CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ME ( CUI 05RQU9F ) nato il [...] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore: l'avv. Laura BRILLI ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 416 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in sede del 15.10.2020, con la quale NA EZ era stato ritenuto responsabile, in concorso con MA ER, WI AM e del minore LI EM (nei confronti del quale si era proceduto separatamente), del tentato omicidio di IH EL RI, riduceva la pena in anni otto di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, i fatti oggetto del processo si erano svolti nel seguente modo: nel tardo pomeriggio del 12.2.2019, in piazza Ghiberti di Firenze, sotto il pergolato del mercato S. Ambrogio, si erano incontrati due gruppi di persone e, nell'occasione, la persona offesa, IH, aveva discusso animatamente con quattro individui e, quindi, aveva estratto una pistola, minacciando i soggetti che lo fronteggiavano;
la scena, poi, si era spostata verso piazza S. Ambrogio;
le immagini delle telecamere di sorveglianza davano conto di un cambio di direzione di marcia dei soggetti coinvolti, che avevano iniziato a inseguire il IH, il quale, in un primo momento, si era nascosto dietro un'edicola e, quindi, aveva proseguito la sua fuga, venendo raggiunto in piazza dei Ciompi;
qui era stato bloccato da uno degli inseguitori, mentre un secondo lo aveva colpito alla testa con un asse di legno, che si era spezzata;
ai due aggressori si erano uniti altri due, che avevano continuato a colpirlo con calci e pugni alla testa e all'addome nonostante si trovasse a terra, utilizzando le parti del legno spezzatosi, nonché, uno dei due, anche una stampella, mentre l'altro (il NA), adoperando il calcio della pistola strappata alla vittima, l'attingeva con ripetuti colpi alla nuca e, quindi, gli saltava addosso con i piedi fino a non vederlo più muovere. 2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Laura Brilli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 56, 575 e 582 cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Secondo la difesa, l'affermazione contenuta nella decisione della Corte territoriale, secondo cui "nessuna motivazione può descrivere la dinamica dell'aggressione, l'intensità, il numero e le modalità dei colpi sferrati dagli imputati alla vittima, il dolo che ha sorretto l'azione degli imputati più efficacemente di quanto risulti, ictu ocu/i, dal contenuto (audio e video) del filmato amatoriale realizzato durante la commissione del fatto e acquisito nell'immediatezza dagli inquirenti e dai filmati delle telecamere cittadine" sarebbe affetta da un errore metodologico, perché i giudici non si sarebbero 2 confrontati con tutte le altre emergenze processuali, riportate parzialmente ovvero riportate in modo non conforme a quanto emerso in sede dibattimentale e, in particolare: 1) con i chiarimenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero all'udienza del 10.9.2020, alla stregua dei quali era risultato che, nel corso dell'aggressione, erano state colpite sia zone non vitali (talora, con forza giacché proprio il salto sulla schiena aveva causato la frattura della vertebra L2), sia zone potenzialmente vitali ma con modalità tali da non essere idonee a cagionare la morte;
2) con le dichiarazioni del teste Malato, il quale aveva riferito non di un'aggressione nei confronti del IH bensì della fuga di un gruppo di persone dal IH che li minacciava con la pistola;
3) con le dichiarazioni del teste HI, che aveva offerto un contributo ben più ampio dai quello descritto in sentenza, avendo costui riferito di avere visto l'imputato strappare la pistola al IH e usarla per colpirlo come una sorta di "reazione" a voler dire "cosa fai con la pistola?"; 4) con le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva sempre sostenuto di non avere mai avuto intenzione di uccidere ma solo di cagionare lesioni;
del resto il già citato teste HI aveva riferito di una reazionè spaventata del NA, che aveva strappato la pistola di mano al IH e l'aveva usata, d'istinto, per colpirlo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Ha, in proposito, sostenuto che il NA sarebbe stato ingiustamente equiparato, nel trattamento sanzionatorio, ai suoi coimputati rimasti latitanti, osservando che l'imputato a differenza degli altri, resisi irreperibili, aveva fatto una scelta ben diversa;
ha, altresì, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, al fine di negare la concessione delle invocate circostanze attenuanti, la mancanza di impegni risarcitori o conciliativi con la persona offesa, essendo l'imputato soggetto privo di mezzi economici e non avendo rapporti con la persona offesa, neppure costituitasi parte civile nel presente processo;
ha evidenziato, inoltre, che l'imputato è persona incensurata e aveva reso dichiarazioni con le quali si era assunto la piena responsabilità dei fatti occorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che il denunciato vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è destituito di fondamento. E in vero, la decisione della Corte territoriale è fondata sull'accertamento del fatto perfettamente corrispondente alla norma incriminatrice come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. 