declaratoria della reclamata usurarietà, dichiararsi l'inidoneità del titolo esecutivo azionato da e per l'effetto disporre la sospensione del Parte_2
procedimento esecutivo.
In via principale e nel merito: Accertarsi e statuirsi che il mutuo in atti dedotto e per il quale la parte convenuta ha promosso esecuzione n.682/2013 non costituisce titolo esecutivo per essere usurario sin dalla sua stipulazione e per l'effetto dichiarare e statuire che la ha diritto alla sola restituzione della Controparte_8
somma residua per l'importo che risulterà dovuto secondo l'esperienda istruttoria. Comunque rifusione delle spese tutte di lite.
In Via Principale e di merito ulteriore: Previa statuizione sull'usurarietà del mutuo per cui è causa, e/o comunque la nullità della - 3 -
pattuizione sul tasso effettivo applicato, ex art.li 1346 e 1418 c.c.,
nonché la nullità del titolo azionato in via esecutiva, dichiarare e statuire l'effettivo importo dovuto e dichiarar tenuta la parte convenuta ai danni che la stessa ha causato con determinazione degli stessi con altro e separato giudizio.
In via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica con il seguente quesito:
Accerti e descriva il CTU: 1) se l'attualizzazione delle rate del mutuo, oggetto di causa, necessaria per rendere uguale, al momento dell'erogazione del mutuo, la somma delle rate di capitale alla somma data a mutuo, sia stata eseguita seguendo le regole della progressione aritmetica o geometrica. 2) Se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è redatto in conformità alla progressione prevista dagli articoli 820 e 821 c.c. e qualora non vi sia detta conformità ridetermini il CTU un piano di ammortamento da applicarsi con il rispetto della progressione prevista dagli articoli 820
e 821 c.c. 3) Determini, il CTU, il tasso d'interesse effettivo applicando la progressione degli interessi ai sensi degli articoli 820 e 821 c.c.
Dell'appellata
In via preliminare: dichiararsi, per i motivi di cui in premesse,
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 682/13
Reg. Es. del Tribunale di Bergamo.
Nel merito: respingersi l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in
[...]
diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. - 4 -
In ogni caso: spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone, per scrupolo ed in ogni caso, alla richiesta avversaria di ammissione di c.t.u. contabile per quanto dedotto in atti ed a verbale, nonché per i condivisibili motivi di cui alla sentenza impugnata ed alle ordinanze riservate del Giudice di prime cure in data 26.04.2019 e 14.05.2019.
Si chiede, per i motivi esposti in premesse, che la Corte
provveda, anche d'ufficio, all'espunzione dal fascicolo delle produzioni allegate all'istanza dell'appellante in data 06.05.2019 (l'all.
C dell'istanza è stato prodotto sub10 anche con l'atto di citazione d'appello e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c..) e che in ogni caso non ne tenga conto ai fini del decidere.
Della terza intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui ai propri atti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, contrariis rejectis,
così giudicare.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi, per i motivi indicati in comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE n.
682/2013 del Tribunale di Bergamo.
NEL MERITO
Respingersi l'appello proposto da in Parte_1
quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. - 5 -
IN OGNI CASO
Spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta avversaria di ammissione di CTU
contabile richiamando le eccezioni già dedotte in atti ed a verbale,
nonché per i condivisibili motivi di cui alla sentenza impugnata ed alle ordinanze riservate del Giudice di prime cure in data 26/4/2019 e
145/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La intimava un precetto a Parte_2 Parte_1
in forza del mutuo stipulato inter partes.
[...]
interponeva opposizione avverso detto Parte_1
precetto, assumendo l'usurarietà del mutuo.
