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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1732/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3270/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 982/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SA sez. 1
e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17 bis D.Lvo n. 546/92 notificato al COMUNE di SA in data 28.XII.2020 la Ricorrente_1 s.r.l., società in concordato preventivo con cessione dei beni, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 139/2020 del 25.X.2020 - notificatole dal
COMUNE anzidetto il 28.X.2020 per il recupero della complessiva somma di € 7.314,85, pretesa a titolo di
TASI per l'anno d'imposta 2015, con relativo aggravio di sanzioni e interessi, su n. 13 unità immobiliari -, del quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n.
296/2006, per il quale il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU “per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, disposizione analogicamente applicabile alla TASI e al concordato preventivo con cessione dei beni, attesa la eadem ratio sottesa al fallimento e al concordato liquidatorio, con conseguente inesigibilità del tributo prima dell'alienazione degli immobili ripresi a tassazione, oggetto dell'omologata proposta concordataria depositata presso il Tribunale di Ragusa il 17.IX.2014, anteriormente dunque alla reclamata annualità d'imposta;
2) intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto la prima rata del tributo, esigibile a far data dal 30.
IX.2015, per compiuto ininterrotto decorso del relativo termine quinquennale;
3) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 D.Lvo n. 472/1997, la richiesta di pagamento essendo stata formulata dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato, per modo che alla contribuente risultava precluso il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale o del commissario giudiziale e ai creditori aventi titolo anteriore l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, con conseguente giuridica impossibilità, per essa opponente, di procedere al pagamento del tributo e corrispondente difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del sanzionato illecito;
4) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 per omessa applicazione, in luogo del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ciascuno degli immobili ripresi a tassazione, il più favorevole e doveroso regime del cumulo giuridico o della continuazione, sollecitandosi in via gradata la riliquidazione della pena pecuniaria in ossequio al regime anzidetto.
Costituitosi in lite, il COMUNE di SA ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, difendendo la validità dell'impugnato avviso.
Ultimata la trattazione della causa, la Commissione l'ha quindi assunta in decisione all'esito della pubblica udienza del 07.III.2022.
Affermava la Corte adita:
“L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Va innanzitutto premesso che con decreto ex art. 163 L.F. del 13.X.2014 (in atti) il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo sollecitata dalla società ricorrente con ricorso ex art. 161 L.F. proposto in data 17.IX.2014 - contestualmente nominando il Commissario giudiziale e il G. D. - e che a mente dell'art. 167, commi primo e secondo, e 168, comma primo, L.F. “durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del G.D., sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” e “dalla data della pubblicazione del ricorso nel
R.I. e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Incontestata in capo al COMUNE, per quanto sopra e per quanto occupa, la qualità di creditore non concorsuale - il reclamato credito tributario essendo sorto nell'anno 2015, ovvero successivamente all'apertura del concordato, avuto riguardo allo spartiacque emergente dal c.d. degli artt. 169 e 56 L.F. -, va dunque chiarito in via generale che la società debitrice, la quale conserva la titolarità e l'amministrazione dei propri beni durante la procedura, è tenuta all'adempimento delle obbligazioni sorte nel corso della medesima senza dispensa alcuna dall'osservanza dei prescritti o convenuti termini;
ciò detto, va quindi esaminata l'eccezione di inesigibilità di cui al primo motivo di opposizione, formulata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in ragione dell'invocata applicazione analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n. 296/2006, per il quale “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore (…) sono (…) tenuti al versamento dell'imposta (ICI/IMU) per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
In disparte la pretesa estensione della disposizione in commento alla TASI, la norma - introduttiva di deroga agli ordinari termini di pagamento dell'imposta per cui è causa - è all'evidenza espressamente dettata “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” e perciò esclusivamente indirizzata al curatore e al commissario liquidatore;
nessun riferimento diretto o indiretto è dato reperire alla diversa procedura di cui agli artt. 161 e ss. L.F., alla quale l'opponente ritiene doversi nondimeno applicare
- in via analogica o di interpretazione estensiva - al proprio concordato, il cui programma prevede la cessione ai creditori dei medesimi beni ripresi a tassazione e al quale andrebbe per ciò solo riconosciuta la medesima natura e finalità liquidatoria delle procedure concorsuali di cui al novellato art. 10, comma sesto, D.Lvo n.
504/1992.