3 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ente, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, 4.32010, n. 27918, RV. 248305). E tale principio è stato correttamente applicato nel caso di specie, laddove i giudici di merito hanno spiegato - con motivazione esente da vizi giuridici - le ragioni della loro decisione fondata su tutti i dati emersi dall'istruttoria. In particolare, hanno evidenziato che l'istruttoria espletata aveva dimostrato che gli imputati, tra cui il NA, dopo avere inseguito il IH, gridandogli minacce di morte, averlo circondato, bloccato e gettato a terra, lo avevano colpito ripetutamente in parti vitali con oggetti contundenti, come risultava evidente dalla ripresa audio - video in atti, con una violenza, aggressività e continuità, a dispetto delle grida dei presenti, del tentativo di fermarli da parte di alcune passanti, che disvelava la finalità di ucciderlo o, comunque, di provocargli lesioni di straordinaria gravità, eventi entrambi voluti con analoga adesione psicologica. Più specificamente, i suddetti giudici hanno messo in rilievo che dal filmato si notavano distintamente almeno cinque colpi sferrati al IH dal primo soggetto, la rottura del pezzo di legno sul capo della vittima, poi altri sette o otto colpi a opera del secondo aggressore, quindi calci e pugni con estrema violenza alle parti del corpo interessanti organi vitali, ancora cinque colpi alla nuca con il calcio della pistola, un calcio violento al volto, un ulteriore colpo con il calco della pistola e, infine, il salto con i piedi sul corpo della vittima ora, esanime. 2. Giova, a questo punto, osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.,e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, le argomentazioni in precedenza riportate non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti;
anzi, il 4 Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Firenze si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione;
questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, oltre a riproporre profili di censura già adeguatamente disattesi, richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze processuali. 3. Conclusivamente, poiché in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta - l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è stata correttamente desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, sono stati ritenuti idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. E' stato, inoltre, costantemente affermato che l "in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa" (Cass. Sez. 1, 10.6.2014, n. 54043, rv. 261702) , e che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n. 51056, rv. 257881). Principi tutti di cui la Corte di appello di Firenze ha fatto corretta applicazione. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Firenze hanno motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., tenuto conto delle peculiari connotazioni del fatto, descritto in termini di assoluta gravità; hanno aggiunto che "gli imputati, due dei quali latitanti, non avevano dato segnali di resipiscenza, di consapevolezza dell'estremo disvalore penale e sociale della condotta tenuta, né risulta(va) alcuna forma di impegno in termini risarcitori o, anche, solo conciliativi con la persona offesa". 5 E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò alle censure difensive, che, ancora una volta, finiscono con il richiedere una diversa valutazione degli elementi istruttori. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore: l'avv. Laura BRILLI ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 416 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in sede del 15.10.2020, con la quale NA EZ era stato ritenuto responsabile, in concorso con MA ER, WI AM e del minore LI EM (nei confronti del quale si era proceduto separatamente), del tentato omicidio di IH EL RI, riduceva la pena in anni otto di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, i fatti oggetto del processo si erano svolti nel seguente modo: nel tardo pomeriggio del 12.2.2019, in piazza Ghiberti di Firenze, sotto il pergolato del mercato S. Ambrogio, si erano incontrati due gruppi di persone e, nell'occasione, la persona offesa, IH, aveva discusso animatamente con quattro individui e, quindi, aveva estratto una pistola, minacciando i soggetti che lo fronteggiavano;
la scena, poi, si era spostata verso piazza S. Ambrogio;
le immagini delle telecamere di sorveglianza davano conto di un cambio di direzione di marcia dei soggetti coinvolti, che avevano iniziato a inseguire il IH, il quale, in un primo momento, si era nascosto dietro un'edicola e, quindi, aveva proseguito la sua fuga, venendo raggiunto in piazza dei Ciompi;
qui era stato bloccato da uno degli inseguitori, mentre un secondo lo aveva colpito alla testa con un asse di legno, che si era spezzata;
ai due aggressori si erano uniti altri due, che avevano continuato a colpirlo con calci e pugni alla testa e all'addome nonostante si trovasse a terra, utilizzando le parti del legno spezzatosi, nonché, uno dei due, anche una stampella, mentre l'altro (il NA), adoperando il calcio della pistola strappata alla vittima, l'attingeva con ripetuti colpi alla nuca e, quindi, gli saltava addosso con i piedi fino a non vederlo più muovere. 2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Laura Brilli, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 56, 575 e 582 cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Secondo la difesa, l'affermazione contenuta nella decisione della Corte territoriale, secondo cui "nessuna motivazione può descrivere la dinamica dell'aggressione, l'intensità, il numero e le modalità dei colpi sferrati dagli imputati alla vittima, il dolo che ha sorretto l'azione degli imputati più efficacemente di quanto risulti, ictu ocu/i, dal contenuto (audio e video) del filmato amatoriale realizzato durante la commissione del fatto e acquisito nell'immediatezza dagli inquirenti e dai filmati delle telecamere cittadine" sarebbe affetta da un errore metodologico, perché i giudici non si sarebbero 2 confrontati con tutte le altre emergenze processuali, riportate parzialmente ovvero riportate in modo non conforme a quanto emerso in sede dibattimentale e, in particolare: 1) con i chiarimenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero all'udienza del 10.9.2020, alla stregua dei quali era risultato che, nel corso dell'aggressione, erano state colpite sia zone non vitali (talora, con forza giacché proprio il salto sulla schiena aveva causato la frattura della vertebra L2), sia zone potenzialmente vitali ma con modalità tali da non essere idonee a cagionare la morte;
