CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GR EL, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - V 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182132022 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso innanzi alla C.G.T. di primo grado avverso l'avviso di accertamento n. 18213/2022 del Comune di Taranto in materia di TARI per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il giudice di primo grado, con sentenza n.708/2024, pronunciata il 16.4.24 e depositata il 6 maggio 2024, rigettava il ricorso.
Con atto di appello ritualmente notificato la contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza del 19.12.2025, su concorde richiesta delle parti, ritualmente verbalizzata, risulta cessata la materia del contendere.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, si reputa opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato, così provvede:
-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
-dichiara integralmente compensate tra le odierne parti processuali le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GR EL, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - V 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182132022 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso innanzi alla C.G.T. di primo grado avverso l'avviso di accertamento n. 18213/2022 del Comune di Taranto in materia di TARI per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il giudice di primo grado, con sentenza n.708/2024, pronunciata il 16.4.24 e depositata il 6 maggio 2024, rigettava il ricorso.
Con atto di appello ritualmente notificato la contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza del 19.12.2025, su concorde richiesta delle parti, ritualmente verbalizzata, risulta cessata la materia del contendere.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, si reputa opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato, così provvede:
-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
-dichiara integralmente compensate tra le odierne parti processuali le spese di lite.