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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PP SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 20259 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 22.06.2024 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Favara avverso il provvedimento di diniego del rimborso IMU versata in acconto per l'anno 2022, avente protocollo N°20259/2024 del 23.04.2024.
In data 20.07.2024 la ricorrente si costituiva in giudizio e premetteva di essere proprietaria di diverse unità immobiliari urbane site nel Comune di Favara e di avere la propria abitazione principale nell'unità immobiliare distinta catastalmente nel foglio 45, particella 1719 sub 8, con annessa pertinenza, identificata nel foglio 45, particella 1719 sub 1; che in data 16.06.2022 aveva eseguito il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2022 di € 394,00, calcolato su tutti gli immobili di sua proprietà, compreso l'abitazione principale e la elativa pertinenza, non avendo usufruito dell'agevolazione/esenzione per l'abitazione principale, usufruita dal coniuge residente in altro Comune;
che a seguito della sentenza N°
209/2022 della Corte Costituzionale, che aveva statuito la legittimità dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale anche nell'ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso
Comune che in comuni diversi;
che in data 11.12.2023 la ricorrente aveva presentato istanza di rimborso del maggiore acconto IMU pagato in data 16.06.2022, precisando che il proprio coniuge aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Agrigento;
che con nota inviata a mezzo pec del 12.01.2024 il
Comune di Favara aveva accolto l'istanza di rimborso, precisando che per il rimborso delle maggiori somme pagate sarebbe trascorso parecchio tempo ed invitava la contribuente a presentare istanza di compensazione con il tributo dovuto per la TARI;
che in data 22.01.2024 la contribuente aveva presentato a mezzo pec ulteriore istanza di rimborso della maggiore IMU versata, con la contestuale richiesta di compensazione con la TARI 2024; che con il provvedimento impugnato pervenuto a mezzo pec del
23.04.2024 il Comune rigettava l'istanza di rimborso.
Con il ricorso proposto la ricorrente eccepiva la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, avendo illegittimamente disconosciuto l'esenzione dal versamento dell'imposta per l'abitazione principale e della relativa pertinenza, a nulla rilevando che il proprio coniuge era residente in altro Comune.
Chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto al rimborso della maggiore imposta versata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 03.08.2024 il Comune di Favara, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Nominativo_1, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione.
Deduceva che con la nota prot. N°2202 del 22.01.2024 il Comune non si era pronunciato sull'istanza di rimborso, ma era solo stato comunicato che la richiesta era stata presa in carico e si consigliava la compensazione e che solo con la nota prot. N°20259 del 23.04.2024 il Comune di Favara si era pronunciato sull'istanza di rimborso.
Insisteva nella legittimità del proprio operato, deducendo che la sentenza della Corte
Costituzionale escludeva l'esenzione dall'imposta per le seconde case, assumendo che il coniuge dell'odierna ricorrente risiedeva in un immobile costituente “casa vacanze”.
Chiedeva la conferma della legittimità del provvedimento di diniego, con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 10.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale N°209/2022 ed insisteva nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.21 del D.Lgs. N°46/92 dispone che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nella fattispecie in esame l'atto impugnato è il provvedimento di diniego del rimborso IMU versata in acconto per l'anno 2022, avente protocollo N°20259/2024 del 23.04.2024, notificato in pari data all'odierna ricorrente.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 22.06.2024, per cui l'eccezione è infondata.
Con la sentenza N°209 del 13.10.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della Legge N°160/2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto legge 21.10.2021, N°146; ragione per cui, a seguito di tale pronuncia il testo vigente dell'art.1, comma 741, lettera b) della Legge N°
160/2019 è il seguente: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Nel caso di specie non c'è contestazione sul fatto che l'odierna ricorrente ed il proprio coniuge hanno stabilito la propria residenza anagrafica in due immobili diversi situati in due comuni diversi;
ragione per cui le agevolazioni per l'abitazione principale devono essere applicate ad un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare.
La parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna prova dalla quale risulterebbe che i componenti del nucleo familiare abbiano scelto l'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale all'immobile sito nel Comune di Favara. Ragione per cui il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Dato il susseguirsi dell'evoluzione legislativa in materia, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PP SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 20259 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 22.06.2024 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Favara avverso il provvedimento di diniego del rimborso IMU versata in acconto per l'anno 2022, avente protocollo N°20259/2024 del 23.04.2024.