2) con le dichiarazioni del teste Malato, il quale aveva riferito non di un'aggressione nei confronti del IH bensì della fuga di un gruppo di persone dal IH che li minacciava con la pistola;
3) con le dichiarazioni del teste HI, che aveva offerto un contributo ben più ampio dai quello descritto in sentenza, avendo costui riferito di avere visto l'imputato strappare la pistola al IH e usarla per colpirlo come una sorta di "reazione" a voler dire "cosa fai con la pistola?"; 4) con le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva sempre sostenuto di non avere mai avuto intenzione di uccidere ma solo di cagionare lesioni;
del resto il già citato teste HI aveva riferito di una reazionè spaventata del NA, che aveva strappato la pistola di mano al IH e l'aveva usata, d'istinto, per colpirlo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Ha, in proposito, sostenuto che il NA sarebbe stato ingiustamente equiparato, nel trattamento sanzionatorio, ai suoi coimputati rimasti latitanti, osservando che l'imputato a differenza degli altri, resisi irreperibili, aveva fatto una scelta ben diversa;
ha, altresì, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, al fine di negare la concessione delle invocate circostanze attenuanti, la mancanza di impegni risarcitori o conciliativi con la persona offesa, essendo l'imputato soggetto privo di mezzi economici e non avendo rapporti con la persona offesa, neppure costituitasi parte civile nel presente processo;
ha evidenziato, inoltre, che l'imputato è persona incensurata e aveva reso dichiarazioni con le quali si era assunto la piena responsabilità dei fatti occorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che il denunciato vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è destituito di fondamento. E in vero, la decisione della Corte territoriale è fondata sull'accertamento del fatto perfettamente corrispondente alla norma incriminatrice come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. 3 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ente, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, 4.32010, n. 27918, RV. 248305). E tale principio è stato correttamente applicato nel caso di specie, laddove i giudici di merito hanno spiegato - con motivazione esente da vizi giuridici - le ragioni della loro decisione fondata su tutti i dati emersi dall'istruttoria. In particolare, hanno evidenziato che l'istruttoria espletata aveva dimostrato che gli imputati, tra cui il NA, dopo avere inseguito il IH, gridandogli minacce di morte, averlo circondato, bloccato e gettato a terra, lo avevano colpito ripetutamente in parti vitali con oggetti contundenti, come risultava evidente dalla ripresa audio - video in atti, con una violenza, aggressività e continuità, a dispetto delle grida dei presenti, del tentativo di fermarli da parte di alcune passanti, che disvelava la finalità di ucciderlo o, comunque, di provocargli lesioni di straordinaria gravità, eventi entrambi voluti con analoga adesione psicologica. Più specificamente, i suddetti giudici hanno messo in rilievo che dal filmato si notavano distintamente almeno cinque colpi sferrati al IH dal primo soggetto, la rottura del pezzo di legno sul capo della vittima, poi altri sette o otto colpi a opera del secondo aggressore, quindi calci e pugni con estrema violenza alle parti del corpo interessanti organi vitali, ancora cinque colpi alla nuca con il calcio della pistola, un calcio violento al volto, un ulteriore colpo con il calco della pistola e, infine, il salto con i piedi sul corpo della vittima ora, esanime. 2. Giova, a questo punto, osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.,e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, le argomentazioni in precedenza riportate non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti;
anzi, il 4 Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Firenze si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione;
questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, oltre a riproporre profili di censura già adeguatamente disattesi, richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze processuali. 3. Conclusivamente, poiché in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta - l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è stata correttamente desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, sono stati ritenuti idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. E' stato, inoltre, costantemente affermato che l "in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa" (Cass. Sez. 1, 10.6.2014, n. 54043, rv. 261702) , e che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n. 51056, rv. 257881). Principi tutti di cui la Corte di appello di Firenze ha fatto corretta applicazione. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Firenze hanno motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., tenuto conto delle peculiari connotazioni del fatto, descritto in termini di assoluta gravità; hanno aggiunto che "gli imputati, due dei quali latitanti, non avevano dato segnali di resipiscenza, di consapevolezza dell'estremo disvalore penale e sociale della condotta tenuta, né risulta(va) alcuna forma di impegno in termini risarcitori o, anche, solo conciliativi con la persona offesa". 5 E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò alle censure difensive, che, ancora una volta, finiscono con il richiedere una diversa valutazione degli elementi istruttori. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente