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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2022 depositato il 24/01/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Indirizzo
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL RIUF. IST. TARI 2016
-SIL RIUF. IST. TARI 2017
- SIL RIUF. IST. TARI 2018
- SIL RIUF. IST. TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza di rimborso prodotta al Comune di Foggia in data 21.1.2021, il Sig. Ricorrente _1, chiedeva il rimborso di € 415,00, oltre interessi maturati e maturandi in considerazione della errata e superiore applicazione della TARI per gli anni dal 2016 al 2020 in riferimento all'immobile di Indirizzo_1 n.
334, della superficie catastale di mq.152, stante l'applicazione da parte del Comune della intera supericie quale presupposto dell'imposta e non quella di mq.122 quale 80%, come determinato dal Regolamento comunale n.196/2014.
Riferiva che per l'anno 2020 il Comune aveva proceduto alla rettifica della superficie imponibile, procedendo anche alla restituzione delle somme erogate in più in tale anno, senza però corrispondere le imposte versate in più per gli anni dal 2016 al 2019.
A seguito del silenzio – rifiuto del Comune di Foggia esso contribuente ha proposto ricoso alla CTP di Foggia per ivi ottenere la sentenza di condanna del Comune alla restituzione di quanto chiesto.
A motivi ha evidenziato la legittimità dell'applicazione della superficie nella misura dell'80% quale base imponibile ai fini del calcolo della TARSU, cosa non avvenuta.
Si costituisce nel giudizio il Comune di Foggia confutando la domanda di rimborso formulata con il ricorso, evidenziando che ai fini impositivi andava considerata quale superficie posta a base della determinazione della imposta quella calpestabile, stante l'assenza della procedura di intescambio tra Agenzia delle Entrate
e Comune che avrebbe dato luogo alla utilizzazione del criterio dell'80% del dato catastale.
Rileva che alcuna prova viene fornita dal ricorrente in ordine alla diversa superficie calpestabile da tassare, con conseguente rigetto della domanda e condanna alle spese del giudizio.
In data 10.12.2025 produce memorie illustrative il ricorrente rilevando l'assoluta infondatezza della tesi esposta dal Comune.
Evidenzia che il comma 646 della Legge n.147/2013 istitutiva della TARI disponeva l'applicabilità della superificie pari all'80% di quella catastale quale base per la imposizione, per cui nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto tener conto di tale dato.
Ribadisce che per l'anno 2020, a seguito di richiesta, il Comune di Foggia aveva ridotto la superficie da tassare in mq.122, applicando di fatto tale normativa.
All'udienza del 12. gennaio 2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A seguito di silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso presentata dal Sig. Ricorrente _1 al Comune di Foggia, è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia per ivi sentir riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso della maggiore imposta pari ad € 415,00, oltre interessi, in ordine alla erroneo pagamento della TARI per gli anni dal 2016 al 2020 sull'immobile di Indirizzo_1 sulla superficie di mq. 152 e non di quella tassabile di mq.122.
La richiesta è infondata e va rigettata, in considerazione che con delibera del Consiglio comunale di Foggia
n.196/2014 veniva stabilito che il pagamento della TARI era applicato sulla superficie calpestabile dell'immobile e che solo a compimento dell'attivazione delle procedure di interscambio tra l'Agenzia delle
Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nel catasto edilizio urbano di cui al Decreto Legge n.201/2011, si sarebbe applicato il criterio del calcolo della superficie pari all'80% di quella catastale.
Ne deriva che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ai fini della determinazione della tassa è quella capestabile e non la percentuale dell'80%, la cui applicazione risulta una scelta ma non un obbligo di legge.
In riferimento alla richiesta del contribuente si evidenzia che stante l'attuale situazione ed in mancanza del
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la superficie utilizzabile ai fini del calcolo della tassa
è quella calpestabile, per cui la domanda di rimborso non può essere accolta.