Resisteva la Parte_2
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite, liquidate in € 3.989,70 per compenso professionale, € 2,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la lamentata violazione dell'art. 117 co. 4 tub era inammissibile, trattandosi di un motivo nuovo, non delineato con l'opposizione, e comunque infondata, nella specie non essendovi - 6 -
discussione circa un rinvio agli usi od altro che non fosse il contratto;
- che non era dato comprendere il calcolo effettuato dall'opponente in merito agli interessi corrispettivi, dato che questi ammontavano ad € 40.689,42= (oltre ad € 408,50= di interessi di preammortamento) e non già ad € 51.316,12 =;
- che, pertanto, gli interessi corrispettivi non erano certamente usurari;
- che non era stato neppure allegato che fossero usurari gli interessi moratori;
- che il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico;
- che l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio era del tutto superfluo.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Applicazione di un tasso effettivo diverso da quello indicato
– omessa statuizione su di un punto portato all'esame del giudice di primo grado- violazione dell'articolo 112 cpc;
- 2) Sulla differenza dei tassi d'interesse applicati nel caso di specie, violazione dell'articolo 112 cpc fra chiesto e pronunciato;
- 3) Sulla nullità dell'oggetto nel contratto di mutuo in forza del combinato disposto di cui agli articoli 1346 e 1418 c.c.- omessa pronuncia con violazione dell'articolo 112 cpc.;
- 4) Applicazione di interessi su interessi in relazione alle rate scadute e reclamate con il precetto stesso – omessa pronuncia ex - 7 -
articolo 112 cpc;
- 5) Sulla necessità di consulenza tecnica – violazione dell'articolo 115 cpc..
Resisteva l' rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
(già .
[...] CP_3
Indi interveniva volontariamente nel processo la CP_5
rappresentata dalla quale cessionaria del
[...] Controparte_6
credito dalla ed in sostituzione della cedente. Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la lamenta Parte_1
l'applicazione di un tasso effettivo diverso da quello indicato, l'omessa statuizione su di un punto portato all'esame del giudice di primo grado e la violazione dell'articolo 112 cpc. Osserva che nel contratto è
riportato il tasso di interessi del 5,7 % (0,475 x 12); che, tuttavia, il tasso effettivo è pari al 5,77 %, dato che i giorni cui fare riferimento sono 365 e non 360; che vi è, dunque, una divergenza tra TAN e
TAEG, non percepita dal Tribunale;
che, applicando correttamente gli algoritmi di matematica finanziaria, la rata effettiva sarebbe stata d'importo inferiore rispetto alla rata richiesta dalla banca (€ 375,2593=
in luogo di € 419,54=, che per ben 240 rate porterrebbe ad una differenza di € 10.627,20=. Di conseguenza il monte interessi passerebbe da € 40.699,42= ad € 30.062,22=); che non è stata colta la sostanziale differenza fra i due regimi di calcolo degli interessi di - 8 -
norma applicati in matematica finanziaria, quello semplice e quello composto.
Con il secondo motivo di appello la sulla differenza Parte_1
dei tassi d'interesse applicati nel caso di specie, lamenta la violazione dell'articolo 112 cpc fra chiesto e pronunciato. Osserva che il tasso di fatto applicato era di gran lunga maggiore rispetto a quello effettivamente pattuito;
che la sommatoria degli interessi sugli interessi comporta, applicando le regole di matematica finanziaria, l'aumento del tasso mensile periodico utilizzato per il conteggio degli stessi;
che,
nella specie, il tasso effettivo diventa dello 0,05851, che tradotto in percentuale è pari al 5,851%.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono infondati.
Innanzitutto non può ritenersi sussistente alcuna omessa pronuncia, poiché il giudice di prime cure ha effettivamente esaminato sia la questione concernente il tasso d'interesse (richiamando, tra l'altro, i principi affermati dalle S.U. in materia di usura, sebbene in modo non conforme alle aspettative dell'attore opponente), sia la questione relativa al piano di ammortamento, escludendo la presenza di un fenomeno anatocistico, ovvero l'applicazione di interessi su interessi già maturati.