L'argomento, tuttavia, non è fondato. Premesso che, contrariamente a quanto affermato in opposizione, non si rinviene assoluta coincidenza tra i beni oggetto della proposta cessione ai creditori e i beni ripresi a tassazione con l'impugnato avviso (il quale espone, tra i beni soggetti alla liquidata imposta, anche mappali non compresi tra quelli proposti in cessione), va intanto evidenziata la profonda e cruciale differenza tra fallimento e L.C.A. da una parte e concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, dall'altra, quest'ultimo non comportando, come illustrato, alcuno spossessamento dei beni o trasferimento della loro gestione agli organi della procedura - il debitore ammesso conservandone l'amministrazione, ancorché in vista della loro futura liquidazione - ed essendo esattamente preordinato ad evitare il fallimento, ancorché previa liquidazione di parte del patrimonio in favore del ceto creditorio. La differenza strutturale e finalistica della procedura - certamente nota al legislatore del 2006 - giustifica ampiamente l'espressa limitazione della deroga ai beni immobili compresi nel fallimento o nella L.C.A., con esclusione di ogni altra procedura concorsuale che non comporti l'integrale trasferimento della gestione dei beni agli organi preposti alla loro liquidazione, non reperendosi perciò la eadem ratio dispositiva dedotta a fondamento dell'invocata applicazione analogica della deroga normativa al concordato liquidatorio, né alcuno spazio esegetico di tipo estensivo, il cristallino tenore letterale della disposizione non consentendo, pur nella massima estensione interpretativa, di abbracciare l'ipotesi sub iudice.
In applicazione delle ordinarie disposizioni di cui alla L. n. 147/2013, deve dunque ritenersi che la società opponente fosse tenuta al pagamento della reclamata imposta nei termini di legge - senza necessità di autorizzazione alcuna del G.D. a termini del richiamato art. 168 L.F., trattandosi non già di atto negoziale, ma di atto dovuto - e a soggiacere alle conseguenze sanzionatorie del proprio inadempimento.
Disattesi per quanto sopra il primo e il terzo motivo di opposizione, va del pari respinta l'eccezione di parziale prescrizione del credito tributario;
premesso infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, i tributi locali strutturati in forma di prestazione periodica, si prescrivono, ex art. 2948 n. 4 c.c., nel termine di cinque anni (cfr. CASS. n. 24679/2011; CASS. n. 4283/2010), questa Commissione, da ultimo, accede infatti all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di prescrizione dei crediti il cui esercizio è altresì sottoposto a decadenza, a tenor del quale il contemporaneo decorso dei termini di prescrizione e decadenza si pone in contrasto con il disposto dell'art. 2967 c.c. – per il quale “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione” -, dovendosi perciò ritenere la “decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza”
(cfr. CASS. SS.UU. n. 16783/2012). Poiché il COMUNE di SA ha tempestivamente avviato l'avviso opposto a notifica in data 28.X.2020 - con conseguente esercizio dei poteri di accertamento entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 -, deve per quanto sopra ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione abbia iniziato a decorrere solo da tale data.
Va infine rigettato anche l'ultimo motivo di opposizione, fondato sull'eccepita illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997. Attesa la natura sostanziale e non formale delle sanzionate violazioni (omesso versamento di imposte già liquidate), a mezzo dell'impugnato avviso il COMUNE di
SA ha invero fatto espressa e corretta applicazione dell'art. 1, comma 695, L. n. 147/2013, per il quale
“in caso di omesso o insufficiente versamento (…) si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471”, il quale ultimo dispone che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici (...) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”, ovvero a sanzione proporzionale stabilita, in deroga alla generale applicazione degli istituti di favor rei, al precipuo fine di attribuire rilievo all'autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d'imposta, che perciò risulta sottratto all'applicazione del regime del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 (cfr. CASS. n. 8148/2019; CASS.
n. 1540/2017; CASS. n. 5897/2013).