Nemmeno può considerarsi quale elemento dirimente l'avvenuta riduzione della tassa per l'anno 2020, trattandosi di una facoltà del Comune e non di un obbligo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la composizione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Foggia 12.1.2026
IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2022 depositato il 24/01/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Indirizzo
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL RIUF. IST. TARI 2016
-SIL RIUF. IST. TARI 2017
- SIL RIUF. IST. TARI 2018
- SIL RIUF. IST. TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza di rimborso prodotta al Comune di Foggia in data 21.1.2021, il Sig. Ricorrente _1, chiedeva il rimborso di € 415,00, oltre interessi maturati e maturandi in considerazione della errata e superiore applicazione della TARI per gli anni dal 2016 al 2020 in riferimento all'immobile di Indirizzo_1 n.
334, della superficie catastale di mq.152, stante l'applicazione da parte del Comune della intera supericie quale presupposto dell'imposta e non quella di mq.122 quale 80%, come determinato dal Regolamento comunale n.196/2014.
Riferiva che per l'anno 2020 il Comune aveva proceduto alla rettifica della superficie imponibile, procedendo anche alla restituzione delle somme erogate in più in tale anno, senza però corrispondere le imposte versate in più per gli anni dal 2016 al 2019.
A seguito del silenzio – rifiuto del Comune di Foggia esso contribuente ha proposto ricoso alla CTP di Foggia per ivi ottenere la sentenza di condanna del Comune alla restituzione di quanto chiesto.
A motivi ha evidenziato la legittimità dell'applicazione della superficie nella misura dell'80% quale base imponibile ai fini del calcolo della TARSU, cosa non avvenuta.
Si costituisce nel giudizio il Comune di Foggia confutando la domanda di rimborso formulata con il ricorso, evidenziando che ai fini impositivi andava considerata quale superficie posta a base della determinazione della imposta quella calpestabile, stante l'assenza della procedura di intescambio tra Agenzia delle Entrate
e Comune che avrebbe dato luogo alla utilizzazione del criterio dell'80% del dato catastale.
Rileva che alcuna prova viene fornita dal ricorrente in ordine alla diversa superficie calpestabile da tassare, con conseguente rigetto della domanda e condanna alle spese del giudizio.
In data 10.12.2025 produce memorie illustrative il ricorrente rilevando l'assoluta infondatezza della tesi esposta dal Comune.
Evidenzia che il comma 646 della Legge n.147/2013 istitutiva della TARI disponeva l'applicabilità della superificie pari all'80% di quella catastale quale base per la imposizione, per cui nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto tener conto di tale dato.
Ribadisce che per l'anno 2020, a seguito di richiesta, il Comune di Foggia aveva ridotto la superficie da tassare in mq.122, applicando di fatto tale normativa.
All'udienza del 12. gennaio 2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A seguito di silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso presentata dal Sig. Ricorrente _1 al Comune di Foggia, è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia per ivi sentir riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso della maggiore imposta pari ad € 415,00, oltre interessi, in ordine alla erroneo pagamento della TARI per gli anni dal 2016 al 2020 sull'immobile di Indirizzo_1 sulla superficie di mq. 152 e non di quella tassabile di mq.122.
La richiesta è infondata e va rigettata, in considerazione che con delibera del Consiglio comunale di Foggia
n.196/2014 veniva stabilito che il pagamento della TARI era applicato sulla superficie calpestabile dell'immobile e che solo a compimento dell'attivazione delle procedure di interscambio tra l'Agenzia delle
Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nel catasto edilizio urbano di cui al Decreto Legge n.201/2011, si sarebbe applicato il criterio del calcolo della superficie pari all'80% di quella catastale.
Ne deriva che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ai fini della determinazione della tassa è quella capestabile e non la percentuale dell'80%, la cui applicazione risulta una scelta ma non un obbligo di legge.
In riferimento alla richiesta del contribuente si evidenzia che stante l'attuale situazione ed in mancanza del
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la superficie utilizzabile ai fini del calcolo della tassa
è quella calpestabile, per cui la domanda di rimborso non può essere accolta.
Nemmeno può considerarsi quale elemento dirimente l'avvenuta riduzione della tassa per l'anno 2020, trattandosi di una facoltà del Comune e non di un obbligo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la composizione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Foggia 12.1.2026
IL PRESIDENTE estensore