La diversa valutazione del merito non integra, dunque, una violazione dell'art. 112 c.p.c., ma semmai un vizio di motivazione o di interpretazione del contratto, che non è stato specificamente dedotto dall'appellante. - 9 -
Ciò chiarito, occorre ribadire che non vi è divergenza tra il tasso pattuito e quello applicato dalla banca.
Più nel dettaglio, l'appellante a pagina 2 dell'atto di appello afferma che: “secondo la matematica finanziaria, alcun dubbio vi può
essere sul fatto che il tasso effettivo sia pari 5,77% atteso che, in forza
dell'articolo 1284 c.c., i giorni cui fare riferimento sono 365 e non 360,
come risulterebbe applicandosi l'anno commerciale come, per altro,
espressamente previsto dall'articolo 4 del contratto di mutuo”.
Tale difesa, formulata in modo meramente apodittico, risulta smentita sotto un duplice profilo.
In primis occorre precisare che la maturazione degli interessi corrispettivi ad anno commerciale (360 giorni) è compatibile con la libertà negoziale, essendo l'art. 821 co. 3 c.c. derogabile da una diversa volontà delle parti, purché la stessa sia riportata in maniera trasparente nel programma contrattuale, come è avvenuto nel caso di specie.
Sotto il secondo profilo, all'art. 4 co. 1 del contratto di mutuo –
richiamato dallo stesso appellante – si prevede espressamente che “gli
interessi, per il periodo di ammortamento del mutuo, saranno calcolati
in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000
(ovvero 360 per cento)”. L'utilizzo dell'anno commerciale quale base di riferimento viene confermato anche ai commi successivi, sia per il calcolo del tasso d'interesse dovuto per il periodo di preammortamento, sia per il calcolo degli interessi di mora.
Stando così le cose, non è chiaro in base a quale appiglio normativo o previsione contrattuale l'appellante fondi la propria tesi. - 10 -
Parimenti deve escludersi la fondatezza dell'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui il tasso effettivamente applicato sarebbe superiore a quello pattuito, in quanto il piano di ammortamento prevedrebbe l'applicazione di interessi su interessi già maturati.
Nel metodo di ammortamento c.d. francese, quale quello concordato dalle parti in causa, il mutuatario, con la prima rata, paga gli interessi sull'intero capitale mutuato, unitamente ad una quota di capitale che riduce il debito residuo;
su tale importo residuo vengono poi via via calcolati gli interessi delle rate successive, che risultano progressivamente decrescenti, poiché la quota di capitale residuo si riduce di rata in rata.
Ne consegue che, per ogni rata, gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo (eccetto la prima che viene calcolata considerando l'intero capitale mutuato) e per il periodo di riferimento della rata, mai sugli interessi già maturati con le rate precedenti (in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, sia con riguardo al mutuo a tasso fisso, sia con riguardo al mutuo a tasso variabile:
Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso
fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da
un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del
contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; e - 11 -
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025: “In tema di mutuo bancario
con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si
determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni
rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo
del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove
il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la
loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la
nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo
il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi
sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi
che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare
finale dell'importo da restituire”).
Pertanto, non può ritenersi insito un fenomeno anatocistico nel predetto regime di ammortamento, né l'appellante ha fornito ulteriori elementi dai quali dedurre l'esistenza di una prassi anatocistica posta in essere dalla banca.
Con il terzo motivo di appello la sulla nullità Parte_1
dell'oggetto nel contratto di mutuo in forza del combinato disposto di cui agli articoli 1346 e 1418 c.c., lamenta l'omessa pronuncia con violazione dell'articolo 112 cpc.. Osserva che vi è una duplicità dei - 12 -
tassi d'interesse, in quanto non è indicato quale sia il regime degli interessi da applicarsi, se quello semplice o se quello composto;
che con il regime degli interessi semplici la rata è di € 375,2593=, mentre con il regime degli interessi composti la rata è di € 419,54=; che vi è,
dunque, nullità del tasso d'interesse applicato ex artt. 1346 e 1418 c.c.,
con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi mediante l'applicazione degli interessi di legge in sostituzione di quelli non determinati.