Attesa l'infondatezza delle formulate doglianze, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 s.r.l. in concordato preventivo in liquidazione con atto del 23 Giugno 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta il motivo di ricorso col quale è stata eccepita l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992 in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo in liquidazione con cessione di beni immobili – postergazione versamento TASI
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992, che prevede la postergazione del versamento dell'IMU (e, per analogia, della
TASI) fino a tre mesi dopo il trasferimento degli immobili, alle procedure di concordato preventivo con cessione di beni. Secondo la società, la ratio della norma – la tutela della par condicio creditorum e la gestione unitaria dei beni in sede concorsuale – è comune sia al fallimento che al concordato liquidatorio. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la giurisprudenza di merito che riconosce l'estensione della disciplina anche al concordato liquidatorio, nonostante la differenza strutturale tra le procedure. L'appellante richiama inoltre la coincidenza sostanziale tra gli immobili oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento, come dimostrato dalle perizie tecniche prodotte, e chiede che venga riconosciuta la non esigibilità del tributo fino al termine della procedura concorsuale.
2) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, trattandosi di società in concordato preventivo - violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 del D.lgs n. 472/1997 – società impossibilitata giuridicamente ad adempiere perché sottoposta a procedura concorsuale
L'appellante evidenzia che, ai sensi degli artt. 161 e 168 L.F., la società ammessa a concordato preventivo non può eseguire pagamenti spontanei dei debiti anteriori all'apertura della procedura, se non secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di omologazione e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la moratoria generale dei debiti d'impresa, prevista dalla legge fallimentare, impedisce l'irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento di tributi sorti prima dell'apertura della procedura. L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in assenza di colpevolezza e volontarietà, non può essere irrogata alcuna sanzione. Si sottolinea che la pretesa sanzionatoria riguarda un periodo successivo all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e che, pertanto, la società era giuridicamente impossibilitata ad adempiere spontaneamente alle obbligazioni tributarie.
3) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12 del d.lgs 472/97 – applicazione del c.d. cumulo materiale delle sanzioni in luogo di quello c.d. giuridico (più favorevole).
Secondo l'appellante, il Comune avrebbe applicato il cumulo materiale delle sanzioni, irrogando per ciascun immobile la sanzione del 30% per omesso versamento, senza applicare l'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.lgs 472/97, che risulta più favorevole al contribuente. La sentenza impugnata avrebbe quindi errato nel non riconoscere la necessità di rideterminare le sanzioni secondo il principio del favor rei.
L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'applicazione del cumulo giuridico in casi analoghi.
4) Sulla condanna alle spese di giustizia.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 982/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 28
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, si sottolinea che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione esaustiva e analitica, respingendo tutte le censure sollevate dalla società appellante in merito all'avviso di accertamento relativo alla TASI per l'anno d'imposta 2015. In particolare, viene evidenziato che l'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.
504/1992, invocato dalla società, disciplina esclusivamente le procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, attribuendo specifici obblighi al curatore o al commissario liquidatore per quanto riguarda le imposte sugli immobili. Il Comune argomenta che tale disciplina non può essere estesa al concordato preventivo, in quanto quest'ultimo ha finalità e presupposti differenti: nel concordato, infatti, il debitore mantiene la propria capacità processuale e resta soggetto agli obblighi fiscali ordinari, come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Nel caso di specie, la TASI maturata dopo la domanda di concordato costituisce un credito prededucibile e deve essere versata dal contribuente alle scadenze ordinarie. Pertanto, l'Ente creditore è legittimato a emettere avvisi di accertamento secondo le modalità ordinarie, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice delegato, trattandosi di un atto dovuto di ordinaria amministrazione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellante, si ribadisce che l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente. La notifica è avvenuta il 28 ottobre 2020, quindi entro il 31 dicembre 2020, termine ultimo per la decadenza dell'azione accertativa. Si richiama la normativa che ha fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi alle entrate tributarie degli enti locali, sottolineando che nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza della pretesa impositiva.
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi applicati, si precisa che, diversamente dal fallimento, nel concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione ordinaria e, in caso di omessi versamenti, gli enti impositori sono tenuti a emettere avvisi di accertamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla legge. Nel caso specifico, è stata contestata un'unica violazione, ossia l'omesso versamento della
TASI per l'anno 2015, e la sanzione applicata è stata pari al 30% dell'imposta non versata, come previsto dalla normativa. Il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni, invocato dalla società appellante, non trova applicazione in assenza di una pluralità di violazioni. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale, in conformità alla normativa vigente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 9 Gennaio 2026 la società appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'applicabilità dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 al concordato preventivo, Il motivo è infondato. L'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 disciplina espressamente gli obblighi di versamento (e la scansione temporale degli stessi) riferendosi, per quanto rileva in questa sede, agli organi delle procedure ivi nominate (curatore fallimentare e commissario liquidatore in LCA) e agli immobili compresi in tali procedure. Ne deriva che la disposizione si correla: ad un preciso perimetro procedurale (fallimento/liquidazione coatta amministrativa); ad una precisa figura soggettiva (organi della procedura). Non è controverso che nel concordato preventivo l'imprenditore, almeno sino a diverse previsioni del piano e dei provvedimenti della procedura, conserva l'amministrazione e resta, in via ordinaria, soggetto passivo d'imposta e titolare degli adempimenti fiscali.
