Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1732
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità art. 10, comma VI, D.Lgs. 504/1992 al concordato preventivo con cessione di beni

    La Corte ritiene che l'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992 si riferisca espressamente solo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, con specifiche figure soggettive (curatore, commissario liquidatore). Nel concordato preventivo, l'imprenditore conserva l'amministrazione dei beni e resta soggetto agli adempimenti fiscali ordinari, salvo specifiche disposizioni. La struttura e le finalità del concordato non coincidono con quelle del fallimento/LCA sotto i profili rilevanti per l'applicazione della norma invocata. Il tributo TASI 2015 è dovuto secondo il regime ordinario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    L'avviso di accertamento è stato notificato in data 28.10.2020, entro il termine quinquennale di decadenza (31.12.2020) per la notifica degli atti impositivi relativi ai tributi comunali, computato a partire dall'anno d'imposta 2015. Pertanto, non vi è decadenza o prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per impossibilità giuridica di adempiere

    L'obbligazione tributaria relativa alla TASI per l'anno 2015 è sorta in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato e costituisce un'obbligazione di natura legale, rientrante negli adempimenti dovuti in assenza di specifico divieto. L'omesso versamento integra la violazione sanzionabile. Non è stata dimostrata una specifica impossibilità giuridica o l'assenza di colpa, in quanto la violazione è correlata a un omesso versamento dovuto per legge e non emergono elementi che qualifichino l'inadempimento come inevitabile.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per applicazione del cumulo materiale anziché giuridico

    L'istituto del cumulo giuridico presuppone una pluralità di violazioni suscettibili di unificazione sanzionatoria. Nel caso di specie, è stata contestata un'unica violazione (omesso versamento della TASI per il 2015) con applicazione di una sanzione unica nella misura prevista. Pertanto, il motivo non può trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1732
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1732
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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