Con il quarto motivo di appello la lamenta Parte_1
l'applicazione di interessi su interessi in relazione alle rate scadute e reclamate con il precetto stesso nonché l'omessa pronuncia ex articolo
112 cpc. Osserva che gli interessi sono stati conteggiati sull'intero importo della rata e non sul solo importo capitale;
che in sostanza, la banca ha applicato interessi su interessi, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono inammissibili.
Anche in questo caso è infondata la doglianza circa l'omessa pronuncia del giudice di prime cure. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha espressamente affrontato entrambe le questioni, dapprima precisando nelle premesse che “E' pacifico in causa che tra le parti sia stato stipulato un
contratto di mutuo in data 17.12.2008, per atto notaio rep. Per_1
42718, racc. 11201 (doc.1 di parte opponente), dell'importo capitale
di € 60.000, con tasso fisso del 5,7%, da restituirsi in 240 mesi con - 13 -
sistema di ammortamento alla francese e rata fissa a quota capitale
crescente ed interessi decrescente”, e aggiungendo, poi, quanto alla legittimità di tale sistema di ammortamento, che “giova semplicemente
ribadire che attraverso tale sistema di prevede un piano di rimborso
con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo
capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non
vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d'interessi della
rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto
anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati
unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di
riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che
producono ulteriori interessi. Ne segue che alcun anatocismo o
violazione dei principi civilistici in materia di computo dei frutti civili
può essere ravvisata nel sistema di ammortamento alla francese, pur
dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi
di ammortamento alternativi (come quello c.d. all'italiana). Tale
opzione, tuttavia, rientra nella volontà negoziale delle parti e, dunque,
non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera
convenienza economica del contratto;
tanto meno quando, come nel
caso che ci occupa, esso non sia frutto solo di un'originaria
pattuizione, ma anche di un successivo atto convenzionale di
ricognizione ed accertamento del debito…”. A tali statuizioni l'appellante non ha mosso alcuna puntuale censura, limitandosi a reiterare, con formulazione generica, la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime di interessi applicati nel contratto. - 14 -
Pertanto, entrambi motivi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente conferma delle relative statuizioni del giudice di primo grado, ormai coperte da giudicato interno.
Con il quinto motivo di appello la invoca la necessità Parte_1
di consulenza tecnica e lamenta la violazione dell'articolo 115 cpc..
Osserva che la consulenza è imprescindibile per cogliere le differenze sussistenti tra il regime degli interessi semplici, conformi all'articolo
821 c.c., e quello degli interessi composti, conformi all'art. 1283 c.c..
Il motivo è infondato.
In considerazione dell'inammissibilità dei precedenti motivi d'appello, non residua alcuna questione da affrontare in ordine alle differenze tra il regime degli interessi semplici e quello degli interessi composti, risultando pertanto del tutto inutile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Si ribadisce, inoltre, che è ormai coperto da giudicato l'accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine alla piena determinatezza degli elementi dedotti nel programma contrattuale nonché alla legittimità del piano di ammortamento concordato tra le parti.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a - 15 -
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è corrispondente all'importo del precetto.
Vengono riconosciuti i valori medi del compenso per la prima,
la seconda e la quarta fase, nonché quello minimo per la terza,
considerata l'assenza di un'attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello confermando la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1247/2021 notificata il 25 giugno 2021;
- condanna parte appellante: a Parte_1
rimborsare alla rappresentata da Controparte_5 [...]
in persona del procuratore dott. le CP_6 Controparte_7
spese di lite del grado, liquidate come in parte motiva;
- dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma
1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est. - 16 -
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 829/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 10
settembre 2025
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Massimo Asdrubali del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 CP_2
(già , in persona del procuratore Avv.to CP_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Mazzoleni del Foro
[...]
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
e c o n l'i n t e r v e n t o d i
rappresentata da in Controparte_5 Controparte_6
persona del procuratore dott. rappresentata e Controparte_7
difesa dall'Avv.to Valter Gentili del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1247/2021 notificata il 25 giugno 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Contrariis reiectis Voglia l'autorità adita così giudicare:
In via preliminare: Previa declaratoria della reclamata usurarietà, dichiararsi l'inidoneità del titolo esecutivo azionato da e per l'effetto disporre la sospensione del Parte_2
procedimento esecutivo.
In via principale e nel merito: Accertarsi e statuirsi che il mutuo in atti dedotto e per il quale la parte convenuta ha promosso esecuzione n.682/2013 non costituisce titolo esecutivo per essere usurario sin dalla sua stipulazione e per l'effetto dichiarare e statuire che la ha diritto alla sola restituzione della Controparte_8
somma residua per l'importo che risulterà dovuto secondo l'esperienda istruttoria. Comunque rifusione delle spese tutte di lite.
In Via Principale e di merito ulteriore: Previa statuizione sull'usurarietà del mutuo per cui è causa, e/o comunque la nullità della - 3 -
pattuizione sul tasso effettivo applicato, ex art.li 1346 e 1418 c.c.,
nonché la nullità del titolo azionato in via esecutiva, dichiarare e statuire l'effettivo importo dovuto e dichiarar tenuta la parte convenuta ai danni che la stessa ha causato con determinazione degli stessi con altro e separato giudizio.
In via istruttoria: ammettersi consulenza tecnica con il seguente quesito:
Accerti e descriva il CTU: 1) se l'attualizzazione delle rate del mutuo, oggetto di causa, necessaria per rendere uguale, al momento dell'erogazione del mutuo, la somma delle rate di capitale alla somma data a mutuo, sia stata eseguita seguendo le regole della progressione aritmetica o geometrica. 2) Se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è redatto in conformità alla progressione prevista dagli articoli 820 e 821 c.c. e qualora non vi sia detta conformità ridetermini il CTU un piano di ammortamento da applicarsi con il rispetto della progressione prevista dagli articoli 820
e 821 c.c. 3) Determini, il CTU, il tasso d'interesse effettivo applicando la progressione degli interessi ai sensi degli articoli 820 e 821 c.c.
Dell'appellata
In via preliminare: dichiararsi, per i motivi di cui in premesse,
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 682/13
Reg. Es. del Tribunale di Bergamo.
Nel merito: respingersi l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in
[...]
diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. - 4 -
In ogni caso: spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone, per scrupolo ed in ogni caso, alla richiesta avversaria di ammissione di c.t.u. contabile per quanto dedotto in atti ed a verbale, nonché per i condivisibili motivi di cui alla sentenza impugnata ed alle ordinanze riservate del Giudice di prime cure in data 26.04.2019 e 14.05.2019.
Si chiede, per i motivi esposti in premesse, che la Corte
provveda, anche d'ufficio, all'espunzione dal fascicolo delle produzioni allegate all'istanza dell'appellante in data 06.05.2019 (l'all.
C dell'istanza è stato prodotto sub10 anche con l'atto di citazione d'appello e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c..) e che in ogni caso non ne tenga conto ai fini del decidere.
Della terza intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui ai propri atti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, contrariis rejectis,
così giudicare.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi, per i motivi indicati in comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE n.
682/2013 del Tribunale di Bergamo.
NEL MERITO
Respingersi l'appello proposto da in Parte_1
quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. - 5 -
IN OGNI CASO
Spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta avversaria di ammissione di CTU
contabile richiamando le eccezioni già dedotte in atti ed a verbale,
nonché per i condivisibili motivi di cui alla sentenza impugnata ed alle ordinanze riservate del Giudice di prime cure in data 26/4/2019 e
145/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La intimava un precetto a Parte_2 Parte_1
in forza del mutuo stipulato inter partes.
[...]
interponeva opposizione avverso detto Parte_1
precetto, assumendo l'usurarietà del mutuo.