La tesi dell'appellante, basata sull'“eadem ratio” con il fallimento, non può essere condivisa in termini di automatica estensione di una disciplina speciale e derogatoria. In particolare, la finalità e la struttura del concordato preventivo, pur potendo atteggiarsi in forma liquidatoria, non coincidono con quelle del fallimento/
LCA sotto i profili che rilevano ai fini dell'applicazione della norma invocata, posto che: nel concordato non si verifica, di regola, il medesimo spossessamento pieno tipico del fallimento;
gli adempimenti fiscali maturati nel corso della procedura restano tendenzialmente assoggettati alla disciplina ordinaria, salvo specifiche disposizioni di legge o di piano omologato, non dimostrate in modo idoneo in atti come derogatorie del regime del tributo locale qui in contestazione. L'appellante ha insistito sull'esigenza di una CTU volta a dimostrare la coincidenza degli immobili oggetto di avviso con quelli inseriti nel piano di cessione. Tuttavia, anche a voler prescindere dall'opposizione del Comune, tale approfondimento risulta non decisivo ai fini dell'applicazione dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992, stante che la controversia verte primariamente su un profilo giuridico: l'estensibilità o meno della disciplina alle procedure diverse da quelle espressamente previste. Pertanto, la CTU richiesta non appare necessaria ai fini del decidere, dovendosi ritenere che il tributo TASI 2015 sia dovuto secondo il regime ordinario. Correttamente il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 alla procedura concordataria e ha ritenuto legittimo l'accertamento.
Sulla dedotta prescrizione/decadenza della pretesa, il motivo è infondato. Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento TASI 2015 è stato notificato in data 28.10.2020. Per i tributi comunali, la disciplina prevede un termine quinquennale di decadenza per la notifica degli atti impositivi, da computarsi sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie: anno d'imposta: 2015 termine ultimo di notifica: 31.12.2020 notifica avviso: 28.10.2020 L'atto risulta dunque tempestivo, con conseguente insussistenza della dedotta decadenza/prescrizione.
Sulle sanzioni (impossibilità giuridica e colpevolezza), il motivo è infondato. L'obbligazione tributaria relativa alla TASI per l'anno 2015, maturata in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato
(secondo quanto prospettato dalla stessa appellante), resta un'obbligazione di natura legale che, in assenza di specifico e dimostrato divieto, rientra nell'alveo degli adempimenti dovuti. Ne consegue che l'omesso versamento integra la violazione che l'ente è tenuto a reprimere applicando le sanzioni previste dall'ordinamento. L'appellante invoca una sorta di “impossibilità giuridica” generalizzata al pagamento, ma tale impostazione non risulta dimostrata in modo specifico con riferimento: ad un provvedimento impeditivo puntuale;
ad una disciplina che, per la fase e per il tipo di debito in esame, determini ex lege l'inapplicabilità delle sanzioni in modo automatico. Il richiamo ai principi di colpevolezza ex art.5 d. lgs.472/1997, pur astrattamente pertinente, non consente nel caso concreto di ritenere dimostrata l'assenza di colpa, essendo la violazione correlata ad un omesso versamento dovuto per legge e non emergendo elementi idonei a qualificare l'inadempimento come inevitabile.
Sul cumulo giuridico ex art.12 d. lgs.472/1997, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni del Comune (e dalla struttura dell'avviso, per come descritta in atti) emerge che è stata contestata un'unica violazione:
l'omesso versamento della TASI dovuta per l'anno 2015, con applicazione di una sanzione unica nella misura prevista. L'istituto del cumulo giuridico presuppone, per sua natura, una pluralità di violazioni suscettibili di unificazione sanzionatoria secondo i criteri legali. In mancanza di detta pluralità, il motivo non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3270/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 982/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SA sez. 1
e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17 bis D.Lvo n. 546/92 notificato al COMUNE di SA in data 28.XII.2020 la Ricorrente_1 s.r.l., società in concordato preventivo con cessione dei beni, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 139/2020 del 25.X.2020 - notificatole dal
COMUNE anzidetto il 28.X.2020 per il recupero della complessiva somma di € 7.314,85, pretesa a titolo di
TASI per l'anno d'imposta 2015, con relativo aggravio di sanzioni e interessi, su n. 13 unità immobiliari -, del quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n.