In data 20.07.2024 la ricorrente si costituiva in giudizio e premetteva di essere proprietaria di diverse unità immobiliari urbane site nel Comune di Favara e di avere la propria abitazione principale nell'unità immobiliare distinta catastalmente nel foglio 45, particella 1719 sub 8, con annessa pertinenza, identificata nel foglio 45, particella 1719 sub 1; che in data 16.06.2022 aveva eseguito il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2022 di € 394,00, calcolato su tutti gli immobili di sua proprietà, compreso l'abitazione principale e la elativa pertinenza, non avendo usufruito dell'agevolazione/esenzione per l'abitazione principale, usufruita dal coniuge residente in altro Comune;
che a seguito della sentenza N°
209/2022 della Corte Costituzionale, che aveva statuito la legittimità dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale anche nell'ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso
Comune che in comuni diversi;
che in data 11.12.2023 la ricorrente aveva presentato istanza di rimborso del maggiore acconto IMU pagato in data 16.06.2022, precisando che il proprio coniuge aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Agrigento;
che con nota inviata a mezzo pec del 12.01.2024 il
Comune di Favara aveva accolto l'istanza di rimborso, precisando che per il rimborso delle maggiori somme pagate sarebbe trascorso parecchio tempo ed invitava la contribuente a presentare istanza di compensazione con il tributo dovuto per la TARI;
che in data 22.01.2024 la contribuente aveva presentato a mezzo pec ulteriore istanza di rimborso della maggiore IMU versata, con la contestuale richiesta di compensazione con la TARI 2024; che con il provvedimento impugnato pervenuto a mezzo pec del
23.04.2024 il Comune rigettava l'istanza di rimborso.
Con il ricorso proposto la ricorrente eccepiva la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, avendo illegittimamente disconosciuto l'esenzione dal versamento dell'imposta per l'abitazione principale e della relativa pertinenza, a nulla rilevando che il proprio coniuge era residente in altro Comune.
Chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto al rimborso della maggiore imposta versata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 03.08.2024 il Comune di Favara, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Nominativo_1, depositava controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione.
Deduceva che con la nota prot. N°2202 del 22.01.2024 il Comune non si era pronunciato sull'istanza di rimborso, ma era solo stato comunicato che la richiesta era stata presa in carico e si consigliava la compensazione e che solo con la nota prot. N°20259 del 23.04.2024 il Comune di Favara si era pronunciato sull'istanza di rimborso.
Insisteva nella legittimità del proprio operato, deducendo che la sentenza della Corte
Costituzionale escludeva l'esenzione dall'imposta per le seconde case, assumendo che il coniuge dell'odierna ricorrente risiedeva in un immobile costituente “casa vacanze”.
Chiedeva la conferma della legittimità del provvedimento di diniego, con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 10.01.2026 la ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale N°209/2022 ed insisteva nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.21 del D.Lgs. N°46/92 dispone che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nella fattispecie in esame l'atto impugnato è il provvedimento di diniego del rimborso IMU versata in acconto per l'anno 2022, avente protocollo N°20259/2024 del 23.04.2024, notificato in pari data all'odierna ricorrente.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 22.06.2024, per cui l'eccezione è infondata.
Con la sentenza N°209 del 13.10.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della Legge N°160/2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto legge 21.10.2021, N°146; ragione per cui, a seguito di tale pronuncia il testo vigente dell'art.1, comma 741, lettera b) della Legge N°
160/2019 è il seguente: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Nel caso di specie non c'è contestazione sul fatto che l'odierna ricorrente ed il proprio coniuge hanno stabilito la propria residenza anagrafica in due immobili diversi situati in due comuni diversi;
ragione per cui le agevolazioni per l'abitazione principale devono essere applicate ad un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare.
La parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna prova dalla quale risulterebbe che i componenti del nucleo familiare abbiano scelto l'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale all'immobile sito nel Comune di Favara. Ragione per cui il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Dato il susseguirsi dell'evoluzione legislativa in materia, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)