Resisteva la Parte_2
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite, liquidate in € 3.989,70 per compenso professionale, € 2,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge.
Riteneva il primo giudice:
- che la lamentata violazione dell'art. 117 co. 4 tub era inammissibile, trattandosi di un motivo nuovo, non delineato con l'opposizione, e comunque infondata, nella specie non essendovi - 6 -
discussione circa un rinvio agli usi od altro che non fosse il contratto;
- che non era dato comprendere il calcolo effettuato dall'opponente in merito agli interessi corrispettivi, dato che questi ammontavano ad € 40.689,42= (oltre ad € 408,50= di interessi di preammortamento) e non già ad € 51.316,12 =;
- che, pertanto, gli interessi corrispettivi non erano certamente usurari;
- che non era stato neppure allegato che fossero usurari gli interessi moratori;
- che il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico;
- che l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio era del tutto superfluo.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Applicazione di un tasso effettivo diverso da quello indicato
– omessa statuizione su di un punto portato all'esame del giudice di primo grado- violazione dell'articolo 112 cpc;
- 2) Sulla differenza dei tassi d'interesse applicati nel caso di specie, violazione dell'articolo 112 cpc fra chiesto e pronunciato;
- 3) Sulla nullità dell'oggetto nel contratto di mutuo in forza del combinato disposto di cui agli articoli 1346 e 1418 c.c.- omessa pronuncia con violazione dell'articolo 112 cpc.;
- 4) Applicazione di interessi su interessi in relazione alle rate scadute e reclamate con il precetto stesso – omessa pronuncia ex - 7 -
articolo 112 cpc;
- 5) Sulla necessità di consulenza tecnica – violazione dell'articolo 115 cpc..
Resisteva l' rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
(già .
[...] CP_3
Indi interveniva volontariamente nel processo la CP_5
rappresentata dalla quale cessionaria del
[...] Controparte_6
credito dalla ed in sostituzione della cedente. Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la lamenta Parte_1
l'applicazione di un tasso effettivo diverso da quello indicato, l'omessa statuizione su di un punto portato all'esame del giudice di primo grado e la violazione dell'articolo 112 cpc. Osserva che nel contratto è
riportato il tasso di interessi del 5,7 % (0,475 x 12); che, tuttavia, il tasso effettivo è pari al 5,77 %, dato che i giorni cui fare riferimento sono 365 e non 360; che vi è, dunque, una divergenza tra TAN e
TAEG, non percepita dal Tribunale;
che, applicando correttamente gli algoritmi di matematica finanziaria, la rata effettiva sarebbe stata d'importo inferiore rispetto alla rata richiesta dalla banca (€ 375,2593=
in luogo di € 419,54=, che per ben 240 rate porterrebbe ad una differenza di € 10.627,20=. Di conseguenza il monte interessi passerebbe da € 40.699,42= ad € 30.062,22=); che non è stata colta la sostanziale differenza fra i due regimi di calcolo degli interessi di - 8 -
norma applicati in matematica finanziaria, quello semplice e quello composto.
Con il secondo motivo di appello la sulla differenza Parte_1
dei tassi d'interesse applicati nel caso di specie, lamenta la violazione dell'articolo 112 cpc fra chiesto e pronunciato. Osserva che il tasso di fatto applicato era di gran lunga maggiore rispetto a quello effettivamente pattuito;
che la sommatoria degli interessi sugli interessi comporta, applicando le regole di matematica finanziaria, l'aumento del tasso mensile periodico utilizzato per il conteggio degli stessi;
che,
nella specie, il tasso effettivo diventa dello 0,05851, che tradotto in percentuale è pari al 5,851%.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono infondati.
Innanzitutto non può ritenersi sussistente alcuna omessa pronuncia, poiché il giudice di prime cure ha effettivamente esaminato sia la questione concernente il tasso d'interesse (richiamando, tra l'altro, i principi affermati dalle S.U. in materia di usura, sebbene in modo non conforme alle aspettative dell'attore opponente), sia la questione relativa al piano di ammortamento, escludendo la presenza di un fenomeno anatocistico, ovvero l'applicazione di interessi su interessi già maturati.