296/2006, per il quale il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU “per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, disposizione analogicamente applicabile alla TASI e al concordato preventivo con cessione dei beni, attesa la eadem ratio sottesa al fallimento e al concordato liquidatorio, con conseguente inesigibilità del tributo prima dell'alienazione degli immobili ripresi a tassazione, oggetto dell'omologata proposta concordataria depositata presso il Tribunale di Ragusa il 17.IX.2014, anteriormente dunque alla reclamata annualità d'imposta;
2) intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto la prima rata del tributo, esigibile a far data dal 30.
IX.2015, per compiuto ininterrotto decorso del relativo termine quinquennale;
3) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 D.Lvo n. 472/1997, la richiesta di pagamento essendo stata formulata dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato, per modo che alla contribuente risultava precluso il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale o del commissario giudiziale e ai creditori aventi titolo anteriore l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, con conseguente giuridica impossibilità, per essa opponente, di procedere al pagamento del tributo e corrispondente difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del sanzionato illecito;
4) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 per omessa applicazione, in luogo del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ciascuno degli immobili ripresi a tassazione, il più favorevole e doveroso regime del cumulo giuridico o della continuazione, sollecitandosi in via gradata la riliquidazione della pena pecuniaria in ossequio al regime anzidetto.
Costituitosi in lite, il COMUNE di SA ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, difendendo la validità dell'impugnato avviso.
Ultimata la trattazione della causa, la Commissione l'ha quindi assunta in decisione all'esito della pubblica udienza del 07.III.2022.
Affermava la Corte adita:
“L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Va innanzitutto premesso che con decreto ex art. 163 L.F. del 13.X.2014 (in atti) il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo sollecitata dalla società ricorrente con ricorso ex art. 161 L.F. proposto in data 17.IX.2014 - contestualmente nominando il Commissario giudiziale e il G. D. - e che a mente dell'art. 167, commi primo e secondo, e 168, comma primo, L.F. “durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del G.D., sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” e “dalla data della pubblicazione del ricorso nel
R.I. e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Incontestata in capo al COMUNE, per quanto sopra e per quanto occupa, la qualità di creditore non concorsuale - il reclamato credito tributario essendo sorto nell'anno 2015, ovvero successivamente all'apertura del concordato, avuto riguardo allo spartiacque emergente dal c.d. degli artt. 169 e 56 L.F. -, va dunque chiarito in via generale che la società debitrice, la quale conserva la titolarità e l'amministrazione dei propri beni durante la procedura, è tenuta all'adempimento delle obbligazioni sorte nel corso della medesima senza dispensa alcuna dall'osservanza dei prescritti o convenuti termini;
ciò detto, va quindi esaminata l'eccezione di inesigibilità di cui al primo motivo di opposizione, formulata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in ragione dell'invocata applicazione analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n. 296/2006, per il quale “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore (…) sono (…) tenuti al versamento dell'imposta (ICI/IMU) per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
In disparte la pretesa estensione della disposizione in commento alla TASI, la norma - introduttiva di deroga agli ordinari termini di pagamento dell'imposta per cui è causa - è all'evidenza espressamente dettata “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” e perciò esclusivamente indirizzata al curatore e al commissario liquidatore;
nessun riferimento diretto o indiretto è dato reperire alla diversa procedura di cui agli artt. 161 e ss. L.F., alla quale l'opponente ritiene doversi nondimeno applicare
- in via analogica o di interpretazione estensiva - al proprio concordato, il cui programma prevede la cessione ai creditori dei medesimi beni ripresi a tassazione e al quale andrebbe per ciò solo riconosciuta la medesima natura e finalità liquidatoria delle procedure concorsuali di cui al novellato art. 10, comma sesto, D.Lvo n.
504/1992.
L'argomento, tuttavia, non è fondato. Premesso che, contrariamente a quanto affermato in opposizione, non si rinviene assoluta coincidenza tra i beni oggetto della proposta cessione ai creditori e i beni ripresi a tassazione con l'impugnato avviso (il quale espone, tra i beni soggetti alla liquidata imposta, anche mappali non compresi tra quelli proposti in cessione), va intanto evidenziata la profonda e cruciale differenza tra fallimento e L.C.A. da una parte e concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, dall'altra, quest'ultimo non comportando, come illustrato, alcuno spossessamento dei beni o trasferimento della loro gestione agli organi della procedura - il debitore ammesso conservandone l'amministrazione, ancorché in vista della loro futura liquidazione - ed essendo esattamente preordinato ad evitare il fallimento, ancorché previa liquidazione di parte del patrimonio in favore del ceto creditorio. La differenza strutturale e finalistica della procedura - certamente nota al legislatore del 2006 - giustifica ampiamente l'espressa limitazione della deroga ai beni immobili compresi nel fallimento o nella L.C.A., con esclusione di ogni altra procedura concorsuale che non comporti l'integrale trasferimento della gestione dei beni agli organi preposti alla loro liquidazione, non reperendosi perciò la eadem ratio dispositiva dedotta a fondamento dell'invocata applicazione analogica della deroga normativa al concordato liquidatorio, né alcuno spazio esegetico di tipo estensivo, il cristallino tenore letterale della disposizione non consentendo, pur nella massima estensione interpretativa, di abbracciare l'ipotesi sub iudice.
In applicazione delle ordinarie disposizioni di cui alla L. n. 147/2013, deve dunque ritenersi che la società opponente fosse tenuta al pagamento della reclamata imposta nei termini di legge - senza necessità di autorizzazione alcuna del G.D. a termini del richiamato art. 168 L.F., trattandosi non già di atto negoziale, ma di atto dovuto - e a soggiacere alle conseguenze sanzionatorie del proprio inadempimento.
Disattesi per quanto sopra il primo e il terzo motivo di opposizione, va del pari respinta l'eccezione di parziale prescrizione del credito tributario;
premesso infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, i tributi locali strutturati in forma di prestazione periodica, si prescrivono, ex art. 2948 n. 4 c.c., nel termine di cinque anni (cfr. CASS. n. 24679/2011; CASS. n. 4283/2010), questa Commissione, da ultimo, accede infatti all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di prescrizione dei crediti il cui esercizio è altresì sottoposto a decadenza, a tenor del quale il contemporaneo decorso dei termini di prescrizione e decadenza si pone in contrasto con il disposto dell'art. 2967 c.c. – per il quale “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione” -, dovendosi perciò ritenere la “decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza”
(cfr. CASS. SS.UU. n. 16783/2012). Poiché il COMUNE di SA ha tempestivamente avviato l'avviso opposto a notifica in data 28.X.2020 - con conseguente esercizio dei poteri di accertamento entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 -, deve per quanto sopra ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione abbia iniziato a decorrere solo da tale data.
Va infine rigettato anche l'ultimo motivo di opposizione, fondato sull'eccepita illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997. Attesa la natura sostanziale e non formale delle sanzionate violazioni (omesso versamento di imposte già liquidate), a mezzo dell'impugnato avviso il COMUNE di
SA ha invero fatto espressa e corretta applicazione dell'art. 1, comma 695, L. n. 147/2013, per il quale
“in caso di omesso o insufficiente versamento (…) si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471”, il quale ultimo dispone che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici (...) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”, ovvero a sanzione proporzionale stabilita, in deroga alla generale applicazione degli istituti di favor rei, al precipuo fine di attribuire rilievo all'autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d'imposta, che perciò risulta sottratto all'applicazione del regime del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 (cfr. CASS. n. 8148/2019; CASS.
n. 1540/2017; CASS. n. 5897/2013).
Attesa l'infondatezza delle formulate doglianze, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 s.r.l. in concordato preventivo in liquidazione con atto del 23 Giugno 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta il motivo di ricorso col quale è stata eccepita l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992 in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo in liquidazione con cessione di beni immobili – postergazione versamento TASI
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado abbia erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992, che prevede la postergazione del versamento dell'IMU (e, per analogia, della
TASI) fino a tre mesi dopo il trasferimento degli immobili, alle procedure di concordato preventivo con cessione di beni. Secondo la società, la ratio della norma – la tutela della par condicio creditorum e la gestione unitaria dei beni in sede concorsuale – è comune sia al fallimento che al concordato liquidatorio. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la giurisprudenza di merito che riconosce l'estensione della disciplina anche al concordato liquidatorio, nonostante la differenza strutturale tra le procedure. L'appellante richiama inoltre la coincidenza sostanziale tra gli immobili oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento, come dimostrato dalle perizie tecniche prodotte, e chiede che venga riconosciuta la non esigibilità del tributo fino al termine della procedura concorsuale.
2) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, trattandosi di società in concordato preventivo - violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 del D.lgs n. 472/1997 – società impossibilitata giuridicamente ad adempiere perché sottoposta a procedura concorsuale
L'appellante evidenzia che, ai sensi degli artt. 161 e 168 L.F., la società ammessa a concordato preventivo non può eseguire pagamenti spontanei dei debiti anteriori all'apertura della procedura, se non secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di omologazione e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la moratoria generale dei debiti d'impresa, prevista dalla legge fallimentare, impedisce l'irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento di tributi sorti prima dell'apertura della procedura. L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in assenza di colpevolezza e volontarietà, non può essere irrogata alcuna sanzione. Si sottolinea che la pretesa sanzionatoria riguarda un periodo successivo all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e che, pertanto, la società era giuridicamente impossibilitata ad adempiere spontaneamente alle obbligazioni tributarie.
3) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12 del d.lgs 472/97 – applicazione del c.d. cumulo materiale delle sanzioni in luogo di quello c.d. giuridico (più favorevole).
Secondo l'appellante, il Comune avrebbe applicato il cumulo materiale delle sanzioni, irrogando per ciascun immobile la sanzione del 30% per omesso versamento, senza applicare l'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.lgs 472/97, che risulta più favorevole al contribuente. La sentenza impugnata avrebbe quindi errato nel non riconoscere la necessità di rideterminare le sanzioni secondo il principio del favor rei.
L'appellante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'applicazione del cumulo giuridico in casi analoghi.
4) Sulla condanna alle spese di giustizia.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 982/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 28
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, si sottolinea che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione esaustiva e analitica, respingendo tutte le censure sollevate dalla società appellante in merito all'avviso di accertamento relativo alla TASI per l'anno d'imposta 2015. In particolare, viene evidenziato che l'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.
504/1992, invocato dalla società, disciplina esclusivamente le procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, attribuendo specifici obblighi al curatore o al commissario liquidatore per quanto riguarda le imposte sugli immobili. Il Comune argomenta che tale disciplina non può essere estesa al concordato preventivo, in quanto quest'ultimo ha finalità e presupposti differenti: nel concordato, infatti, il debitore mantiene la propria capacità processuale e resta soggetto agli obblighi fiscali ordinari, come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Nel caso di specie, la TASI maturata dopo la domanda di concordato costituisce un credito prededucibile e deve essere versata dal contribuente alle scadenze ordinarie. Pertanto, l'Ente creditore è legittimato a emettere avvisi di accertamento secondo le modalità ordinarie, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice delegato, trattandosi di un atto dovuto di ordinaria amministrazione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellante, si ribadisce che l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine quinquennale previsto dalla normativa vigente. La notifica è avvenuta il 28 ottobre 2020, quindi entro il 31 dicembre 2020, termine ultimo per la decadenza dell'azione accertativa. Si richiama la normativa che ha fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi alle entrate tributarie degli enti locali, sottolineando che nel caso in esame non si è verificata alcuna decadenza della pretesa impositiva.
Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi applicati, si precisa che, diversamente dal fallimento, nel concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione ordinaria e, in caso di omessi versamenti, gli enti impositori sono tenuti a emettere avvisi di accertamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla legge. Nel caso specifico, è stata contestata un'unica violazione, ossia l'omesso versamento della
TASI per l'anno 2015, e la sanzione applicata è stata pari al 30% dell'imposta non versata, come previsto dalla normativa. Il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni, invocato dalla società appellante, non trova applicazione in assenza di una pluralità di violazioni. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale, in conformità alla normativa vigente.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 9 Gennaio 2026 la società appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'applicabilità dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 al concordato preventivo, Il motivo è infondato. L'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 disciplina espressamente gli obblighi di versamento (e la scansione temporale degli stessi) riferendosi, per quanto rileva in questa sede, agli organi delle procedure ivi nominate (curatore fallimentare e commissario liquidatore in LCA) e agli immobili compresi in tali procedure. Ne deriva che la disposizione si correla: ad un preciso perimetro procedurale (fallimento/liquidazione coatta amministrativa); ad una precisa figura soggettiva (organi della procedura). Non è controverso che nel concordato preventivo l'imprenditore, almeno sino a diverse previsioni del piano e dei provvedimenti della procedura, conserva l'amministrazione e resta, in via ordinaria, soggetto passivo d'imposta e titolare degli adempimenti fiscali.