La diversa valutazione del merito non integra, dunque, una violazione dell'art. 112 c.p.c., ma semmai un vizio di motivazione o di interpretazione del contratto, che non è stato specificamente dedotto dall'appellante. - 9 -
Ciò chiarito, occorre ribadire che non vi è divergenza tra il tasso pattuito e quello applicato dalla banca.
Più nel dettaglio, l'appellante a pagina 2 dell'atto di appello afferma che: “secondo la matematica finanziaria, alcun dubbio vi può
essere sul fatto che il tasso effettivo sia pari 5,77% atteso che, in forza
dell'articolo 1284 c.c., i giorni cui fare riferimento sono 365 e non 360,
come risulterebbe applicandosi l'anno commerciale come, per altro,
espressamente previsto dall'articolo 4 del contratto di mutuo”.
Tale difesa, formulata in modo meramente apodittico, risulta smentita sotto un duplice profilo.
In primis occorre precisare che la maturazione degli interessi corrispettivi ad anno commerciale (360 giorni) è compatibile con la libertà negoziale, essendo l'art. 821 co. 3 c.c. derogabile da una diversa volontà delle parti, purché la stessa sia riportata in maniera trasparente nel programma contrattuale, come è avvenuto nel caso di specie.
Sotto il secondo profilo, all'art. 4 co. 1 del contratto di mutuo –
richiamato dallo stesso appellante – si prevede espressamente che “gli
interessi, per il periodo di ammortamento del mutuo, saranno calcolati
in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000
(ovvero 360 per cento)”. L'utilizzo dell'anno commerciale quale base di riferimento viene confermato anche ai commi successivi, sia per il calcolo del tasso d'interesse dovuto per il periodo di preammortamento, sia per il calcolo degli interessi di mora.
Stando così le cose, non è chiaro in base a quale appiglio normativo o previsione contrattuale l'appellante fondi la propria tesi. - 10 -
Parimenti deve escludersi la fondatezza dell'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui il tasso effettivamente applicato sarebbe superiore a quello pattuito, in quanto il piano di ammortamento prevedrebbe l'applicazione di interessi su interessi già maturati.
Nel metodo di ammortamento c.d. francese, quale quello concordato dalle parti in causa, il mutuatario, con la prima rata, paga gli interessi sull'intero capitale mutuato, unitamente ad una quota di capitale che riduce il debito residuo;
su tale importo residuo vengono poi via via calcolati gli interessi delle rate successive, che risultano progressivamente decrescenti, poiché la quota di capitale residuo si riduce di rata in rata.
Ne consegue che, per ogni rata, gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo (eccetto la prima che viene calcolata considerando l'intero capitale mutuato) e per il periodo di riferimento della rata, mai sugli interessi già maturati con le rate precedenti (in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, sia con riguardo al mutuo a tasso fisso, sia con riguardo al mutuo a tasso variabile:
Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso
fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da
un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del
contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; e - 11 -
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025: “In tema di mutuo bancario
con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si
determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni
rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo
del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove
il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la
loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la
nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo
il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi
sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi
che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare
finale dell'importo da restituire”).
Pertanto, non può ritenersi insito un fenomeno anatocistico nel predetto regime di ammortamento, né l'appellante ha fornito ulteriori elementi dai quali dedurre l'esistenza di una prassi anatocistica posta in essere dalla banca.
Con il terzo motivo di appello la sulla nullità Parte_1
dell'oggetto nel contratto di mutuo in forza del combinato disposto di cui agli articoli 1346 e 1418 c.c., lamenta l'omessa pronuncia con violazione dell'articolo 112 cpc.. Osserva che vi è una duplicità dei - 12 -
tassi d'interesse, in quanto non è indicato quale sia il regime degli interessi da applicarsi, se quello semplice o se quello composto;
che con il regime degli interessi semplici la rata è di € 375,2593=, mentre con il regime degli interessi composti la rata è di € 419,54=; che vi è,
dunque, nullità del tasso d'interesse applicato ex artt. 1346 e 1418 c.c.,
con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi mediante l'applicazione degli interessi di legge in sostituzione di quelli non determinati.