La tesi dell'appellante, basata sull'“eadem ratio” con il fallimento, non può essere condivisa in termini di automatica estensione di una disciplina speciale e derogatoria. In particolare, la finalità e la struttura del concordato preventivo, pur potendo atteggiarsi in forma liquidatoria, non coincidono con quelle del fallimento/
LCA sotto i profili che rilevano ai fini dell'applicazione della norma invocata, posto che: nel concordato non si verifica, di regola, il medesimo spossessamento pieno tipico del fallimento;
gli adempimenti fiscali maturati nel corso della procedura restano tendenzialmente assoggettati alla disciplina ordinaria, salvo specifiche disposizioni di legge o di piano omologato, non dimostrate in modo idoneo in atti come derogatorie del regime del tributo locale qui in contestazione. L'appellante ha insistito sull'esigenza di una CTU volta a dimostrare la coincidenza degli immobili oggetto di avviso con quelli inseriti nel piano di cessione. Tuttavia, anche a voler prescindere dall'opposizione del Comune, tale approfondimento risulta non decisivo ai fini dell'applicazione dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992, stante che la controversia verte primariamente su un profilo giuridico: l'estensibilità o meno della disciplina alle procedure diverse da quelle espressamente previste. Pertanto, la CTU richiesta non appare necessaria ai fini del decidere, dovendosi ritenere che il tributo TASI 2015 sia dovuto secondo il regime ordinario. Correttamente il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità dell'art.10, comma 6, d. lgs.504/1992 alla procedura concordataria e ha ritenuto legittimo l'accertamento.
Sulla dedotta prescrizione/decadenza della pretesa, il motivo è infondato. Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento TASI 2015 è stato notificato in data 28.10.2020. Per i tributi comunali, la disciplina prevede un termine quinquennale di decadenza per la notifica degli atti impositivi, da computarsi sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie: anno d'imposta: 2015 termine ultimo di notifica: 31.12.2020 notifica avviso: 28.10.2020 L'atto risulta dunque tempestivo, con conseguente insussistenza della dedotta decadenza/prescrizione.
Sulle sanzioni (impossibilità giuridica e colpevolezza), il motivo è infondato. L'obbligazione tributaria relativa alla TASI per l'anno 2015, maturata in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato
(secondo quanto prospettato dalla stessa appellante), resta un'obbligazione di natura legale che, in assenza di specifico e dimostrato divieto, rientra nell'alveo degli adempimenti dovuti. Ne consegue che l'omesso versamento integra la violazione che l'ente è tenuto a reprimere applicando le sanzioni previste dall'ordinamento. L'appellante invoca una sorta di “impossibilità giuridica” generalizzata al pagamento, ma tale impostazione non risulta dimostrata in modo specifico con riferimento: ad un provvedimento impeditivo puntuale;
ad una disciplina che, per la fase e per il tipo di debito in esame, determini ex lege l'inapplicabilità delle sanzioni in modo automatico. Il richiamo ai principi di colpevolezza ex art.5 d. lgs.472/1997, pur astrattamente pertinente, non consente nel caso concreto di ritenere dimostrata l'assenza di colpa, essendo la violazione correlata ad un omesso versamento dovuto per legge e non emergendo elementi idonei a qualificare l'inadempimento come inevitabile.
Sul cumulo giuridico ex art.12 d. lgs.472/1997, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni del Comune (e dalla struttura dell'avviso, per come descritta in atti) emerge che è stata contestata un'unica violazione:
l'omesso versamento della TASI dovuta per l'anno 2015, con applicazione di una sanzione unica nella misura prevista. L'istituto del cumulo giuridico presuppone, per sua natura, una pluralità di violazioni suscettibili di unificazione sanzionatoria secondo i criteri legali. In mancanza di detta pluralità, il motivo non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)