Con il quarto motivo di appello la lamenta Parte_1
l'applicazione di interessi su interessi in relazione alle rate scadute e reclamate con il precetto stesso nonché l'omessa pronuncia ex articolo
112 cpc. Osserva che gli interessi sono stati conteggiati sull'intero importo della rata e non sul solo importo capitale;
che in sostanza, la banca ha applicato interessi su interessi, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, sono inammissibili.
Anche in questo caso è infondata la doglianza circa l'omessa pronuncia del giudice di prime cure. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha espressamente affrontato entrambe le questioni, dapprima precisando nelle premesse che “E' pacifico in causa che tra le parti sia stato stipulato un
contratto di mutuo in data 17.12.2008, per atto notaio rep. Per_1
42718, racc. 11201 (doc.1 di parte opponente), dell'importo capitale
di € 60.000, con tasso fisso del 5,7%, da restituirsi in 240 mesi con - 13 -
sistema di ammortamento alla francese e rata fissa a quota capitale
crescente ed interessi decrescente”, e aggiungendo, poi, quanto alla legittimità di tale sistema di ammortamento, che “giova semplicemente
ribadire che attraverso tale sistema di prevede un piano di rimborso
con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo
capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non
vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d'interessi della
rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto
anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati
unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di
riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che
producono ulteriori interessi. Ne segue che alcun anatocismo o
violazione dei principi civilistici in materia di computo dei frutti civili
può essere ravvisata nel sistema di ammortamento alla francese, pur
dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi
di ammortamento alternativi (come quello c.d. all'italiana). Tale
opzione, tuttavia, rientra nella volontà negoziale delle parti e, dunque,
non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera
convenienza economica del contratto;
tanto meno quando, come nel
caso che ci occupa, esso non sia frutto solo di un'originaria
pattuizione, ma anche di un successivo atto convenzionale di
ricognizione ed accertamento del debito…”. A tali statuizioni l'appellante non ha mosso alcuna puntuale censura, limitandosi a reiterare, con formulazione generica, la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime di interessi applicati nel contratto. - 14 -
Pertanto, entrambi motivi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente conferma delle relative statuizioni del giudice di primo grado, ormai coperte da giudicato interno.
Con il quinto motivo di appello la invoca la necessità Parte_1
di consulenza tecnica e lamenta la violazione dell'articolo 115 cpc..
Osserva che la consulenza è imprescindibile per cogliere le differenze sussistenti tra il regime degli interessi semplici, conformi all'articolo
821 c.c., e quello degli interessi composti, conformi all'art. 1283 c.c..
Il motivo è infondato.
In considerazione dell'inammissibilità dei precedenti motivi d'appello, non residua alcuna questione da affrontare in ordine alle differenze tra il regime degli interessi semplici e quello degli interessi composti, risultando pertanto del tutto inutile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Si ribadisce, inoltre, che è ormai coperto da giudicato l'accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine alla piena determinatezza degli elementi dedotti nel programma contrattuale nonché alla legittimità del piano di ammortamento concordato tra le parti.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a - 15 -
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è corrispondente all'importo del precetto.
Vengono riconosciuti i valori medi del compenso per la prima,
la seconda e la quarta fase, nonché quello minimo per la terza,
considerata l'assenza di un'attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello confermando la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1247/2021 notificata il 25 giugno 2021;
- condanna parte appellante: a Parte_1
rimborsare alla rappresentata da Controparte_5 [...]
in persona del procuratore dott. le CP_6 Controparte_7
spese di lite del grado, liquidate come in parte motiva;
- dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma
1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est. - 16 -
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti